Art. 5 
 
Funzioni delle amministrazioni competenti - Attuazione  dell'articolo
                    5 della direttiva 2014/90/UE 
 
  1. Il Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  svolge  le
seguenti funzioni: 
  a) attua la normativa in  materia  di  ispezione  e  certificazione
relativa all'equipaggiamento marittimo; 
  b) esercita l'attivita' di coordinamento e indirizzo in materia  di
equipaggiamento marittimo; 
  c)  assicura  il  controllo  e  il   coordinamento   dell'attivita'
ispettiva; 
  d) programma annualmente, d'intesa con l'amministrazione competente
in base  alla  tipologia  di  equipaggiamento  marittimo,  specifiche
campagne  ispettive  finalizzate  alla  verifica  della   conformita'
dell'equipaggiamento marittimo da  installare  o  gia'  installato  a
bordo di navi  nazionali  e  di  navi  UE  sulla  base  dei  rapporti
ispettivi, nonche' sulla base di risultati statistici  annuali  e  di
apposite  ricerche  relativamente  alle  violazioni  in  materia   di
conformita'. 
  2.  Al  fine  di  garantire  la  conformita'   dell'equipaggiamento
marittimo da installare o gia' installato a bordo di navi nazionali e
di  navi  UE  ai  requisiti   previsti   dai   pertinenti   strumenti
internazionali applicabili, l'autorita' marittima,  di  concerto  con
l'amministrazione   competente   in   base    alla    tipologia    di
equipaggiamento  marittimo,  attraverso  gli  ispettori  autorizzati,
nonche',  laddove  previsto,  gli  organismi  riconosciuti,  esercita
l'attivita' di ispezione. 
  3. Con provvedimento  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con i Ministeri dell'interno,  dello  sviluppo
economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare,
da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono  stabilite  le  modalita'  per  assicurare  il
coordinamento  tra  le  attivita'  ispettive  previste  dal  presente
decreto. 
  4.  L'autorita'  marittima,  gli  organismi  riconosciuti,  laddove
previsto, di concerto con l'amministrazione competente in  base  alla
tipologia di equipaggiamento marittimo, in occasione del  rilascio  o
del rinnovo dei pertinenti certificati di  sicurezza,  accertano  che
l'equipaggiamento marittimo installato a bordo di navi  nazionali  e'
conforme alle prescrizioni del presente decreto. 
  5. L'autorita' marittima comunica le  attivita'  svolte  nei  porti
esteri all'ufficio  consolare,  che  puo'  fornire  assistenza  nelle
relazioni con lo Stato del porto.