Art. 21 Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati - Attuazione dell'articolo 20 della direttiva 2014/90/UE 1. Un organismo notificato, nel caso in cui subappalti funzioni specifiche connesse alla valutazione della conformita', oppure ricorra a una affiliata, garantisce che il subappaltatore o l'affiliata rispettano i requisiti di cui all'articolo 20 del presente decreto e ne informa l'Autorita' di notifica e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 2. Gli organismi notificati si assumono la completa responsabilita' delle funzioni eseguite dai subappaltatori o affiliate, ovunque questi sono stabiliti. 3. Le attivita' possono essere subappaltate o eseguite da una affiliata solo con il consenso del cliente. 4. Gli organismi notificati mantengono a disposizione dell'Autorita' di notifica e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i documenti pertinenti riguardanti la valutazione delle qualifiche del subappaltatore o dell'affiliata e del lavoro eseguito da questi ultimi a norma del presente decreto.