Art. 24 
 
Procedure di notifica  e  obbligo  di  informazione  a  carico  delle
  autorita'  di  notifica  -  Attuazione  degli  articoli  19,  35  e
  dell'allegato IV della direttiva 2014/90/UE 
 
  1.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico  notifica  solo   gli
organismi di valutazione della conformita' autorizzati che rispettano
le prescrizioni di cui all'articolo 20. 
  2. Il Ministero dello sviluppo economico notifica gli organismi  di
cui al comma 1 alla Commissione europea e agli  altri  Stati  membri,
utilizzando lo strumento elettronico di notifica elaborato e  gestito
dalla Commissione europea. Il Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti pubblica sul proprio sito istituzionale i provvedimenti  di
autorizzazione  rilasciati  agli  organismi  di   valutazione   della
conformita'. 
  3.  La  notifica  include  tutti  i  dettagli  delle  attivita'  di
valutazione della conformita', il modulo o i  moduli  di  valutazione
della  conformita',  l'equipaggiamento  marittimo  interessato  e  la
relativa attestazione di competenza. 
  4. Nel caso in cui una notifica non sia basata su un certificato di
accreditamento di cui all'articolo 22, comma 3,  il  Ministero  dello
sviluppo economico congiuntamente al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti fornisce alla Commissione europea e  agli  altri  Stati
membri   le   prove   documentali   che   attestano   la   competenza
dell'organismo  di   valutazione   della   conformita'   nonche'   le
disposizioni predisposte per fare in modo che  tale  organismo  sara'
controllato periodicamente e continuera' a soddisfare le prescrizioni
di cui all'articolo 20. 
  5. L'organismo interessato puo' eseguire le attivita' di  organismo
notificato  solo  se  non  sono  sollevati  rilievi  da  parte  della
Commissione europea o degli altri Stati membri  entro  due  settimane
dalla  notifica,  nel  caso  sia   utilizzato   un   certificato   di
accreditamento, o entro i due mesi successivi  a  una  notifica,  nel
caso non sia utilizzato  un  accreditamento.  Ai  fini  del  presente
decreto, sono considerati organismi notificati solo gli organismi nei
cui confronti non sono stati sollevati rilievi a norma  del  presente
comma. 
  6. Il Ministero dello sviluppo  economico  informa  la  Commissione
europea delle procedure  per  la  valutazione  e  la  notifica  degli
organismi di valutazione  della  conformita'  e  il  controllo  degli
organismi  notificati,  nonche'  di  eventuali  modifiche  pertinenti
successive riguardanti la notifica.