Art. 22 
 
Domanda e procedura di notifica - Attuazione dell'allegato  IV  della
                        direttiva 2014/90/UE 
 
  1. L'organismo  di  valutazione  della  conformita'  stabilito  nel
territorio nazionale presenta domanda di autorizzazione e di notifica
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che  la  trasmette
immediatamente al Ministero dello sviluppo economico. 
  2. La domanda di cui al comma 1 e'  corredata  da  una  descrizione
delle attivita' di valutazione della conformita', del  modulo  o  dei
moduli  di  valutazione  della  conformita'  e   dell'equipaggiamento
marittimo per i quali tale organismo dichiara di  essere  competente,
nonche' delle  prove  documentali  necessarie  per  la  verifica,  il
riconoscimento   e   il   controllo   periodico   della   conformita'
dell'organismo ai requisiti di cui all'articolo 20. 
  3. Nel  caso  in  cui  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e di
concerto con l'amministrazione competente in base alla  tipologia  di
equipaggiamento marittimo, decidano che la valutazione e il controllo
di  cui  all'articolo  19,  comma  2,  sono  eseguiti  dall'organismo
nazionale di accreditamento, in sostituzione delle prove  documentali
di cui al comma 2, l'organismo allega alla domanda di cui al comma 1,
un certificato di accreditamento rilasciato dallo stesso che  attesta
che l'organismo e' conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 20.