Art. 19 Organismi di valutazione della conformita', notifica e autorita' di notifica - Attuazione degli articoli 17, 18 e dell'allegato V della direttiva 2014/90/UE 1. Ai fini della notifica alla Commissione europea e agli altri Stati membri degli organismi autorizzati a eseguire, in qualita' di terzi, compiti di valutazione della conformita' a norma del presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico e' individuato e designato quale autorita' di notifica nazionale. Gli organismi di valutazione della conformita' ai sensi del presente decreto sono notificati alla Commissione europea e agli altri Stati membri dal Ministero dello sviluppo economico, utilizzando lo strumento elettronico di notifica elaborato e gestito dalla Commissione europea. Gli organismi notificati sono conformi ai requisiti del presente decreto. 2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con l'amministrazione competente in base alla tipologia di equipaggiamento marittimo, e' responsabile dell'elaborazione e dell'attuazione delle procedure per l'autorizzazione degli organismi di valutazione della conformita' e per il controllo sugli organismi notificati, anche per quanto riguarda l'ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 23. 3. L'autorizzazione agli organismi di valutazione della conformita' ai fini della notifica di cui al comma 1, nonche' il controllo degli organismi notificati, possono essere delegati o affidati, ai sensi e in conformita' del regolamento (CE) n. 765/2008, all'organismo nazionale di accreditamento, individuato ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99. L'autorizzazione degli organismi di cui al comma 1 ha come presupposto l'accreditamento ed e' rilasciata con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con l'amministrazione competente in base alla tipologia di equipaggiamento marittimo, entro trenta giorni dalla domanda dell'organismo corredata del relativo certificato di accreditamento. 4. Le modalita' di svolgimento dell'attivita' di cui al primo periodo del comma 3 e i connessi rapporti fra l'organismo nazionale di accreditamento e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dello sviluppo economico e l'amministrazione competente in base alla tipologia di equipaggiamento marittimo sono regolati con apposita convenzione o protocollo di intesa fra gli stessi senza oneri a carico della finanza pubblica. L'organismo nazionale di accreditamento rispetta comunque per quanto applicabili le prescrizioni di cui al comma 5 e adotta soluzioni idonee a coprire la responsabilita' civile connessa alle proprie attivita'. 5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assume piena responsabilita' per i compiti svolti dall'organismo di cui al comma 4. Relativamente ai compiti attribuiti dal presente articolo e dall'articolo 24 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dello sviluppo economico, le competenze e le responsabilita' degli uffici dirigenziali generali competenti sono ripartite secondo il regolamento di organizzazione dei medesimi Ministeri. 6. Il Ministero dello sviluppo economico, quale autorita' di notifica, e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini dell'attivita' di valutazione, autorizzazione e controllo, di concerto con l'amministrazione competente in base alla tipologia di equipaggiamento marittimo ovvero con l'organismo nazionale di accreditamento, organizzano e gestiscono le relative attivita' nel rispetto delle seguenti prescrizioni: a) in modo che non sorgano conflitti d'interesse con gli organismi di valutazione della conformita'; b) in modo che sia salvaguardata l'obiettivita' e l'imparzialita' delle attivita'; c) in modo che ogni decisione relativa alla notifica di un organismo di valutazione della conformita' sia presa da persone competenti diverse da quelle che hanno effettuato la valutazione; d) evitando di offrire ed effettuare attivita' eseguite dagli organismi di valutazione della conformita' o servizi di consulenza commerciali o su base concorrenziale; e) salvaguardando la riservatezza delle informazioni ottenute; f) assegnando a tali attivita' un numero di dipendenti competenti sufficiente per l'adeguata esecuzione dei suoi compiti; g) semplificando e riducendo gli oneri amministrativi gravanti sugli operatori economici.
Note all'art. 19: - Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n. 765/2008 si veda nelle note alle premesse. - Il testo dell'art. 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99, citata nelle note alle premesse cosi' recita: «Art. 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti). - 1. Al fine di assicurare la pronta applicazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri interessati, provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu' decreti di natura non regolamentare, alla adozione delle prescrizioni relative alla organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento in conformita' alle disposizioni del regolamento comunitario, alla definizione dei criteri per la fissazione di tariffe di accreditamento, anche tenuto conto degli analoghi sistemi tariffari eventualmente adottati dagli altri Paesi dell'Unione europea, nonche' alla disciplina delle modalita' di controllo dell'organismo da parte dei Ministeri concertanti, anche mediante la previsione della partecipazione di rappresentanti degli stessi Ministeri ai relativi organi statutari. 2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri interessati, provvede con decreto di natura non regolamentare, entro tre mesi dalla data di adozione del decreto di cui al comma 1, alla designazione dell'unico organismo italiano autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento. Il Ministero dello sviluppo economico, per il tramite del competente ufficio, e' autorita' nazionale referente per le attivita' di accreditamento, punto nazionale di contatto con la Commissione europea ed assume le funzioni previste dal capo II del citato regolamento non assegnate all'organismo nazionale di accreditamento. 3. Per l'accreditamento delle strutture operanti nei diversi settori per i quali sia previsto l'accreditamento, il Ministero dello sviluppo economico e i Ministeri interessati disciplinano le modalita' di partecipazione all'organismo di cui al comma 1 degli organismi di accreditamento, gia' designati per i settori di competenza dei rispettivi Ministeri. 4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri ne' minori entrate a carico della finanza pubblica. I Ministeri interessati provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».