Art. 17 
 
Procedure della valutazione di conformita' - Attuazione dell'articolo
                    15 della direttiva 2014/90/UE 
 
  1. Le procedure della valutazione della conformita'  sono  indicate
nell'allegato II al presente decreto. 
  2. Il fabbricante o il  suo  rappresentante  autorizzato  effettua,
mediante un organismo notificato, la  valutazione  della  conformita'
per un elemento specifico dell'equipaggiamento marittimo,  applicando
una delle procedure relative ai pertinenti moduli di cui all'allegato
II al presente decreto. 
  3. Per i fini di cui al comma 2, nel caso in cui sia utilizzato  il
modulo B (esame CE del tipo) prima della  messa  a  disposizione  sul
mercato, l'equipaggiamento marittimo e' soggetto a: 
  a) modulo D (garanzia della qualita' di produzione); 
  b) modulo E (garanzia della qualita' del prodotto); 
  c) modulo F (verifica del prodotto). 
  3. Nei casi in  cui  insiemi  di  equipaggiamento  marittimo  siano
prodotti singolarmente o in piccole quantita', e non in  serie  o  in
massa, la procedura di valutazione della conformita' puo'  consistere
nella verifica CE di una unica unita' (modulo G).