Art. 5 Funzioni delle amministrazioni competenti - Attuazione dell'articolo 5 della direttiva 2014/90/UE 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti svolge le seguenti funzioni: a) attua la normativa in materia di ispezione e certificazione relativa all'equipaggiamento marittimo; b) esercita l'attivita' di coordinamento e indirizzo in materia di equipaggiamento marittimo; c) assicura il controllo e il coordinamento dell'attivita' ispettiva; d) programma annualmente, d'intesa con l'amministrazione competente in base alla tipologia di equipaggiamento marittimo, specifiche campagne ispettive finalizzate alla verifica della conformita' dell'equipaggiamento marittimo da installare o gia' installato a bordo di navi nazionali e di navi UE sulla base dei rapporti ispettivi, nonche' sulla base di risultati statistici annuali e di apposite ricerche relativamente alle violazioni in materia di conformita'. 2. Al fine di garantire la conformita' dell'equipaggiamento marittimo da installare o gia' installato a bordo di navi nazionali e di navi UE ai requisiti previsti dai pertinenti strumenti internazionali applicabili, l'autorita' marittima, di concerto con l'amministrazione competente in base alla tipologia di equipaggiamento marittimo, attraverso gli ispettori autorizzati, nonche', laddove previsto, gli organismi riconosciuti, esercita l'attivita' di ispezione. 3. Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministeri dell'interno, dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' per assicurare il coordinamento tra le attivita' ispettive previste dal presente decreto. 4. L'autorita' marittima, gli organismi riconosciuti, laddove previsto, di concerto con l'amministrazione competente in base alla tipologia di equipaggiamento marittimo, in occasione del rilascio o del rinnovo dei pertinenti certificati di sicurezza, accertano che l'equipaggiamento marittimo installato a bordo di navi nazionali e' conforme alle prescrizioni del presente decreto. 5. L'autorita' marittima comunica le attivita' svolte nei porti esteri all'ufficio consolare, che puo' fornire assistenza nelle relazioni con lo Stato del porto.