Art. 2 Ambito di applicazione - Attuazione dell'articolo 3 della direttiva 2014/90/UE 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano all'equipaggiamento marittimo da installare o gia' installato a bordo delle navi mercantili adibite al trasporto marittimo per il quale le convenzioni internazionali richiedono l'approvazione da parte dello Stato di bandiera. 2. Per i fini di cui all'articolo 1, l'equipaggiamento di cui al comma 1 e' soggetto esclusivamente alle norme del presente decreto anche nel caso in cui lo stesso rientri nel campo di applicazione di altre fonti normative europee diverse dalla direttiva 2014/90/UE.
Note all'art. 2: - Per i riferimenti normativi della direttiva 2014/90/UE si veda nelle note alle premesse.