Art. 23 Autorizzazione alla valutazione della conformita' e modifiche delle notifiche - Attuazione degli articoli 21 e 22 della direttiva 2014/90/UE 1. L'autorizzazione agli organismi che presentano domanda ai sensi dell'articolo 22, commi 1 e 2, e' rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con l'amministrazione competente in base alla tipologia di equipaggiamento marittimo, ed e' subordinata all'esito positivo delle valutazioni di cui al comma 2 del presente articolo e ha durata pari a quella della notifica, e comunque non superiore a quattro anni. L'autorizzazione e' rilasciata entro novanta giorni dalla data di presentazione della relativa domanda. Nel periodo di validita' dell'autorizzazione il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dello sviluppo economico nonche' le amministrazioni competenti in base alla tipologia di equipaggiamento marittimo esercitano le funzioni di vigilanza di cui al comma 3 del presente articolo, sugli organismi autorizzati e notificati. 2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con l'amministrazione competente in base alla tipologia di equipaggiamento marittimo, avvia l'attivita' istruttoria sulla documentazione che accompagna la domanda e pianifica i controlli da effettuarsi presso le sedi dell'organismo richiedente e di eventuali altri soggetti di cui all'articolo 21, per l'accertamento dei requisiti prescritti e di ogni altro elemento ritenuto necessario. 3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con l'amministrazione competente in base alla tipologia di equipaggiamento marittimo: a) svolge i controlli periodici, con cadenza quantomeno biennale; b) decide sull'opportunita' di procedere, in ogni momento, congiuntamente o disgiuntamente, di propria iniziativa o a seguito di segnalazioni esterne, al controllo degli organismi per verificare le condizioni in base alle quali gli stessi hanno ottenuto l'autorizzazione, il mantenimento dei requisiti, il regolare svolgimento delle procedure e l'adempimento dei propri obblighi. 4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti autorizza solo gli organismi di valutazione della conformita' che soddisfano le prescrizioni di cui all'articolo 20. 5. Nel caso di violazioni in merito al possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, al regolare svolgimento delle procedure o all'adempimento dei propri obblighi da parte dell'organismo notificato, anche su segnalazione delle amministrazioni competenti in base alla tipologia di equipaggiamento marittimo, l'autorita' di notifica limita, sospende o ritira la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravita' del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi, e ne informa immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri. La misura puo' consistere in: a) richiamo scritto; b) sospensione parziale o totale dell'autorizzazione per un periodo variabile da tre mesi a un anno, in relazione alla gravita' dell'irregolarita' rilevata; c) revoca dell'autorizzazione. 6. La misura della sospensione parziale o totale di cui al comma 5, si applica quando l'organismo notificato: a) non ottempera alle disposizioni date dall'autorita' di notifica, nonostante il richiamo scritto; b) viola norme legislative e amministrative che regolano l'attivita' di valutazione della conformita' dei prodotti; c) non comunica o non trasmette le informazioni o i documenti richiesti. 7. La misura della revoca dell'autorizzazione e' sempre disposta quando l'organismo notificato: a) ha ricevuto almeno due provvedimenti di sospensione nel quinquennio; b) e' inattivo per oltre un anno salvo comprovati motivi; c) continua a commettere una violazione gia' sanzionata con la sospensione a norma del comma 6. 8. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite, nel rispetto del principio del contradditorio e dei principi generali dell'attivita' amministrativa, le procedure di applicazione delle misure di cui al comma 5 per le violazioni accertate dall'autorita' di notifica. 9. Nei casi di limitazione, sospensione o ritiro della notifica, oppure di cessazione dell'attivita' dell'organismo notificato, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prende le misure necessarie per garantire che le pratiche di tale organismo notificato sono evase da un altro organismo notificato o sono messe a disposizione delle autorita' di notifica e di vigilanza del mercato responsabili, su loro richiesta. 10. Nel caso in cui la Commissione europea richieda informazioni sulla competenza di un organismo notificato o sulla sua ottemperanza ai requisiti e alle responsabilita' cui e' sottoposto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fornisce tutte le informazioni richieste. Nel caso in cui la Commissione europea accerti che un organismo notificato non soddisfa i requisiti per la sua notifica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adotta le misure correttive e, se necessario, informa il Ministero dello sviluppo economico per il ritiro della notifica.