Art. 19 
 
Organismi di valutazione della conformita', notifica e  autorita'  di
  notifica - Attuazione degli articoli 17, 18 e dell'allegato V della
  direttiva 2014/90/UE 
 
  1. Ai fini della notifica alla Commissione  europea  e  agli  altri
Stati membri degli organismi autorizzati a eseguire, in  qualita'  di
terzi, compiti di valutazione della conformita' a norma del  presente
decreto, il Ministero  dello  sviluppo  economico  e'  individuato  e
designato quale autorita' di notifica  nazionale.  Gli  organismi  di
valutazione della conformita' ai  sensi  del  presente  decreto  sono
notificati alla Commissione europea e agli  altri  Stati  membri  dal
Ministero  dello  sviluppo  economico,   utilizzando   lo   strumento
elettronico  di  notifica  elaborato  e  gestito  dalla   Commissione
europea. Gli organismi notificati  sono  conformi  ai  requisiti  del
presente decreto. 
  2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto
con  l'amministrazione  competente  in   base   alla   tipologia   di
equipaggiamento  marittimo,  e'  responsabile   dell'elaborazione   e
dell'attuazione delle procedure per l'autorizzazione degli  organismi
di valutazione della conformita' e per il controllo  sugli  organismi
notificati,   anche   per   quanto   riguarda   l'ottemperanza   alle
disposizioni dell'articolo 23. 
  3. L'autorizzazione agli organismi di valutazione della conformita'
ai fini della notifica di cui al comma 1, nonche' il controllo  degli
organismi notificati, possono essere delegati o affidati, ai sensi  e
in  conformita'  del  regolamento  (CE)  n.  765/2008,  all'organismo
nazionale di accreditamento, individuato  ai  sensi  dell'articolo  4
della legge 23 luglio 2009, n. 99. L'autorizzazione  degli  organismi
di cui  al  comma  1  ha  come  presupposto  l'accreditamento  ed  e'
rilasciata con decreto  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministero dello  sviluppo  economico  e
con  l'amministrazione  competente  in   base   alla   tipologia   di
equipaggiamento  marittimo,  entro  trenta   giorni   dalla   domanda
dell'organismo corredata del relativo certificato di accreditamento. 
  4. Le modalita' di  svolgimento  dell'attivita'  di  cui  al  primo
periodo del comma 3 e i connessi rapporti fra  l'organismo  nazionale
di accreditamento e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e  il  Ministero  dello  sviluppo   economico   e   l'amministrazione
competente in base alla tipologia di equipaggiamento  marittimo  sono
regolati con apposita convenzione o  protocollo  di  intesa  fra  gli
stessi senza oneri  a  carico  della  finanza  pubblica.  L'organismo
nazionale di accreditamento rispetta comunque per quanto  applicabili
le prescrizioni di cui al comma 5 e adotta soluzioni idonee a coprire
la responsabilita' civile connessa alle proprie attivita'. 
  5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  assume  piena
responsabilita' per i compiti svolti dall'organismo di cui  al  comma
4. Relativamente  ai  compiti  attribuiti  dal  presente  articolo  e
dall'articolo 24 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  e
al  Ministero  dello  sviluppo  economico,   le   competenze   e   le
responsabilita' degli uffici dirigenziali  generali  competenti  sono
ripartite secondo  il  regolamento  di  organizzazione  dei  medesimi
Ministeri. 
  6. Il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  quale  autorita'  di
notifica, e il Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  ai
fini dell'attivita' di valutazione, autorizzazione  e  controllo,  di
concerto con l'amministrazione competente in base alla  tipologia  di
equipaggiamento  marittimo  ovvero  con  l'organismo   nazionale   di
accreditamento, organizzano e gestiscono le  relative  attivita'  nel
rispetto delle seguenti prescrizioni: 
  a) in modo che non sorgano conflitti d'interesse con gli  organismi
di valutazione della conformita'; 
  b) in modo che sia salvaguardata l'obiettivita'  e  l'imparzialita'
delle attivita'; 
  c) in  modo  che  ogni  decisione  relativa  alla  notifica  di  un
organismo di valutazione  della  conformita'  sia  presa  da  persone
competenti diverse da quelle che hanno effettuato la valutazione; 
  d) evitando di  offrire  ed  effettuare  attivita'  eseguite  dagli
organismi di valutazione della conformita' o  servizi  di  consulenza
commerciali o su base concorrenziale; 
  e) salvaguardando la riservatezza delle informazioni ottenute; 
  f) assegnando a tali attivita' un numero di  dipendenti  competenti
sufficiente per l'adeguata esecuzione dei suoi compiti; 
  g) semplificando e  riducendo  gli  oneri  amministrativi  gravanti
sugli operatori economici. 
 
          Note all'art. 19: 
              - Per i riferimenti normativi del regolamento  (CE)  n.
          765/2008 si veda nelle note alle premesse. 
              - Il testo dell'art. 4 della legge 23 luglio  2009,  n.
          99, citata nelle note alle premesse cosi' recita: 
              «Art. 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n.
          765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio,  che  pone
          norme in materia di accreditamento e vigilanza del  mercato
          per la commercializzazione dei prodotti). - 1. Al  fine  di
          assicurare  la  pronta  applicazione  del   capo   II   del
          regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia  di
          accreditamento e vigilanza del mercato per quanto  riguarda
          la  commercializzazione  dei  prodotti  e  che  abroga   il
          regolamento (CEE) n. 339/93,  il  Ministro  dello  sviluppo
          economico,  di  concerto  con   i   Ministri   interessati,
          provvede, entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore
          della presente legge, con uno o piu' decreti di natura  non
          regolamentare, alla adozione  delle  prescrizioni  relative
          alla  organizzazione   ed   al   funzionamento   dell'unico
          organismo nazionale autorizzato  a  svolgere  attivita'  di
          accreditamento  in  conformita'   alle   disposizioni   del
          regolamento comunitario, alla definizione dei  criteri  per
          la fissazione di tariffe di  accreditamento,  anche  tenuto
          conto  degli  analoghi  sistemi   tariffari   eventualmente
          adottati dagli altri  Paesi  dell'Unione  europea,  nonche'
          alla disciplina delle modalita' di controllo dell'organismo
          da parte  dei  Ministeri  concertanti,  anche  mediante  la
          previsione della  partecipazione  di  rappresentanti  degli
          stessi Ministeri ai relativi organi statutari. 
              2. Il Ministro dello sviluppo  economico,  di  concerto
          con i Ministri interessati, provvede con decreto di  natura
          non regolamentare, entro tre mesi dalla  data  di  adozione
          del decreto di cui al comma 1, alla designazione dell'unico
          organismo italiano  autorizzato  a  svolgere  attivita'  di
          accreditamento. Il Ministero dello sviluppo economico,  per
          il tramite del competente ufficio, e'  autorita'  nazionale
          referente  per  le  attivita'  di   accreditamento,   punto
          nazionale di contatto con la Commissione europea ed  assume
          le funzioni previste dal capo II del citato regolamento non
          assegnate all'organismo nazionale di accreditamento. 
              3. Per l'accreditamento delle  strutture  operanti  nei
          diversi settori per i quali sia previsto  l'accreditamento,
          il  Ministero  dello  sviluppo  economico  e  i   Ministeri
          interessati disciplinano  le  modalita'  di  partecipazione
          all'organismo  di  cui  al  comma  1  degli  organismi   di
          accreditamento, gia' designati per i settori di  competenza
          dei rispettivi Ministeri. 
              4.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  del  presente
          articolo non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  ne'
          minori entrate a carico della finanza pubblica. I Ministeri
          interessati provvedono all'attuazione del presente articolo
          con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili
          a legislazione vigente.».