Art. 28 
 
Equipaggiamento  marittimo  che  comporta  rischi  e   procedure   di
  salvaguardia - Attuazione degli articoli 26 e  27  della  direttiva
  2014/90/UE 
 
  1. L'autorita' di vigilanza del mercato,  nel  caso  in  cui  abbia
sufficienti ragioni per ritenere che un equipaggiamento  oggetto  del
presente decreto rappresenta un rischio per la  sicurezza  marittima,
la salute, la sicurezza delle persone, per le cose o per  l'ambiente,
effettua una valutazione dell'equipaggiamento interessato che investe
i requisiti pertinenti di cui  al  presente  decreto.  Gli  operatori
economici interessati cooperano, ove necessario, con  l'autorita'  di
vigilanza del mercato. Se, attraverso tale  valutazione,  l'autorita'
di vigilanza del mercato conclude che l'equipaggiamento non  rispetta
i requisiti di cui al presente decreto, essa  chiede  tempestivamente
all'operatore economico interessato di adottare le  opportune  misure
correttive, al  fine  di  rendere  lo  stesso  conforme  ai  suddetti
requisiti, di ritirarlo dal mercato o di richiamarlo entro un termine
proporzionato  alla  natura  del   rischio,   da   essa   prescritto.
L'autorita'  di  vigilanza  del  mercato   ne   informa   l'organismo
notificato competente. 
  2. Nel caso in cui l'autorita' di vigilanza del mercato ritenga che
la non conformita' non e' limitata al  territorio  nazionale  o  alle
navi battenti la propria bandiera, informa la Commissione  europea  e
gli  altri  Stati  membri  dei  risultati  della  valutazione  e  dei
provvedimenti che ha  chiesto  di  adottare  all'operatore  economico
interessato. 
  3. L'operatore economico assicura che sono  adottate  le  opportune
misure  correttive  nei  confronti   dell'equipaggiamento   marittimo
interessato che esso ha messo a disposizione  sul  mercato  in  tutta
l'Unione europea o installato a bordo di navi nazionali e di navi UE. 
  4. Nel caso in cui l'operatore economico interessato non adotti  le
misure correttive adeguate entro  il  termine  di  cui  al  comma  1,
l'autorita' di vigilanza del mercato adotta tutte le opportune misure
provvisorie  per  vietare  o  limitare  la   messa   a   disposizione
dell'equipaggiamento, per ritirarlo o per  richiamarlo  dal  mercato.
L'autorita'  di  vigilanza  del  mercato  informa  immediatamente  la
Commissione europea e gli altri Stati membri di tali misure. 
  5. Le informazioni di cui al comma 4 includono tutti  gli  elementi
disponibili,   tra   cui   i   dati   necessari   per    identificare
l'equipaggiamento marittimo non conforme,  la  sua  origine,  la  sua
catena di fornitura, la natura della presunta non conformita'  e  dei
rischi connessi,  la  natura  e  la  durata  delle  misure  nazionali
adottate, nonche' gli  argomenti  espressi  dall'operatore  economico
interessato. In particolare, l'autorita'  di  vigilanza  del  mercato
indica se la non  conformita'  e'  dovuta  alla  mancata  rispondenza
dell'equipaggiamento marittimo alle prescrizioni di cui  all'articolo
4 del presente  decreto,  nonche'  a  lacune  nelle  norme  di  prove
previste all'articolo 4, comma 2. 
  6. L'autorita' di vigilanza del mercato, quando la procedura di cui
ai commi da 1 a 5 e' avviata dall'autorita' di vigilanza del  mercato
di un altro Stato membro, informa la Commissione europea e gli  altri
Stati membri di tutti i provvedimenti adottati, di ogni  informazione
supplementare   a   sua   disposizione    sulla    non    conformita'
dell'equipaggiamento interessato e, in  caso  di  disaccordo  con  il
provvedimento nazionale notificato, formula i suoi rilievi. 
  7. Se, entro quattro mesi dal ricevimento delle informazioni di cui
al comma 4, uno Stato membro o la Commissione europea  non  formulano
rilievi sulle misure provvisorie adottate dall'autorita' di vigilanza
del mercato o dall'autorita' di vigilanza del  mercato  di  un  altro
Stato membro, tal misure sono da ritenersi giustificate. 
  8. L'autorita' di vigilanza del mercato adotta le opportune  misure
restrittive in relazione all'equipaggiamento in questione,  quale  il
ritiro del prodotto dal mercato, a spese degli operatori economici in
funzione dei rispettivi obblighi. 
  9. Se una misura adottata da uno Stato membro e' oggetto di rilievi
o e' ritenuta dalla  Commissione  europea  contraria  alla  normativa
dell'Unione  europea  e   la   stessa   Commissione,   all'esito   di
consultazioni con gli Stati membri  e  con  gli  operatori  economici
interessati, decide che tale misura e' giustificata,  l'autorita'  di
vigilanza del mercato adotta i provvedimenti  necessari  a  garantire
che l'equipaggiamento non conforme e'  ritirato  dal  mercato  e,  se
necessario, richiamato. Se la  Commissione  europea  decide  che  una
misura adottata  dall'Italia  non  e'  giustificata,  l'autorita'  di
vigilanza del mercato la ritira.