Art. 20 
 
Organismi notificati - Attuazione dell'allegato III  della  direttiva
                             2014/90/UE 
 
  1.  Possono  essere  autorizzati  a  espletare  le   procedure   di
valutazione di conformita' di cui all'articolo 17 gli  organismi  per
la valutazione della conformita', previa  notifica  alla  Commissione
europea, che soddisfano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 11. 
  2. L'organismo di valutazione  della  conformita'  ha  personalita'
giuridica di diritto privato. 
  3. L'organismo di valutazione della  conformita'  e'  un  organismo
terzo  indipendente  dagli  operatori  economici   interessati   alla
produzione,  alla  distribuzione   e   all'immissione   sul   mercato
dell'equipaggiamento marittimo oggetto di valutazione.  Un  organismo
appartenente  a  un'associazione  d'imprese  o  a   una   federazione
professionale che rappresenta imprese coinvolte nella  progettazione,
nella    fabbricazione,    nella    fornitura,     nell'assemblaggio,
nell'utilizzo  o  nella  manutenzione  di  equipaggiamento  marittimo
sottoposto alla sua valutazione puo'  essere  ritenuto  un  organismo
idoneo, a condizione che  siano  dimostrate  la  sua  indipendenza  e
l'assenza di qualsiasi conflitto di interesse. 
  4. L'organismo di valutazione della conformita', i  suoi  dirigenti
apicali e il personale addetto alla valutazione della conformita' non
sono ne' il progettista, ne' il fabbricante, ne'  il  fornitore,  ne'
l'installatore,  ne'   l'acquirente,   ne'   il   proprietario,   ne'
l'utilizzatore    o    il     responsabile     della     manutenzione
dell'equipaggiamento marittimo sottoposto alla sua  valutazione,  ne'
il rappresentante di uno di questi soggetti. La predetta disposizione
non preclude l'uso dell'equipaggiamento  marittimo  valutato  che  e'
necessario per il funzionamento dell'organismo di  valutazione  della
conformita' o  l'uso  di  tale  equipaggiamento  per  scopi  privati.
L'organismo  di  valutazione  della  conformita',  i  suoi  dirigenti
apicali e il personale addetto alla valutazione della conformita' non
intervengono direttamente nella progettazione, nella fabbricazione  o
nella  costruzione,  nella  commercializzazione,  nell'installazione,
nell'utilizzo   o   nella   manutenzione   degli   apparecchi,    ne'
rappresentano  i  soggetti   impegnati   in   tali   attivita'.   Non
intraprendono alcuna attivita' che possa essere in conflitto  con  la
loro indipendenza  di  giudizio  o  la  loro  integrita'  per  quanto
riguarda le attivita' di valutazione della conformita' per  cui  sono
notificati. Cio' vale in particolare per  i  servizi  di  consulenza.
L'organismo  di  valutazione  della  conformita'  garantisce  che  le
attivita' delle sue  affiliate  o  dei  suoi  subappaltatori  non  si
ripercuotano     sulla     riservatezza,     sull'obiettivita'      o
sull'imparzialita'  delle  sue   attivita'   di   valutazione   della
conformita'. 
  5. L'organismo di valutazione della conformita' e il suo  personale
eseguono le  operazioni  di  valutazione  della  conformita'  con  il
massimo dell'integrita' professionale e della  competenza  tecnica  e
sono liberi da qualsivoglia pressione  o  incentivo,  soprattutto  di
ordine finanziario, che puo' influenzare  il  proprio  giudizio  o  i
risultati delle loro attivita'  di  valutazione,  in  particolare  da
persone  o  gruppi  di  persone  interessati  ai  risultati  di  tali
attivita'. 
  6. L'organismo di valutazione della  conformita'  e'  in  grado  di
eseguire  tutti  i   compiti   di   valutazione   della   conformita'
assegnatigli ai sensi  del  presente  decreto  e  per  cui  e'  stato
notificato,  indipendentemente   dal   fatto   che   siano   eseguiti
dall'organismo stesso o per suo conto e sotto la sua responsabilita'.
In ogni momento, per ogni procedura di valutazione della  conformita'
e per ogni tipo o categoria di equipaggiamento marittimo per il quale
e' stato notificato, l'organismo di valutazione della conformita'  ha
a sua disposizione: 
    a) personale con conoscenze tecniche ed esperienza sufficiente  e
appropriata per eseguire i compiti di valutazione della conformita'; 
    b) le necessarie descrizioni delle procedure in base  alle  quali
avviene la valutazione della conformita', garantendo la trasparenza e
la capacita' di riproduzione di tali procedure; 
    c) una politica e procedure appropriate che distinguono i compiti
che svolge in qualita' di organismo notificato dalle altre attivita'; 
    d) le procedure per svolgere le attivita' che tengono debitamente
conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della
sua  struttura,  del   grado   di   complessita'   della   tecnologia
dell'equipaggiamento marittimo in questione e della natura di massa o
seriale del processo produttivo. 
  7. L'organismo di valutazione della conformita' dispone  dei  mezzi
necessari per eseguire  in  modo  appropriato  i  compiti  tecnici  e
amministrativi  connessi  alle   attivita'   di   valutazione   della
conformita' e ha accesso a tutti gli strumenti o impianti occorrenti.
Il personale responsabile dell'esecuzione dei compiti di  valutazione
della conformita' dispone di quanto segue: 
  a) una formazione tecnica e professionale solida che include  tutte
le attivita' di valutazione della conformita' in relazione alle quali
l'organismo di valutazione della conformita' e' stato notificato; 
  b)  soddisfacenti  conoscenze  delle  prescrizioni  relative   alle
valutazioni che esegue e  un'adeguata  autorita'  per  eseguire  tali
valutazioni; 
  c)  una  conoscenza  e  una  comprensione  adeguate  dei  requisiti
essenziali delle norme armonizzate  applicabili,  delle  disposizioni
pertinenti della  normativa  di  armonizzazione  dell'Unione  europea
nonche' delle normative nazionali applicabili; 
  d) la capacita' di redigere certificati, registri e rapporti atti a
dimostrare che le valutazioni sono state eseguite. 
  8. E' garantita  l'imparzialita'  degli  organismi  di  valutazione
della conformita', dei loro dirigenti apicali e del personale addetto
allo svolgimento di compiti  di  valutazione  della  conformita'.  La
remunerazione dei dirigenti apicali  e  del  personale  addetto  allo
svolgimento di compiti di valutazione della conformita'  non  dipende
dal  numero  di  valutazioni  eseguite  o  dai  risultati   di   tali
valutazioni. 
  9. Gli organismi di valutazione della conformita' sottoscrivono  un
contratto di assicurazione per la responsabilita' civile, secondo  le
caratteristiche  minime  fissate  con  decreto  del  Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto  con  il  Ministro  dello
sviluppo economico, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto. Fino all'adozione  di  tale  decreto  il
massimale di tale polizza e' non inferiore  a  2.500.000  euro  e  si
applicano,  per  quanto  compatibili,  le  indicazioni  al   riguardo
previste nella direttiva del Ministro delle attivita' produttive  del
19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  77  del  2
aprile 2003.  Detta  polizza  non  e'  necessaria  nel  caso  in  cui
l'organismo  di  valutazione  della  conformita'  sia  un   organismo
pubblico. 
  10. Il personale di un organismo di valutazione  della  conformita'
e' tenuto al segreto professionale per tutto  cio'  di  cui  viene  a
conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni  a  norma  del  presente
decreto di  qualsiasi  disposizione  esecutiva  di  diritto  interno,
tranne che nei confronti delle autorita' competenti  dello  Stato  in
cui esercita le sue attivita'. Sono tutelati i diritti di proprieta'. 
  11. Gli organismi di valutazione della conformita' partecipano alle
attivita' di normalizzazione pertinenti e alle attivita'  del  gruppo
di coordinamento degli organismi notificati di cui all'articolo 34, o
garantiscono che il proprio personale addetto alla valutazione  della
conformita' ne e' informato,  e  applicano  come  guida  generale  le
decisioni e i documenti amministrativi prodotti da tale gruppo. 
  12. Gli organismi di valutazione della conformita' sono conformi ai
requisiti  della  norma  EN  ISO/IEC  17065:2012.  Gli  organismi  di
valutazione della conformita' si assicurano che i laboratori di prova
utilizzati ai fini della valutazione della conformita' sono  conformi
ai requisiti della norma EN ISO/IEC 17025:2005.