Art. 27 Vigilanza del mercato e controllo dei prodotti - Attuazione dell'articolo 25 della direttiva 2014/90/UE 1. Gli articoli da 15 a 29 del regolamento CE n. 765/2008 si applicano alla vigilanza sull'equipaggiamento marittimo di cui al presente decreto. 2. La vigilanza sul mercato relativa all'equipaggiamento marittimo e' svolta dall'autorita' di vigilanza del mercato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' per la vigilanza sul mercato dell'equipaggiamento marittimo. 3. Al fine di garantire che l'equipaggiamento marittimo di cui all'articolo 2 sia conforme ai requisiti stabiliti dal presente decreto, l'autorita' di vigilanza del mercato, di concerto con l'amministrazione competente in base alla tipologia di equipaggiamento marittimo, ha facolta' di disporre verifiche e controlli mediante i propri uffici centrali o periferici. 4. Gli accertamenti possono essere effettuati, anche con metodo a campione, presso gli operatori economici e i depositi sussidiari degli operatori economici, nonche' presso le navi nazionali e le navi UE. L'accertamento sull'equipaggiamento marittimo gia' installato a bordo di navi nazionali e di navi UE e' limitato all'esame effettuato, finche' l'equipaggiamento marittimo rimane in funzione a bordo. A tale fine, e' consentito, a spese degli operatori economici e degli armatori: a) l'accesso ai luoghi di fabbricazione o di immagazzinamento dell'equipaggiamento; b) l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie all'accertamento; c) il prelievo di campioni per l'esecuzione di esami e prove, qualora necessario e giustificato; d) l'effettuazione di esami e prove presso strutture tecniche specializzate, pubbliche o private. 5. Le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli conformemente agli articoli da 27 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008.
Note all'art. 27: - Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n. 765/2008 si veda nelle note alle premesse.