Art. 4 
 
            Conformita' dell'equipaggiamento marittimo - 
        Attuazione dell'articolo 4 della direttiva 2014/90/UE 
 
  1. L'equipaggiamento marittimo da installare o  gia'  installato  a
bordo di navi  nazionali  e  di  navi  UE  deve  essere  conforme  ai
requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza previsti  dagli
strumenti  internazionali  applicabili  alla   data   in   cui   tale
equipaggiamento e' installato a bordo. 
  2. La conformita' dell'equipaggiamento ai requisiti di cui al comma
1 e' attestata esclusivamente in base alle  norme  di  prova  e  alle
procedure di valutazione della conformita' di cui all'articolo 17. 
  3. I requisiti e le norme di prova di cui  ai  commi  1  e  2  sono
indicati  dalla   Commissione   europea   secondo   quanto   previsto
dall'articolo 35, paragrafo 2 e 3, della direttiva n. 2014/90/UE. 
  4. Fermo restando quanto previsto  al  comma  1,  l'equipaggiamento
marittimo da installare o gia' installato su navi  nazionali  per  il
quale la Commissione europea non ha indicato i requisiti e  le  norme
di  prova  deve  essere  conforme  ai  requisiti  di   progettazione,
costruzione   ed   efficienza   stabiliti   dal    Ministero    delle
infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  l'amministrazione
competente in base alla tipologia di equipaggiamento. 
 
          Note all'art. 4: 
              -  Per  i   riferimenti   normativi   della   direttiva
          2014/90/UE si veda nelle note alle premesse.