Art. 18 Dichiarazione UE di conformita' - Attuazione dell'articolo 16 della direttiva 2014/90/UE 1. La dichiarazione UE di conformita' attesta che e' stata dimostrata la conformita' ai requisiti specificati all'articolo 4, comma 1. 2. La dichiarazione UE di conformita' ha la struttura del modello di cui all'allegato III della decisione n. 768/2008/CE e contiene gli elementi specificati nei pertinenti moduli stabiliti dall'allegato II del presente decreto, ed e' continuamente aggiornata. 3. Nel redigere la dichiarazione UE, il fabbricante si assume la responsabilita' e gli obblighi di cui all'articolo 12. 4. Nel caso in cui l'equipaggiamento marittimo sia installato a bordo di nave nazionale, copia della dichiarazione UE di conformita' dell'equipaggiamento e' fornita alla nave ed e' mantenuta a bordo finche' l'equipaggiamento non e' rimosso. La dichiarazione presente a bordo e' tradotta dal fabbricante almeno in lingua italiana e in lingua inglese. 5. Copia della dichiarazione UE di conformita' e' fornita all'organismo notificato che ha eseguito la valutazione della conformita'.
Note all'art. 18: - Per i riferimenti normativi della decisione n. 768/2008/CE si veda nelle note alle premesse.