Art. 16 
 
Identificazione degli operatori economici - Attuazione  dell'articolo
             14, paragrafo 4, della direttiva 2014/90/UE 
 
  1. Su richiesta, gli operatori economici  comunicano  all'autorita'
di vigilanza del mercato: 
  a) il nominativo di ogni operatore economico che  ha  fornito  loro
equipaggiamento marittimo; 
  b) il nominativo di ogni operatore economico cui essi hanno fornito
equipaggiamento marittimo. 
  2. Gli operatori economici sono tenuti a produrre  le  informazioni
di cui al comma 1  per  un  periodo  di  dieci  anni  dalla  data  di
apposizione della marcatura di conformita' e, in ogni  caso,  per  un
periodo  di  tempo  non  inferiore  al   periodo   di   vita   atteso
dell'equipaggiamento marittimo interessato.