Art. 18 
 
Dichiarazione UE di conformita' - Attuazione dell'articolo  16  della
                        direttiva 2014/90/UE 
 
  1.  La  dichiarazione  UE  di  conformita'  attesta  che  e'  stata
dimostrata la conformita' ai requisiti  specificati  all'articolo  4,
comma 1. 
  2. La dichiarazione UE di conformita' ha la struttura  del  modello
di cui all'allegato III della decisione n. 768/2008/CE e contiene gli
elementi specificati nei pertinenti moduli stabiliti dall'allegato II
del presente decreto, ed e' continuamente aggiornata. 
  3. Nel redigere la dichiarazione UE, il fabbricante  si  assume  la
responsabilita' e gli obblighi di cui all'articolo 12. 
  4. Nel caso in cui l'equipaggiamento  marittimo  sia  installato  a
bordo di nave nazionale, copia della dichiarazione UE di  conformita'
dell'equipaggiamento e' fornita alla nave ed  e'  mantenuta  a  bordo
finche' l'equipaggiamento non e' rimosso. La dichiarazione presente a
bordo e' tradotta dal fabbricante almeno  in  lingua  italiana  e  in
lingua inglese. 
  5.  Copia  della  dichiarazione  UE  di  conformita'   e'   fornita
all'organismo  notificato  che  ha  eseguito  la  valutazione   della
conformita'. 
 
          Note all'art. 18: 
              -  Per  i  riferimenti  normativi  della  decisione  n.
          768/2008/CE si veda nelle note alle premesse.