Art. 12 Obblighi dei fabbricanti - Attuazione dell'articolo 12 della direttiva 2014/90/UE 1. Con l'apposizione della marcatura di conformita' di cui all'articolo 8, i fabbricanti si assumono la responsabilita' di garantire che l'equipaggiamento marittimo e' stato progettato e fabbricato conformemente alle specificazioni tecniche e alle norme di prova di cui al presente decreto. 2. I fabbricanti preparano la documentazione tecnica di cui all'allegato II al presente decreto e fanno eseguire la procedura di valutazione della conformita' applicabile secondo quanto disposto dall'articolo 17. Nel caso in cui la conformita' dell'equipaggiamento ai requisiti applicabili sia stata dimostrata da tale procedura, i fabbricanti redigono una dichiarazione UE di conformita' ai sensi dell'articolo 18 e appongono la marcatura di conformita' secondo quanto previsto dall'articolo 8. 3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e una copia della dichiarazione UE di conformita' per un periodo di dieci anni dalla data di apposizione della marcatura di conformita' e, in ogni caso, per un periodo di tempo non inferiore al periodo di vita atteso dell'equipaggiamento marittimo interessato. 4. I fabbricanti attuano le procedure necessarie affinche' la produzione in serie continui a essere conforme. Si tiene debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche dell'equipaggiamento marittimo, nonche' delle modifiche dei requisiti previsti dagli strumenti internazionali di cui all'articolo 4, comma 1, sulla base delle quali e' dichiarata la conformita' dell'equipaggiamento. Nel caso in cui sia necessario, in conformita' dell'allegato II, i fabbricanti fanno eseguire una nuova valutazione della conformita'. 5. I fabbricanti si assicurano che i loro prodotti recano un numero di tipo, di lotto, di serie o qualsiasi altro elemento che ne consente l'identificazione, oppure, nel caso in cui la natura o le dimensioni del prodotto non lo consentano, che le informazioni prescritte sono fornite sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto o, se del caso, su entrambi. 6. I fabbricanti si accertano che l'equipaggiamento marittimo e' corredato di istruzioni e di tutte le informazioni necessarie per l'installazione a bordo e l'utilizzo in sicurezza, comprese le eventuali limitazioni d'uso che possono essere agevolmente comprese dagli utilizzatori, nonche' l'eventuale ulteriore documentazione richiesta dagli strumenti internazionali o dalle norme di prova. 7. I fabbricanti indicano sull'equipaggiamento marittimo oppure, ove cio' non e' possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento dello stesso o, se del caso, su entrambi, il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o la loro marcatura registrata e l'indirizzo al quale possono essere contattati. L'indirizzo deve indicare un unico punto di contatto del fabbricante. 8. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di ritenere che l'equipaggiamento marittimo su cui hanno apposto la marcatura di cui all'articolo 8 non e' conforme ai requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza applicabili e alle norme di prova applicate, di cui al presente decreto, adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale equipaggiamento o, se del caso, per ritirarlo o richiamarlo. Nel caso in cui l'equipaggiamento presenti un rischio, i fabbricanti informano immediatamente l'autorita' di vigilanza del mercato, fornendo i dettagli relativi alla non conformita' e a qualsiasi misura correttiva adottata. 9. I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata dell'autorita' di vigilanza del mercato, forniscono tutte le informazioni e la documentazione necessaria per dimostrare la conformita' dell'equipaggiamento marittimo in lingua italiana o inglese. Essi cooperano a richiesta di tale autorita' a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dall'equipaggiamento che hanno messo a disposizione sul mercato.