Art. 13 Rappresentanti autorizzati - Attuazione dell'articolo 13 della direttiva 2014/90/UE 1. I fabbricanti che non hanno sede nel territorio di almeno uno Stato membro nominano, mediante mandato scritto, un proprio rappresentante autorizzato per l'Unione europea e indicano il suo nominativo e l'indirizzo al quale puo' essere contattato. 2. Sono in ogni caso esclusi dal mandato conferito al rappresentante autorizzato gli obblighi di cui all'articolo 12, comma 1, e l'elaborazione della documentazione tecnica. 3. Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato consente al rappresentante autorizzato almeno: a) di mantenere a disposizione dell'autorita' di vigilanza del mercato la dichiarazione UE di conformita' di cui all'articolo 17 e la documentazione tecnica per dieci anni dalla data di apposizione della marcatura di conformita' e, in ogni caso, non inferiore al periodo di vita atteso dell'equipaggiamento marittimo interessato; b) di fornire, a seguito di una richiesta motivata dell'autorita' di vigilanza del mercato, tutte le informazioni e la documentazione necessaria per dimostrare la conformita' del prodotto; c) di cooperare con l'autorita' di vigilanza del mercato, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti che rientrano nel suo mandato.