Art. 25 Obblighi operativi degli organismi notificati - Attuazione dell'articolo 23 della direttiva 2014/90/UE 1. Gli organismi notificati eseguono, o fanno eseguire, le valutazioni della conformita' secondo le procedure di valutazione della conformita' di cui all'articolo 17 e dell'allegato II del presente decreto. 2. Nel caso in cui un organismo notificato riscontri che gli obblighi stabiliti dall'articolo 4 e dall'allegato II del presente decreto non sono stati rispettati da un fabbricante, chiede a tale fabbricante di adottare senza indugio le misure correttive appropriate e non rilascia un certificato di conformita'. 3. Un organismo notificato che nel corso del monitoraggio della conformita' successivo al rilascio di un certificato riscontra che un prodotto non e' piu' conforme chiede al fabbricante di adottare senza indugio le misure correttive opportune e, se necessario, sospende o ritira il certificato. 4. Nel caso in cui non siano adottate misure correttive o queste non producano il risultato richiesto, l'organismo notificato limita, sospende o ritira i certificati, a seconda dei casi.