Art. 2 
 
         Ambito di applicazione - Attuazione dell'articolo 3 
                     della direttiva 2014/90/UE 
 
  1.   Le   disposizioni   del   presente   decreto   si    applicano
all'equipaggiamento marittimo da installare o gia' installato a bordo
delle navi mercantili adibite al trasporto marittimo per il quale  le
convenzioni internazionali richiedono l'approvazione da  parte  dello
Stato di bandiera. 
  2. Per i fini di cui all'articolo 1, l'equipaggiamento  di  cui  al
comma 1 e' soggetto esclusivamente alle norme  del  presente  decreto
anche nel caso in cui lo stesso rientri nel campo di applicazione  di
altre fonti normative europee diverse dalla direttiva 2014/90/UE. 
 
          Note all'art. 2: 
              -  Per  i   riferimenti   normativi   della   direttiva
          2014/90/UE si veda nelle note alle premesse.