Art. 33 Deroghe in circostanze eccezionali - Attuazione dell'articolo 32 della direttiva 2014/90/UE 1. Se l'equipaggiamento di una nave nazionale deve essere sostituito in un porto fuori dall'Unione europea e vi sono circostanze eccezionali, debitamente giustificate dall'autorita' marittima, che non consentono di installare a bordo in tempi e a costi ragionevoli l'equipaggiamento provvisto della marcatura di conformita' di cui all'articolo 8 o dichiarato di tipo approvato nazionale, puo' essere installato altro equipaggiamento, corredato della documentazione rilasciata da un altro Stato membro dell'IMO attestante la conformita' ai requisiti dei pertinenti strumenti internazionali. Il comandante della nave, l'armatore o il suo rappresentante legale forniscono immediatamente all'autorita' marittima di iscrizione della nave ogni elemento idoneo per verificare le citate circostanze eccezionali, nonche' comunicano le caratteristiche dell'equipaggiamento marittimo installato. Ricevuta tale comunicazione, l'autorita' marittima esegue quanto prima possibile una ispezione, per verificare se le effettive condizioni dell'equipaggiamento marittimo corrispondono ai pertinenti strumenti internazionali e sono conformi al presente decreto. Gli accertamenti riguardanti apparecchiature di radiocomunicazione sono di competenza del Ministero dello sviluppo economico. L'autorita' marittima comunica le attivita' svolte nei porti esteri all'ufficio consolare, che puo' fornire assistenza nelle relazioni con lo Stato del porto. 2. Nel caso in cui non sia disponibile sul mercato uno specifico equipaggiamento marittimo provvisto della marcatura di conformita' di cui all'articolo 8 o un equipaggiamento dichiarato di tipo approvato nazionale, e' possibile installare altro equipaggiamento marittimo quanto piu' possibile conforme ai requisiti e alle norme di prova di cui all'articolo 4. 3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con l'amministrazione competente in base alla tipologia di equipaggiamento marittimo, per l'equipaggiamento di cui al comma 2, rilascia un certificato provvisorio di approvazione, che e' custodito unitamente all'equipaggiamento. Il certificato deve attestare: a) l'equipaggiamento provvisto della marcatura di conformita' che deve essere sostituito dall'equipaggiamento certificato; b) le esatte circostanze in cui e' stato rilasciato il certificato di approvazione e l'indisponibilita' sul mercato dell'equipaggiamento provvisto della marcatura di conformita'; c) gli esatti requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza sulla base dei quali l'equipaggiamento e' stato approvato dallo Stato membro IMO di certificazione; d) le eventuali norme di prova applicate nelle procedure di approvazione pertinenti. 4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dopo aver rilasciato il certificato di cui al comma 3, informa immediatamente la Commissione europea. Il certificato e' ritirato se la Commissione europea lo richiede, a norma dell'articolo 32, paragrafo 8, della direttiva n. 2014/90/UE.
Note all'art. 33: - Per i riferimenti normativi della direttiva 2014/90/UE si veda nelle note alle premesse.