Art. 17 Procedure della valutazione di conformita' - Attuazione dell'articolo 15 della direttiva 2014/90/UE 1. Le procedure della valutazione della conformita' sono indicate nell'allegato II al presente decreto. 2. Il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato effettua, mediante un organismo notificato, la valutazione della conformita' per un elemento specifico dell'equipaggiamento marittimo, applicando una delle procedure relative ai pertinenti moduli di cui all'allegato II al presente decreto. 3. Per i fini di cui al comma 2, nel caso in cui sia utilizzato il modulo B (esame CE del tipo) prima della messa a disposizione sul mercato, l'equipaggiamento marittimo e' soggetto a: a) modulo D (garanzia della qualita' di produzione); b) modulo E (garanzia della qualita' del prodotto); c) modulo F (verifica del prodotto). 3. Nei casi in cui insiemi di equipaggiamento marittimo siano prodotti singolarmente o in piccole quantita', e non in serie o in massa, la procedura di valutazione della conformita' puo' consistere nella verifica CE di una unica unita' (modulo G).