Art. 10 Equipaggiamento marittimo di tipo approvato nazionale installato a bordo di navi 1. L'equipaggiamento marittimo conforme ai requisiti di cui all'articolo 4, comma 4, e' dichiarato di tipo approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con l'amministrazione competente in base alla tipologia di equipaggiamento marittimo. Per le apparecchiature di radiocomunicazione la dichiarazione di cui al primo periodo e' rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico. 2. L'equipaggiamento marittimo dichiarato di tipo approvato di cui al comma 1 e' munito di marcatura recante la dicitura «di tipo approvato», seguito dall'indicazione del decreto di approvazione. La marcatura e' apposta sull'equipaggiamento o sulla sua targhetta segnaletica contenente i dati, in modo tale da essere visibile, leggibile e indelebile per tutto il periodo di utilizzo previsto dallo stesso e, se del caso, e' inclusa nel suo software. 3. La domanda per la dichiarazione di tipo approvato e' trasmessa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato, corredata dalla relazione tecnica di un organismo notificato, che attesta la rispondenza di conformita' dell'equipaggiamento marittimo ai requisiti di cui al comma 1. 4. Entro novanta giorni decorrenti dalla presentazione della domanda di cui al comma 3, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede al rilascio della dichiarazione di tipo approvato. Nel rispetto del termine, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti acquisisce il parere dell'amministrazione competente in base alla tipologia di equipaggiamento marittimo. 5. L'equipaggiamento marittimo di cui al comma 1 si presume conforme, nel caso in cui sia stato gia' dichiarato di tipo approvato dalle autorita' competenti di altri Stati membri dell'Unione europea o aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo o dai loro organismi autorizzati.