Art. 14 
 
Obblighi  degli  importatori  e   dei   distributori   -   Attuazione
             dell'articolo 14 della direttiva 2014/90/UE 
 
  1. Gli importatori indicano sull'equipaggiamento marittimo  oppure,
ove cio' non e' possibile, sull'imballaggio  o  in  un  documento  di
accompagnamento dello stesso o, se del caso,  su  entrambi,  il  loro
nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro  marchio
registrato e l'indirizzo al quale possono essere contattati. 
  2. Gli importatori e i distributori, a  seguito  di  una  richiesta
motivata dell'autorita' di vigilanza del mercato, forniscono tutte le
informazioni  e  la  documentazione  necessaria  per  dimostrare   la
conformita' di  un  prodotto  in  lingua  italiana  o  inglese.  Essi
cooperano a richiesta di tale autorita' a qualsiasi azione intrapresa
per eliminare i rischi presentati dai  prodotti  che  hanno  messo  a
disposizione sul mercato.