Art. 31 
 
Deroghe motivate dall'innovazione tecnica - Attuazione  dell'articolo
                    30 della direttiva 2014/90/UE 
 
  1. In caso di eccezionale  innovazione  tecnologica,  il  Ministero
delle   infrastrutture   e   dei   trasporti,   di    concerto    con
l'amministrazione   competente   in   base    alla    tipologia    di
equipaggiamento marittimo, autorizza l'installazione a bordo di  navi
nazionali di equipaggiamento marittimo non conforme alle procedure di
valutazione della conformita' se  e'  dimostrato,  mediante  prove  o
altri mezzi, che rispetta gli obiettivi del presente decreto.  A  tal
fine,  rilascia  un   certificato   che   e'   custodito   unitamente
all'equipaggiamento. Il  certificato  attesta  che  l'equipaggiamento
puo'  essere  installato  a  bordo  della  nave  e  indica  eventuali
restrizioni concernenti il suo uso. 
  2. Le procedure di prova di cui al comma 1  sono  effettuate  senza
alcuna discriminazione tra l'equipaggiamento marittimo  prodotto  nel
territorio nazionale e quello prodotto in altri Stati. 
  3. Il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,  dopo  aver
rilasciato il certificato di cui al comma 1, informa  la  Commissione
europea e gli altri Stati membri  di  ogni  informazione  necessaria,
unitamente  a  tutte  le  pertinenti  relazioni  sulle  prove,  sugli
accertamenti e sulle procedure di valutazione della conformita'. 
  4. Nel caso in cui l'equipaggiamento marittimo di cui  al  comma  1
sia installato a bordo di una nave UE che deve essere iscritta  nelle
matricole o nei registri tenuti dall'autorita' marittima, la nave  e'
sottoposta,  al   momento   della   presentazione   dell'istanza   di
trasferimento, a ispezione da parte  della  medesima  autorita',  che
puo' disporre gli accertamenti tecnici  necessari,  incluse,  se  del
caso,   prove   e   dimostrazioni   pratiche,   per   garantire   che
l'equipaggiamento sia almeno di  efficacia  pari  all'equipaggiamento
conforme alle procedure di valutazione di conformita'. 
  5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da' attuazione
agli atti di esecuzione con  cui  la  Commissione  europea,  a  norma
dell'articolo  30,  paragrafo  5,  della  direttiva  n.   2014/90/UE,
richiede il ritiro del certificato di cui al  comma  1  del  presente
articolo. 
 
          Note all'art. 31: 
              -  Per  i   riferimenti   normativi   della   direttiva
          2014/90/UE si veda nelle note alle premesse.