Art. 13 
 
Rappresentanti  autorizzati  -  Attuazione  dell'articolo  13   della
                        direttiva 2014/90/UE 
 
  1. I fabbricanti che non hanno sede nel territorio  di  almeno  uno
Stato  membro  nominano,  mediante  mandato   scritto,   un   proprio
rappresentante autorizzato per l'Unione europea  e  indicano  il  suo
nominativo e l'indirizzo al quale puo' essere contattato. 
  2.  Sono  in  ogni  caso   esclusi   dal   mandato   conferito   al
rappresentante autorizzato gli obblighi di cui all'articolo 12, comma
1, e l'elaborazione della documentazione tecnica. 
  3. Il rappresentante autorizzato esegue i compiti  specificati  nel
mandato  ricevuto   dal   fabbricante.   Il   mandato   consente   al
rappresentante autorizzato almeno: 
  a) di mantenere a  disposizione  dell'autorita'  di  vigilanza  del
mercato la dichiarazione UE di conformita' di cui all'articolo  17  e
la documentazione tecnica per dieci anni dalla  data  di  apposizione
della marcatura di conformita' e, in  ogni  caso,  non  inferiore  al
periodo di vita atteso dell'equipaggiamento marittimo interessato; 
  b) di fornire, a seguito di una richiesta  motivata  dell'autorita'
di vigilanza del mercato, tutte le informazioni e  la  documentazione
necessaria per dimostrare la conformita' del prodotto; 
  c) di cooperare con l'autorita' di vigilanza del  mercato,  su  sua
richiesta, a qualsiasi  azione  intrapresa  per  eliminare  i  rischi
presentati dai prodotti che rientrano nel suo mandato.