Art. 30 
 
Non conformita' formale - Attuazione dell'articolo 29 della direttiva
                             2014/90/UE 
 
  1. Fatto salvo quanto previsto  dall'articolo  28,  l'autorita'  di
vigilanza del mercato chiede all'operatore economico  interessato  di
eliminare lo stato di non conformita', entro il termine perentorio di
sessanta giorni, nel caso in cui ricorrano una o piu' delle  seguenti
condizioni: 
  a) la marcatura di conformita' non e'  stata  apposta  o  e'  stata
apposta in violazione dell'articolo 8; 
  b) la dichiarazione UE di conformita' non e' stata redatta o non e'
stata redatta correttamente; 
  c) la documentazione tecnica non e' disponibile o e' incompleta; 
  d) la dichiarazione UE di conformita' non e' stata  trasmessa  alla
nave. 
  2. Nel caso in cui la non conformita' di cui al comma  1  permanga,
l'autorita' di vigilanza del mercato adotta tutte le opportune misure
per  limitare  o  proibire  la  messa  a  disposizione  sul   mercato
dell'equipaggiamento marittimo  o  garantisce  che  e'  richiamato  o
ritirato dal mercato, a spese degli operatori economici  in  funzione
dei rispettivi obblighi.