Art. 27 
 
Vigilanza  del  mercato  e  controllo  dei  prodotti   -   Attuazione
             dell'articolo 25 della direttiva 2014/90/UE 
 
  1. Gli articoli da 15 a  29  del  regolamento  CE  n.  765/2008  si
applicano alla vigilanza sull'equipaggiamento  marittimo  di  cui  al
presente decreto. 
  2. La vigilanza sul mercato relativa all'equipaggiamento  marittimo
e' svolta dall'autorita' di vigilanza del mercato.  Con  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro dell'interno, il Ministro  dello  sviluppo  economico  e  il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto, sono stabilite le modalita' per  la  vigilanza  sul
mercato dell'equipaggiamento marittimo. 
  3. Al fine di garantire  che  l'equipaggiamento  marittimo  di  cui
all'articolo 2 sia  conforme  ai  requisiti  stabiliti  dal  presente
decreto, l'autorita'  di  vigilanza  del  mercato,  di  concerto  con
l'amministrazione   competente   in   base    alla    tipologia    di
equipaggiamento  marittimo,  ha  facolta'  di  disporre  verifiche  e
controlli mediante i propri uffici centrali o periferici. 
  4. Gli accertamenti possono essere effettuati, anche con  metodo  a
campione, presso gli operatori  economici  e  i  depositi  sussidiari
degli operatori economici, nonche' presso le navi nazionali e le navi
UE. L'accertamento sull'equipaggiamento marittimo gia'  installato  a
bordo  di  navi  nazionali  e  di  navi  UE  e'  limitato   all'esame
effettuato, finche' l'equipaggiamento marittimo rimane in funzione  a
bordo. 
  A tale fine, e' consentito, a spese  degli  operatori  economici  e
degli armatori: 
  a) l'accesso ai  luoghi  di  fabbricazione  o  di  immagazzinamento
dell'equipaggiamento; 
  b)   l'acquisizione   di   tutte   le    informazioni    necessarie
all'accertamento; 
  c) il prelievo di campioni  per  l'esecuzione  di  esami  e  prove,
qualora necessario e giustificato; 
  d) l'effettuazione di  esami  e  prove  presso  strutture  tecniche
specializzate, pubbliche o private. 
  5. Le funzioni di controllo  alle  frontiere  esterne  sono  svolte
dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli conformemente agli  articoli
da 27 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008. 
 
          Note all'art. 27: 
              - Per i riferimenti normativi del regolamento  (CE)  n.
          765/2008 si veda nelle note alle premesse.