Art. 25 
 
           Obblighi operativi degli organismi notificati - 
       Attuazione dell'articolo 23 della direttiva 2014/90/UE 
 
  1.  Gli  organismi  notificati  eseguono,  o  fanno  eseguire,   le
valutazioni della conformita' secondo  le  procedure  di  valutazione
della conformita' di cui  all'articolo  17  e  dell'allegato  II  del
presente decreto. 
  2. Nel caso in  cui  un  organismo  notificato  riscontri  che  gli
obblighi stabiliti dall'articolo 4 e dall'allegato  II  del  presente
decreto non sono stati rispettati da un fabbricante,  chiede  a  tale
fabbricante  di  adottare  senza   indugio   le   misure   correttive
appropriate e non rilascia un certificato di conformita'. 
  3. Un organismo notificato che nel  corso  del  monitoraggio  della
conformita' successivo al rilascio di un certificato riscontra che un
prodotto non e' piu' conforme chiede al fabbricante di adottare senza
indugio le misure correttive opportune e, se necessario,  sospende  o
ritira il certificato. 
  4. Nel caso in cui non siano adottate misure  correttive  o  queste
non producano il risultato richiesto, l'organismo notificato  limita,
sospende o ritira i certificati, a seconda dei casi.