Art. 26 
 
Obbligo  di  informazione  a  carico  degli  organismi  notificati  -
  Attuazione dell'articolo 24 della direttiva 2014/90/UE 
 
  1.  Gli  organismi  notificati   informano   il   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti: 
  a) di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o  ritiro  di  un
certificato di conformita'; 
  b) di qualunque circostanza che puo' influire sull'ambito  e  sulle
condizioni della notifica; 
  c)  delle  attivita'  di  valutazione  della  conformita'  eseguite
nell'ambito della loro notifica e qualsiasi altra attivita',  incluse
quelle transfrontaliere e di subappalto. 
  2. Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  comunica  al
Ministero dello sviluppo economico e alle amministrazioni  competenti
in base alla tipologia di equipaggiamento marittimo  le  informazioni
di cui al comma 1. 
  3. Su richiesta della Commissione europea e degli Stati membri, gli
organismi notificati  forniscono  le  informazioni  pertinenti  sugli
esiti delle valutazioni della conformita'. 
  4.  Gli  organismi  notificati  forniscono  agli  altri   organismi
notificati a norma del presente decreto che esercitano  attivita'  di
valutazione della conformita' sull'equipaggiamento marittimo  simile,
informazioni pertinenti sui risultati negativi e, su  richiesta,  sui
risultati positivi delle valutazioni della conformita'. 
  5.  Gli  organismi  notificati   trasmettono   trimestralmente   al
Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  gli  elenchi  degli
equipaggiamenti approvati e delle domande ritirate o  respinte.  Tali
elenchi sono trasmessi  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti  alle  altre  amministrazioni  competenti  in   base   alla
tipologia  di  equipaggiamento  marittimo  e   sono   trasmessi,   su
richiesta, alla Commissione europea, tramite il relativo  sistema  di
informazione.