Art. 32 Deroghe a fini di prova o valutazione - Attuazione dell'articolo 31 della direttiva 2014/90/UE 1. Al fine di provare e valutare l'equipaggiamento marittimo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' consentire che un equipaggiamento non conforme alle procedure di valutazione della conformita', o che non rientra nell'ambito di applicazione del presente articolo, e' installato a bordo di una nave nazionale. 2. Per il tempo strettamente necessario dello svolgimento della prova e valutazione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con l'amministrazione competente in base alla tipologia di equipaggiamento marittimo, rilascia un certificato che e' custodito unitamente all'equipaggiamento. Il certificato attesta che l'equipaggiamento puo' essere installato a bordo di nave e indica eventuali restrizioni concernenti il suo uso. 3. L'equipaggiamento di cui al comma 1 non e' utilizzato al posto dell'equipaggiamento conforme ai requisiti del presente decreto, ne' sostituisce lo stesso, il quale, comunque, rimane installato a bordo della nave, funzionante e pronto all'uso immediato.