Art. 33 
 
Deroghe in circostanze  eccezionali  -  Attuazione  dell'articolo  32
                     della direttiva 2014/90/UE 
 
  1.  Se  l'equipaggiamento  di  una  nave  nazionale   deve   essere
sostituito  in  un  porto  fuori  dall'Unione  europea  e   vi   sono
circostanze  eccezionali,  debitamente  giustificate   dall'autorita'
marittima, che non consentono di installare a  bordo  in  tempi  e  a
costi ragionevoli  l'equipaggiamento  provvisto  della  marcatura  di
conformita' di cui all'articolo 8  o  dichiarato  di  tipo  approvato
nazionale, puo' essere installato  altro  equipaggiamento,  corredato
della documentazione rilasciata da un  altro  Stato  membro  dell'IMO
attestante la  conformita'  ai  requisiti  dei  pertinenti  strumenti
internazionali.  Il  comandante  della  nave,  l'armatore  o  il  suo
rappresentante   legale   forniscono   immediatamente   all'autorita'
marittima  di  iscrizione  della  nave  ogni  elemento   idoneo   per
verificare le citate circostanze eccezionali, nonche'  comunicano  le
caratteristiche dell'equipaggiamento marittimo  installato.  Ricevuta
tale  comunicazione,  l'autorita'  marittima  esegue   quanto   prima
possibile una ispezione, per verificare se  le  effettive  condizioni
dell'equipaggiamento marittimo corrispondono ai pertinenti  strumenti
internazionali e sono conformi al presente decreto. Gli  accertamenti
riguardanti apparecchiature di radiocomunicazione sono di  competenza
del  Ministero  dello  sviluppo  economico.   L'autorita'   marittima
comunica le attivita' svolte nei porti esteri all'ufficio  consolare,
che puo' fornire assistenza nelle relazioni con lo Stato del porto. 
  2. Nel caso in cui non sia disponibile sul  mercato  uno  specifico
equipaggiamento marittimo provvisto della marcatura di conformita' di
cui all'articolo 8 o un equipaggiamento dichiarato di tipo  approvato
nazionale, e' possibile installare  altro  equipaggiamento  marittimo
quanto piu' possibile conforme ai requisiti e alle norme di prova  di
cui all'articolo 4. 
  3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto
con  l'amministrazione  competente  in   base   alla   tipologia   di
equipaggiamento marittimo, per l'equipaggiamento di cui al  comma  2,
rilascia un certificato provvisorio di approvazione, che e' custodito
unitamente all'equipaggiamento. Il certificato deve attestare: 
  a) l'equipaggiamento provvisto della marcatura di  conformita'  che
deve essere sostituito dall'equipaggiamento certificato; 
  b) le esatte circostanze in cui e' stato rilasciato il  certificato
di approvazione e l'indisponibilita' sul mercato dell'equipaggiamento
provvisto della marcatura di conformita'; 
  c) gli esatti requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza
sulla base dei quali l'equipaggiamento e' stato approvato dallo Stato
membro IMO di certificazione; 
  d) le  eventuali  norme  di  prova  applicate  nelle  procedure  di
approvazione pertinenti. 
  4. Il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,  dopo  aver
rilasciato il certificato di cui al comma 3,  informa  immediatamente
la Commissione europea. Il certificato e' ritirato se la  Commissione
europea lo richiede, a norma dell'articolo  32,  paragrafo  8,  della
direttiva n. 2014/90/UE. 
 
          Note all'art. 33: 
              -  Per  i   riferimenti   normativi   della   direttiva
          2014/90/UE si veda nelle note alle premesse.