Art. 32 
 
Deroghe a fini di prova o valutazione - Attuazione  dell'articolo  31
                     della direttiva 2014/90/UE 
 
  1. Al fine di provare e valutare  l'equipaggiamento  marittimo,  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' consentire che un
equipaggiamento non conforme  alle  procedure  di  valutazione  della
conformita', o  che  non  rientra  nell'ambito  di  applicazione  del
presente articolo, e' installato a bordo di una nave nazionale. 
  2. Per il tempo strettamente  necessario  dello  svolgimento  della
prova  e  valutazione,  il  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti, di concerto con l'amministrazione competente in base  alla
tipologia di equipaggiamento marittimo, rilascia un  certificato  che
e' custodito unitamente all'equipaggiamento. Il  certificato  attesta
che l'equipaggiamento puo' essere installato a bordo di nave e indica
eventuali restrizioni concernenti il suo uso. 
  3. L'equipaggiamento di cui al comma 1 non e' utilizzato  al  posto
dell'equipaggiamento conforme ai requisiti del presente decreto,  ne'
sostituisce lo stesso, il quale, comunque, rimane installato a  bordo
della nave, funzionante e pronto all'uso immediato.