Art. 26 Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati - Attuazione dell'articolo 24 della direttiva 2014/90/UE 1. Gli organismi notificati informano il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: a) di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di un certificato di conformita'; b) di qualunque circostanza che puo' influire sull'ambito e sulle condizioni della notifica; c) delle attivita' di valutazione della conformita' eseguite nell'ambito della loro notifica e qualsiasi altra attivita', incluse quelle transfrontaliere e di subappalto. 2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica al Ministero dello sviluppo economico e alle amministrazioni competenti in base alla tipologia di equipaggiamento marittimo le informazioni di cui al comma 1. 3. Su richiesta della Commissione europea e degli Stati membri, gli organismi notificati forniscono le informazioni pertinenti sugli esiti delle valutazioni della conformita'. 4. Gli organismi notificati forniscono agli altri organismi notificati a norma del presente decreto che esercitano attivita' di valutazione della conformita' sull'equipaggiamento marittimo simile, informazioni pertinenti sui risultati negativi e, su richiesta, sui risultati positivi delle valutazioni della conformita'. 5. Gli organismi notificati trasmettono trimestralmente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti gli elenchi degli equipaggiamenti approvati e delle domande ritirate o respinte. Tali elenchi sono trasmessi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alle altre amministrazioni competenti in base alla tipologia di equipaggiamento marittimo e sono trasmessi, su richiesta, alla Commissione europea, tramite il relativo sistema di informazione.