Art. 14 Obblighi degli importatori e dei distributori - Attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2014/90/UE 1. Gli importatori indicano sull'equipaggiamento marittimo oppure, ove cio' non e' possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento dello stesso o, se del caso, su entrambi, il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo al quale possono essere contattati. 2. Gli importatori e i distributori, a seguito di una richiesta motivata dell'autorita' di vigilanza del mercato, forniscono tutte le informazioni e la documentazione necessaria per dimostrare la conformita' di un prodotto in lingua italiana o inglese. Essi cooperano a richiesta di tale autorita' a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti che hanno messo a disposizione sul mercato.