Art. 23 
 
Autorizzazione alla valutazione della conformita' e  modifiche  delle
  notifiche - Attuazione degli  articoli  21  e  22  della  direttiva
  2014/90/UE 
 
  1. L'autorizzazione agli organismi che presentano domanda ai  sensi
dell'articolo 22, commi 1 e 2,  e'  rilasciata  dal  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  l'amministrazione
competente in base alla tipologia di equipaggiamento marittimo, ed e'
subordinata all'esito positivo delle valutazioni di cui  al  comma  2
del presente articolo e ha durata pari a  quella  della  notifica,  e
comunque non superiore a quattro anni. L'autorizzazione e' rilasciata
entro novanta giorni  dalla  data  di  presentazione  della  relativa
domanda. Nel periodo di validita'  dell'autorizzazione  il  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e il  Ministero  dello  sviluppo
economico  nonche'  le  amministrazioni  competenti  in   base   alla
tipologia di equipaggiamento  marittimo  esercitano  le  funzioni  di
vigilanza di cui al comma 3 del presente  articolo,  sugli  organismi
autorizzati e notificati. 
  2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto
con  l'amministrazione  competente  in   base   alla   tipologia   di
equipaggiamento  marittimo,  avvia  l'attivita'   istruttoria   sulla
documentazione che accompagna la domanda e pianifica i  controlli  da
effettuarsi presso le sedi dell'organismo richiedente e di  eventuali
altri  soggetti  di  cui  all'articolo  21,  per  l'accertamento  dei
requisiti prescritti e di ogni altro elemento ritenuto necessario. 
  3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto
con  l'amministrazione  competente  in   base   alla   tipologia   di
equipaggiamento marittimo: 
  a) svolge i controlli periodici, con cadenza quantomeno biennale; 
  b)  decide  sull'opportunita'  di  procedere,  in   ogni   momento,
congiuntamente o disgiuntamente, di propria iniziativa o a seguito di
segnalazioni esterne, al controllo degli organismi per verificare  le
condizioni  in  base   alle   quali   gli   stessi   hanno   ottenuto
l'autorizzazione,  il  mantenimento  dei   requisiti,   il   regolare
svolgimento delle procedure e l'adempimento dei propri obblighi. 
  4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti autorizza solo
gli organismi di valutazione  della  conformita'  che  soddisfano  le
prescrizioni di cui all'articolo 20. 
  5. Nel caso di violazioni in merito al possesso  dei  requisiti  di
cui all'articolo  20,  al  regolare  svolgimento  delle  procedure  o
all'adempimento  dei  propri   obblighi   da   parte   dell'organismo
notificato, anche su segnalazione delle amministrazioni competenti in
base alla tipologia  di  equipaggiamento  marittimo,  l'autorita'  di
notifica limita, sospende o ritira la notifica, a seconda  dei  casi,
in funzione della gravita' del mancato rispetto di tali  prescrizioni
o dell'inadempimento di tali obblighi, e ne informa immediatamente la
Commissione  europea  e  gli  altri  Stati  membri.  La  misura  puo'
consistere in: 
  a) richiamo scritto; 
  b) sospensione parziale o totale dell'autorizzazione per un periodo
variabile  da  tre  mesi  a  un  anno,  in  relazione  alla  gravita'
dell'irregolarita' rilevata; 
  c) revoca dell'autorizzazione. 
  6. La misura della sospensione parziale o totale di cui al comma 5,
si applica quando l'organismo notificato: 
  a) non ottempera alle disposizioni date dall'autorita' di notifica,
nonostante il richiamo scritto; 
  b)  viola  norme  legislative   e   amministrative   che   regolano
l'attivita' di valutazione della conformita' dei prodotti; 
  c) non comunica o non  trasmette  le  informazioni  o  i  documenti
richiesti. 
  7. La misura della revoca dell'autorizzazione  e'  sempre  disposta
quando l'organismo notificato: 
  a)  ha  ricevuto  almeno  due  provvedimenti  di  sospensione   nel
quinquennio; 
  b) e' inattivo per oltre un anno salvo comprovati motivi; 
  c) continua a commettere una  violazione  gia'  sanzionata  con  la
sospensione a norma del comma 6. 
  8. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con il Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,  il  Ministro
dell'interno  e  il  Ministro  dell'ambiente  e  della   tutela   del
territorio e del mare, da emanarsi entro sessanta giorni  dalla  data
di entrata in  vigore  del  presente  decreto,  sono  stabilite,  nel
rispetto del principio del contradditorio  e  dei  principi  generali
dell'attivita' amministrativa, le  procedure  di  applicazione  delle
misure di cui al comma 5 per le violazioni  accertate  dall'autorita'
di notifica. 
  9. Nei casi di limitazione, sospensione o  ritiro  della  notifica,
oppure di cessazione  dell'attivita'  dell'organismo  notificato,  il
Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  prende  le  misure
necessarie per garantire che le pratiche di tale organismo notificato
sono  evase  da  un  altro  organismo  notificato  o  sono  messe   a
disposizione delle autorita' di notifica e di vigilanza  del  mercato
responsabili, su loro richiesta. 
  10. Nel caso in cui la Commissione  europea  richieda  informazioni
sulla competenza di un organismo notificato o sulla sua  ottemperanza
ai requisiti e alle responsabilita' cui e' sottoposto,  il  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti fornisce tutte  le  informazioni
richieste. Nel caso in cui la  Commissione  europea  accerti  che  un
organismo notificato non soddisfa i requisiti per la sua notifica, il
Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  adotta  le  misure
correttive e, se necessario,  informa  il  Ministero  dello  sviluppo
economico per il ritiro della notifica.