Art. 24 Procedure di notifica e obbligo di informazione a carico delle autorita' di notifica - Attuazione degli articoli 19, 35 e dell'allegato IV della direttiva 2014/90/UE 1. Il Ministero dello sviluppo economico notifica solo gli organismi di valutazione della conformita' autorizzati che rispettano le prescrizioni di cui all'articolo 20. 2. Il Ministero dello sviluppo economico notifica gli organismi di cui al comma 1 alla Commissione europea e agli altri Stati membri, utilizzando lo strumento elettronico di notifica elaborato e gestito dalla Commissione europea. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pubblica sul proprio sito istituzionale i provvedimenti di autorizzazione rilasciati agli organismi di valutazione della conformita'. 3. La notifica include tutti i dettagli delle attivita' di valutazione della conformita', il modulo o i moduli di valutazione della conformita', l'equipaggiamento marittimo interessato e la relativa attestazione di competenza. 4. Nel caso in cui una notifica non sia basata su un certificato di accreditamento di cui all'articolo 22, comma 3, il Ministero dello sviluppo economico congiuntamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fornisce alla Commissione europea e agli altri Stati membri le prove documentali che attestano la competenza dell'organismo di valutazione della conformita' nonche' le disposizioni predisposte per fare in modo che tale organismo sara' controllato periodicamente e continuera' a soddisfare le prescrizioni di cui all'articolo 20. 5. L'organismo interessato puo' eseguire le attivita' di organismo notificato solo se non sono sollevati rilievi da parte della Commissione europea o degli altri Stati membri entro due settimane dalla notifica, nel caso sia utilizzato un certificato di accreditamento, o entro i due mesi successivi a una notifica, nel caso non sia utilizzato un accreditamento. Ai fini del presente decreto, sono considerati organismi notificati solo gli organismi nei cui confronti non sono stati sollevati rilievi a norma del presente comma. 6. Il Ministero dello sviluppo economico informa la Commissione europea delle procedure per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformita' e il controllo degli organismi notificati, nonche' di eventuali modifiche pertinenti successive riguardanti la notifica.