Art. 3 
 
Modifiche  all'articolo  19-bis  del  decreto  del  Presidente  della
                  Repubblica 6 aprile 1984, n. 426 
 
  1. Al secondo comma dell'articolo 19-bis, le  parole  «lettera  e)»
sono sostitute con le parole «lettera d)». 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta  ufficiale  degli  atti  nominativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 29 dicembre 2017 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Gentiloni Silveri,  Presidente  del
                                  Consiglio dei ministri 
 
                                  Padoan,  Ministro  dell'economia  e
                                  delle finanze 
 
                                  Madia,     Ministro     per      la
                                  semplificazione   e   la   pubblica
                                  amministrazione 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
          Note all'art. 3: 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  6  aprile
          1984, n. 426, e' citato nella nota al titolo. Si riporta il
          testo vigente dell'art. 19-bis come modificato, da  ultimo,
          dal presente decreto legislativo: 
              «Art. 19-bis. - Ai magistrati della sezione autonoma di
          Bolzano di cui all'art. 2 del presente decreto, nonche'  ai
          consiglieri di Stato di cui all'art. 14 del decreto stesso,
          si applicano le norme relative  alla  ricongiunzione  e  al
          riscatto dei periodi assicurativi, nonche' al  computo  dei
          servizi, stabilite per i dipendenti civili dello Stato. 
              Ai  consiglieri  scelti  tra  gli   appartenenti   alla
          categoria di cui alla lettera d) dell'art. 2 si applica  il
          disposto di cui al precedente comma, sempreche' essi non si
          siano avvalsi delle facolta' di cui all'art. 22 della legge
          20 settembre 1980, n. 576. 
              Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano
          anche ai consiglieri di cui al terzo comma dell'art. 1  del
          presente decreto.».