Art. 3 Definizioni - Attuazione dell'articolo 2 della direttiva 2014/90/UE 1. Ai fini del presente decreto, si intende per: a) accreditamento: l'accreditamento di cui all'articolo 2, numero 10, del regolamento (CE) n. 765/2008; b) amministrazione competente: 1) il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare relativamente all'equipaggiamento marittimo prescritto dalla convenzione di cui alla lettera h), numero 2); 2) il Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile relativamente all'equipaggiamento marittimo antincendio prescritto dalla convenzione di cui alla lettera h), numero 3); 3) il Ministero dello sviluppo economico relativamente all'equipaggiamento marittimo destinato alle apparecchiature di radiocomunicazione; c) apparecchiature di radiocomunicazione: l'equipaggiamento marittimo richiesto ai sensi del capitolo IV della convenzione internazionale di cui alla lettera h), numero 3), e apparecchi radio telefonici ricetrasmittenti VHF per mezzi di salvataggio richiesti dalla regola III/6.2.1 e apparati AIS di cui alla regola V/19 della medesima convenzione; d) autorita' di notifica: il Ministero dello sviluppo economico; e) autorita' di vigilanza del mercato: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, di concerto con l'amministrazione competente in base alla tipologia di equipaggiamento marittimo; f) autorita' marittima: gli uffici marittimi in conformita' alle attribuzioni loro conferite dall'articolo 17 del codice della navigazione, retti da ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto. Per le navi che scalano porti esteri, gli uffici marittimi di iscrizione delle stesse; g) certificati di sicurezza: i certificati rilasciati alle navi secondo le convenzioni internazionali; h) convenzioni internazionali: le convenzioni di seguito indicate, unitamente ai protocolli, ai successivi emendamenti e relativi codici obbligatori, che sono entrate in vigore e che fissano requisiti specifici per l'approvazione, da parte dello Stato di bandiera, dell'equipaggiamento marittimo da installare a bordo delle navi: 1) la Convenzione sul regolamento internazionale del 1972 (COLREG) per prevenire gli abbordi in mare, ratificata con legge 27 dicembre 1977, n. 1085; 2) la Convenzione internazionale del 2 novembre 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL 73/78), ratificata con legge 29 settembre 1980, n. 662, entrata in vigore in Italia il 2 ottobre 1983; 3) la Convenzione internazionale del 1° novembre 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74), resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313; i) dichiarazione di tipo approvato nazionale: la dichiarazione con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - riconosce la conformita' dell'equipaggiamento marittimo sulle navi mercantili nel caso di un equipaggiamento marittimo non previsto dagli atti di esecuzione della Commissione europea; l) dichiarazione UE di conformita': la dichiarazione rilasciata dal fabbricante in conformita' all'articolo 18 del presente decreto; m) distributore: una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato l'equipaggiamento marittimo; n) equipaggiamento marittimo: l'equipaggiamento che rientra nell'ambito di applicazione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 2, comma 1; o) fabbricante: una persona fisica o giuridica che produce equipaggiamento marittimo oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il suo nome o marchio; p) immissione sul mercato: la prima messa a disposizione di equipaggiamento marittimo sul mercato dell'Unione europea; q) importatore: una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione europea che immette sul mercato dell'Unione europea equipaggiamento marittimo proveniente da un paese terzo; r) marcatura di conformita': il simbolo di cui all'articolo 8 o l'etichetta elettronica nei casi previsti dall'articolo 9; s) messa a disposizione sul mercato: la fornitura di equipaggiamento marittimo sul mercato dell'Unione europea nel corso di un'attivita' commerciale, a titolo oneroso o gratuito; t) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto; u) nave nazionale: una nave iscritta nelle matricole o nei registri dell'autorita' marittima e che rientra nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali, escluse le navi da guerra; v) nave UE: una nave battente bandiera di uno Stato membro e che rientra nell'ambito di applicazione delle convenzioni internazionali, escluse le navi da guerra; z) normativa europea di armonizzazione: la normativa dell'Unione europea che armonizza le condizioni di commercializzazioni dei prodotti; aa) norme di prova: le norme di prova per l'equipaggiamento marittimo previste da: 1) Organizzazione marittima internazionale (IMO); 2) Organizzazione internazionale per la normalizzazione (ISO); 3) Commissione elettrotecnica internazionale (CEI); 4) Comitato europeo di normalizzazione (CEN); 5) Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (Cenelec); 6) Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU); 7) Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI); 8) Commissione europea; 9) autorita' di regolamentazione riconosciute negli accordi di riconoscimento reciproco dei quali l'Unione e' parte contraente; bb) operatori economici: il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore e il distributore; cc) organismo di valutazione della conformita': un organismo che svolge l'attivita' di valutazione della conformita', fra cui taratura, prova, certificazione e ispezione; dd) organismo nazionale di accreditamento: l'organismo nazionale di accreditamento di cui all'articolo 2, punto 11), del regolamento (CE) n. 765/2008; ee) organismo notificato: un organismo designato ai sensi dell'articolo 19; ff) organismo riconosciuto: un organismo riconosciuto o affidato, ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104; gg) prodotto: un elemento dell'equipaggiamento marittimo; hh) rappresentante autorizzato: un soggetto stabilito nell'Unione europea che ha ricevuto in relazione a determinate attivita' un mandato con rappresentanza da parte di un fabbricante; ii) richiamo: un provvedimento volto a ottenere la restituzione dell'equipaggiamento marittimo che e' gia' stato installato a bordo di navi UE o acquistato con l'intenzione di installarlo a bordo delle medesime navi; ll) ritiro: una misura volta a impedire la messa a disposizione sul mercato di equipaggiamento marittimo presente nella catena di fornitura; mm) specificazione tecnica: un documento che prescrive i requisiti tecnici che devono essere soddisfatti da un prodotto; nn) strumenti internazionali: le convenzioni internazionali in materia di sicurezza della navigazione, le risoluzioni e le circolari dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) nonche' le norme di prova; oo) valutazione della conformita': il processo compiuto dagli organismi notificati, finalizzato a dimostrare che l'equipaggiamento marittimo e' conforme ai requisiti del presente decreto; pp) vigilanza del mercato: le attivita' di cui all'articolo 2, punto 17), del regolamento (CE) n. 765/2008.
Note all'art. 3: - Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n. 765/2008 si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti normativi della legge 27 dicembre 1977, n. 1085 si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti normativi della legge 29 settembre 1980, n. 662 si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti normativi della legge 23 maggio 1980, n. 313 si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 si veda nelle note alle premesse.