Art. 29 
 
Equipaggiamento marittimo conforme che presenta  un  rischio  per  la
  sicurezza  marittima,  la  salute   o   l'ambiente   -   Attuazione
  dell'articolo 28 della direttiva 2014/90/UE 
 
  1. L'autorita' di vigilanza del mercato, dopo  aver  effettuato  la
valutazione dell'equipaggiamento marittimo di  cui  all'articolo  28,
comma 1, nel caso in cui abbia sufficienti ragioni per  ritenere  che
un  equipaggiamento  conforme  al  presente  decreto  rappresenta  un
rischio per la sicurezza marittima, la salute o per l'ambiente,  essa
chiede  tempestivamente  all'operatore   economico   interessato   di
adottare  le  opportune  misure  correttive  al  fine  di  eliminare,
all'atto della messa a disposizione  sul  mercato  dello  stesso,  il
citato rischio o, a seconda dei casi, di ritirarlo dal mercato  o  di
richiamarlo entro un termine proporzionato alla natura  del  rischio,
da essa prescritto. L'operatore economico assicura che sono  adottate
le opportune misure  correttive  nei  confronti  dell'equipaggiamento
marittimo interessato che esso ha messo a disposizione sul mercato in
tutta l'Unione europea o installato a bordo di navi  nazionali  e  di
navi UE. 
  2. L'autorita' di vigilanza del mercato informa  immediatamente  la
Commissione europea e gli altri Stati membri delle misure adottate  a
norma del comma 1.  Le  informazioni  includono  tutti  gli  elementi
disponibili,  tra  i  quali  i  dati   necessari   per   identificare
l'equipaggiamento marittimo  interessato,  la  sua  origine,  la  sua
catena di fornitura, la natura dei rischi connessi, nonche' la natura
e la durata delle misure nazionali adottate,  nonche'  gli  argomenti
espressi dall'operatore economico interessato. 
  3. L'autorita'  di  vigilanza  del  mercato  cura,  se  necessario,
l'attuazione delle decisioni della Commissione europea  comunicate  a
norma dell'articolo 28, paragrafo 5, della direttiva n. 2014/90/UE. 
 
          Note all'art. 29: 
              -  Per  i   riferimenti   normativi   della   direttiva
          2014/90/UE si veda nelle note alle premesse.