Art. 12 
 
Obblighi  dei  fabbricanti  -  Attuazione  dell'articolo   12   della
                        direttiva 2014/90/UE 
 
  1.  Con  l'apposizione  della  marcatura  di  conformita'  di   cui
all'articolo 8, i  fabbricanti  si  assumono  la  responsabilita'  di
garantire che  l'equipaggiamento  marittimo  e'  stato  progettato  e
fabbricato conformemente alle specificazioni tecniche e alle norme di
prova di cui al presente decreto. 
  2.  I  fabbricanti  preparano  la  documentazione  tecnica  di  cui
all'allegato II al presente decreto e fanno eseguire la procedura  di
valutazione della conformita'  applicabile  secondo  quanto  disposto
dall'articolo 17. Nel caso in cui la conformita' dell'equipaggiamento
ai requisiti applicabili sia stata dimostrata da  tale  procedura,  i
fabbricanti redigono una dichiarazione UE  di  conformita'  ai  sensi
dell'articolo 18 e appongono  la  marcatura  di  conformita'  secondo
quanto previsto dall'articolo 8. 
  3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e  una  copia
della dichiarazione UE di conformita' per un periodo  di  dieci  anni
dalla data di apposizione della marcatura di conformita' e,  in  ogni
caso, per un periodo di tempo non inferiore al periodo di vita atteso
dell'equipaggiamento marittimo interessato. 
  4. I fabbricanti  attuano  le  procedure  necessarie  affinche'  la
produzione in serie continui a essere conforme. Si tiene  debitamente
conto delle modifiche della  progettazione  o  delle  caratteristiche
dell'equipaggiamento marittimo, nonche' delle modifiche dei requisiti
previsti dagli strumenti internazionali di cui all'articolo 4,  comma
1,  sulla   base   delle   quali   e'   dichiarata   la   conformita'
dell'equipaggiamento. Nel caso in cui sia necessario, in  conformita'
dell'allegato II, i fabbricanti fanno eseguire una nuova  valutazione
della conformita'. 
  5. I fabbricanti si assicurano che i loro prodotti recano un numero
di tipo, di lotto,  di  serie  o  qualsiasi  altro  elemento  che  ne
consente l'identificazione, oppure, nel caso in cui la  natura  o  le
dimensioni del  prodotto  non  lo  consentano,  che  le  informazioni
prescritte  sono  fornite  sull'imballaggio  o  in  un  documento  di
accompagnamento del prodotto o, se del caso, su entrambi. 
  6. I fabbricanti si accertano che  l'equipaggiamento  marittimo  e'
corredato di istruzioni e di tutte  le  informazioni  necessarie  per
l'installazione a  bordo  e  l'utilizzo  in  sicurezza,  comprese  le
eventuali limitazioni d'uso che possono essere  agevolmente  comprese
dagli  utilizzatori,  nonche'  l'eventuale  ulteriore  documentazione
richiesta dagli strumenti internazionali o dalle norme di prova. 
  7. I fabbricanti indicano  sull'equipaggiamento  marittimo  oppure,
ove cio' non e' possibile, sull'imballaggio  o  in  un  documento  di
accompagnamento dello stesso o, se del caso,  su  entrambi,  il  loro
nome,  la  loro  denominazione  commerciale  registrata  o  la   loro
marcatura  registrata  e  l'indirizzo   al   quale   possono   essere
contattati. L'indirizzo deve indicare un unico punto di contatto  del
fabbricante. 
  8. I fabbricanti che ritengono  o  hanno  motivo  di  ritenere  che
l'equipaggiamento marittimo su cui hanno apposto la marcatura di  cui
all'articolo  8  non  e'  conforme  ai  requisiti  di  progettazione,
costruzione  ed  efficienza  applicabili  e  alle  norme   di   prova
applicate, di cui al presente  decreto,  adottano  immediatamente  le
misure   correttive   necessarie   per    rendere    conforme    tale
equipaggiamento o, se del caso, per ritirarlo o richiamarlo. Nel caso
in cui l'equipaggiamento presenti un rischio, i fabbricanti informano
immediatamente l'autorita'  di  vigilanza  del  mercato,  fornendo  i
dettagli  relativi  alla  non  conformita'  e  a   qualsiasi   misura
correttiva adottata. 
  9.  I  fabbricanti,   a   seguito   di   una   richiesta   motivata
dell'autorita'  di  vigilanza  del  mercato,  forniscono   tutte   le
informazioni  e  la  documentazione  necessaria  per  dimostrare   la
conformita'  dell'equipaggiamento  marittimo  in  lingua  italiana  o
inglese. Essi cooperano a richiesta di  tale  autorita'  a  qualsiasi
azione    intrapresa    per    eliminare    i    rischi    presentati
dall'equipaggiamento che hanno messo a disposizione sul mercato.