Art. 30 Non conformita' formale - Attuazione dell'articolo 29 della direttiva 2014/90/UE 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, l'autorita' di vigilanza del mercato chiede all'operatore economico interessato di eliminare lo stato di non conformita', entro il termine perentorio di sessanta giorni, nel caso in cui ricorrano una o piu' delle seguenti condizioni: a) la marcatura di conformita' non e' stata apposta o e' stata apposta in violazione dell'articolo 8; b) la dichiarazione UE di conformita' non e' stata redatta o non e' stata redatta correttamente; c) la documentazione tecnica non e' disponibile o e' incompleta; d) la dichiarazione UE di conformita' non e' stata trasmessa alla nave. 2. Nel caso in cui la non conformita' di cui al comma 1 permanga, l'autorita' di vigilanza del mercato adotta tutte le opportune misure per limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato dell'equipaggiamento marittimo o garantisce che e' richiamato o ritirato dal mercato, a spese degli operatori economici in funzione dei rispettivi obblighi.