Art. 3 Modifiche all'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426 1. Al secondo comma dell'articolo 19-bis, le parole «lettera e)» sono sostitute con le parole «lettera d)». Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti nominativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 29 dicembre 2017 MATTARELLA Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Visto, il Guardasigilli: Orlando
Note all'art. 3: - Il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, e' citato nella nota al titolo. Si riporta il testo vigente dell'art. 19-bis come modificato, da ultimo, dal presente decreto legislativo: «Art. 19-bis. - Ai magistrati della sezione autonoma di Bolzano di cui all'art. 2 del presente decreto, nonche' ai consiglieri di Stato di cui all'art. 14 del decreto stesso, si applicano le norme relative alla ricongiunzione e al riscatto dei periodi assicurativi, nonche' al computo dei servizi, stabilite per i dipendenti civili dello Stato. Ai consiglieri scelti tra gli appartenenti alla categoria di cui alla lettera d) dell'art. 2 si applica il disposto di cui al precedente comma, sempreche' essi non si siano avvalsi delle facolta' di cui all'art. 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai consiglieri di cui al terzo comma dell'art. 1 del presente decreto.».