Art. 10 
 
             Equipaggiamento marittimo di tipo approvato 
                nazionale installato a bordo di navi 
 
  1.  L'equipaggiamento  marittimo  conforme  ai  requisiti  di   cui
all'articolo  4,  comma  4,  e'  dichiarato  di  tipo  approvato  dal
Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con
l'amministrazione   competente   in   base    alla    tipologia    di
equipaggiamento    marittimo.    Per    le     apparecchiature     di
radiocomunicazione la  dichiarazione  di  cui  al  primo  periodo  e'
rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico. 
  2. L'equipaggiamento marittimo dichiarato di tipo approvato di  cui
al comma 1 e' munito  di  marcatura  recante  la  dicitura  «di  tipo
approvato», seguito dall'indicazione del decreto di approvazione.  La
marcatura e'  apposta  sull'equipaggiamento  o  sulla  sua  targhetta
segnaletica contenente i dati,  in  modo  tale  da  essere  visibile,
leggibile e indelebile per tutto  il  periodo  di  utilizzo  previsto
dallo stesso e, se del caso, e' inclusa nel suo software. 
  3. La domanda per la dichiarazione di tipo approvato  e'  trasmessa
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dal  fabbricante  o
dal suo rappresentante autorizzato, corredata dalla relazione tecnica
di un organismo notificato, che attesta la rispondenza di conformita'
dell'equipaggiamento marittimo ai requisiti di cui al comma 1. 
  4.  Entro  novanta  giorni  decorrenti  dalla  presentazione  della
domanda di cui al comma 3, il Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti provvede al rilascio della dichiarazione di tipo approvato.
Nel rispetto del termine, il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti acquisisce il  parere  dell'amministrazione  competente  in
base alla tipologia di equipaggiamento marittimo. 
  5. L'equipaggiamento  marittimo  di  cui  al  comma  1  si  presume
conforme, nel caso in cui sia stato gia' dichiarato di tipo approvato
dalle autorita' competenti di altri Stati membri dell'Unione  europea
o aderenti all'Accordo sullo spazio  economico  europeo  o  dai  loro
organismi autorizzati.