Art. 11 
 
Trasferimento di nave UE non soggette alle convenzioni internazionali
                       nei registri nazionali 
 
  1. Al fine del rilascio dei certificati di sicurezza  per  navi  UE
non soggette alle convenzioni internazionali di cui  all'articolo  3,
comma 1, lettera h),  una  nave  UE  che  deve  essere  iscritta  nei
registri  e  nelle  matricole  tenuti  dall'autorita'  marittima   e'
sottoposta,  al   momento   della   presentazione   dell'istanza   di
trasferimento,  a  ispezione  dalla  stessa,  per  verificare  se  le
effettive condizioni del suo equipaggiamento marittimo  soddisfano  i
requisiti  stabiliti  ai  sensi  dell'articolo  4.  Gli  accertamenti
riguardanti  le  apparecchiature  di   radiocomunicazione   sono   di
competenza del Ministero dello sviluppo economico. 
  2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto
con  l'amministrazione  competente  in   base   alla   tipologia   di
equipaggiamento marittimo, a richiesta dell'armatore della nave o  di
un  suo  legale  rappresentante,  stabilisce,   previo   accertamento
tecnico, se l'equipaggiamento e' equivalente al tipo conforme. 
  3. Nel caso  in  cui  non  possa  essere  determinata  la  data  di
installazione a bordo dell'equipaggiamento  marittimo,  il  Ministero
delle   infrastrutture   e   dei   trasporti,   di    concerto    con
l'amministrazione   competente   in   base    alla    tipologia    di
equipaggiamento marittimo, stabilisce  con  proprio  provvedimento  i
requisiti di equivalenza soddisfacenti per il  singolo  caso,  tenuto
conto dei pertinenti strumenti internazionali. 
  4. L'equipaggiamento di cui al comma 2, e' sostituito  in  uno  dei
seguenti casi: 
  a) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto
con  l'amministrazione  competente  in   base   alla   tipologia   di
equipaggiamento marittimo, non lo ritiene equivalente; 
  b) per quanto riguarda le apparecchiature di radiocomunicazione, il
Ministero dello sviluppo economico non lo ritiene equivalente. 
  5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto
con  l'amministrazione  competente  in   base   alla   tipologia   di
equipaggiamento marittimo, per l'equipaggiamento ritenuto equivalente
ai sensi del comma  2,  rilascia  un  certificato  che  e'  custodito
unitamente   all'equipaggiamento.   Il   certificato   attesta    che
l'equipaggiamento puo' essere installato a bordo della nave e  indica
eventuali restrizioni concernenti il suo uso. 
  6. Per le apparecchiature di radiocomunicazione il  certificato  di
cui al comma 5 e' rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico.