Art. 21 
 
       Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati - 
       Attuazione dell'articolo 20 della direttiva 2014/90/UE 
 
  1. Un organismo notificato, nel caso  in  cui  subappalti  funzioni
specifiche  connesse  alla  valutazione  della  conformita',   oppure
ricorra  a  una  affiliata,  garantisce  che  il   subappaltatore   o
l'affiliata  rispettano  i  requisiti  di  cui  all'articolo  20  del
presente decreto e ne informa l'Autorita' di notifica e il  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti. 
  2. Gli organismi notificati si assumono la completa responsabilita'
delle funzioni  eseguite  dai  subappaltatori  o  affiliate,  ovunque
questi sono stabiliti. 
  3. Le attivita' possono  essere  subappaltate  o  eseguite  da  una
affiliata solo con il consenso del cliente. 
  4.   Gli   organismi   notificati   mantengono    a    disposizione
dell'Autorita' di notifica e del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti i documenti pertinenti  riguardanti  la  valutazione  delle
qualifiche del subappaltatore o dell'affiliata e del lavoro  eseguito
da questi ultimi a norma del presente decreto.