Art. 3 
 
              Definizioni - Attuazione dell'articolo 2 
                     della direttiva 2014/90/UE 
 
  1. Ai fini del presente decreto, si intende per: 
  a) accreditamento: l'accreditamento di cui all'articolo  2,  numero
10, del regolamento (CE) n. 765/2008; 
  b) amministrazione competente: 
  1) il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare relativamente  all'equipaggiamento  marittimo  prescritto  dalla
convenzione di cui alla lettera h), numero 2); 
  2) il Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili  del  fuoco,
del  Soccorso  pubblico   e   della   Difesa   civile   relativamente
all'equipaggiamento   marittimo    antincendio    prescritto    dalla
convenzione di cui alla lettera h), numero 3); 
  3)   il   Ministero   dello   sviluppo   economico    relativamente
all'equipaggiamento  marittimo  destinato  alle  apparecchiature   di
radiocomunicazione; 
  c)   apparecchiature   di   radiocomunicazione:   l'equipaggiamento
marittimo richiesto  ai  sensi  del  capitolo  IV  della  convenzione
internazionale di cui alla lettera h), numero 3), e apparecchi  radio
telefonici ricetrasmittenti VHF per mezzi  di  salvataggio  richiesti
dalla regola III/6.2.1 e apparati AIS di cui alla regola  V/19  della
medesima convenzione; 
  d) autorita' di notifica: il Ministero dello sviluppo economico; 
  e)  autorita'  di  vigilanza  del  mercato:  il   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti - Comando  generale  del  Corpo  delle
capitanerie di porto, di concerto con l'amministrazione competente in
base alla tipologia di equipaggiamento marittimo; 
  f) autorita' marittima: gli uffici marittimi  in  conformita'  alle
attribuzioni  loro  conferite  dall'articolo  17  del  codice   della
navigazione, retti da ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto.
Per le navi  che  scalano  porti  esteri,  gli  uffici  marittimi  di
iscrizione delle stesse; 
  g) certificati di sicurezza: i  certificati  rilasciati  alle  navi
secondo le convenzioni internazionali; 
  h) convenzioni internazionali: le convenzioni di seguito  indicate,
unitamente ai protocolli, ai successivi emendamenti e relativi codici
obbligatori, che sono entrate  in  vigore  e  che  fissano  requisiti
specifici per l'approvazione,  da  parte  dello  Stato  di  bandiera,
dell'equipaggiamento marittimo da installare a bordo delle navi: 
  1) la Convenzione sul regolamento internazionale del 1972  (COLREG)
per prevenire gli abbordi in mare, ratificata con legge  27  dicembre
1977, n. 1085; 
  2) la  Convenzione  internazionale  del  2  novembre  1973  per  la
prevenzione  dell'inquinamento  causato  da  navi   (MARPOL   73/78),
ratificata con legge 29 settembre 1980, n. 662, entrata in vigore  in
Italia il 2 ottobre 1983; 
  3) la Convenzione  internazionale  del  1°  novembre  1974  per  la
salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74), resa esecutiva  con
legge 23 maggio 1980, n. 313; 
  i) dichiarazione di tipo approvato nazionale: la dichiarazione  con
la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -  Comando
generale  del  Corpo  delle  capitanerie  di  porto  -  riconosce  la
conformita' dell'equipaggiamento marittimo sulle navi mercantili  nel
caso di un equipaggiamento  marittimo  non  previsto  dagli  atti  di
esecuzione della Commissione europea; 
  l) dichiarazione UE di conformita': la dichiarazione rilasciata dal
fabbricante in conformita' all'articolo 18 del presente decreto; 
  m) distributore: una persona fisica o  giuridica  nella  catena  di
fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore,  che  mette  a
disposizione sul mercato l'equipaggiamento marittimo; 
  n)  equipaggiamento  marittimo:   l'equipaggiamento   che   rientra
nell'ambito  di  applicazione  del   presente   decreto,   ai   sensi
dell'articolo 2, comma 1; 
  o)  fabbricante:  una  persona  fisica  o  giuridica  che   produce
equipaggiamento marittimo oppure lo fa progettare o fabbricare  e  lo
commercializza apponendovi il suo nome o marchio; 
  p) immissione  sul  mercato:  la  prima  messa  a  disposizione  di
equipaggiamento marittimo sul mercato dell'Unione europea; 
  q)  importatore:  una  persona   fisica   o   giuridica   stabilita
nell'Unione europea  che  immette  sul  mercato  dell'Unione  europea
equipaggiamento marittimo proveniente da un paese terzo; 
  r) marcatura di conformita': il simbolo di  cui  all'articolo  8  o
l'etichetta elettronica nei casi previsti dall'articolo 9; 
  s)  messa   a   disposizione   sul   mercato:   la   fornitura   di
equipaggiamento marittimo sul mercato dell'Unione europea  nel  corso
di un'attivita' commerciale, a titolo oneroso o gratuito; 
  t) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: Comando generale
del Corpo delle capitanerie di porto; 
  u) nave nazionale: una nave iscritta nelle matricole o nei registri
dell'autorita' marittima e che  rientra  nel  campo  di  applicazione
delle convenzioni internazionali, escluse le navi da guerra; 
  v) nave UE: una nave battente bandiera di uno Stato  membro  e  che
rientra nell'ambito di applicazione delle convenzioni internazionali,
escluse le navi da guerra; 
  z) normativa europea di armonizzazione:  la  normativa  dell'Unione
europea  che  armonizza  le  condizioni  di  commercializzazioni  dei
prodotti; 
  aa) norme  di  prova:  le  norme  di  prova  per  l'equipaggiamento
marittimo previste da: 
  1) Organizzazione marittima internazionale (IMO); 
  2) Organizzazione internazionale per la normalizzazione (ISO); 
  3) Commissione elettrotecnica internazionale (CEI); 
  4) Comitato europeo di normalizzazione (CEN); 
  5) Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (Cenelec); 
  6) Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU); 
  7) Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI); 
  8) Commissione europea; 
  9) autorita' di  regolamentazione  riconosciute  negli  accordi  di
riconoscimento reciproco dei quali l'Unione e' parte contraente; 
  bb)  operatori  economici:  il   fabbricante,   il   rappresentante
autorizzato, l'importatore e il distributore; 
  cc) organismo di valutazione della conformita':  un  organismo  che
svolge  l'attivita'  di  valutazione  della  conformita',   fra   cui
taratura, prova, certificazione e ispezione; 
  dd) organismo nazionale di accreditamento: l'organismo nazionale di
accreditamento di cui all'articolo 2, punto 11), del regolamento (CE)
n. 765/2008; 
  ee)  organismo  notificato:  un  organismo   designato   ai   sensi
dell'articolo 19; 
  ff) organismo riconosciuto: un organismo riconosciuto  o  affidato,
ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104; 
  gg) prodotto: un elemento dell'equipaggiamento marittimo; 
  hh) rappresentante autorizzato: un soggetto  stabilito  nell'Unione
europea che ha ricevuto  in  relazione  a  determinate  attivita'  un
mandato con rappresentanza da parte di un fabbricante; 
  ii) richiamo: un provvedimento volto  a  ottenere  la  restituzione
dell'equipaggiamento marittimo che e' gia' stato installato  a  bordo
di navi UE o acquistato con l'intenzione di installarlo a bordo delle
medesime navi; 
  ll) ritiro: una misura volta a impedire la messa a disposizione sul
mercato  di  equipaggiamento  marittimo  presente  nella  catena   di
fornitura; 
  mm) specificazione tecnica: un documento che prescrive i  requisiti
tecnici che devono essere soddisfatti da un prodotto; 
  nn) strumenti  internazionali:  le  convenzioni  internazionali  in
materia di sicurezza della navigazione, le risoluzioni e le circolari
dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) nonche'  le  norme
di prova; 
  oo) valutazione  della  conformita':  il  processo  compiuto  dagli
organismi notificati, finalizzato a dimostrare che  l'equipaggiamento
marittimo e' conforme ai requisiti del presente decreto; 
  pp) vigilanza del mercato: le  attivita'  di  cui  all'articolo  2,
punto 17), del regolamento (CE) n. 765/2008. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per i riferimenti normativi del regolamento  (CE)  n.
          765/2008 si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti normativi della legge  27  dicembre
          1977, n. 1085 si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti normativi della legge 29  settembre
          1980, n. 662 si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti normativi  della  legge  23  maggio
          1980, n. 313 si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti normativi del  decreto  legislativo
          14 giugno 2011, n. 104 si veda nelle note alle premesse.