Art. 9 
 
         Etichetta elettronica - Attuazione dell'articolo 11 
                     della direttiva 2014/90/UE 
 
  1. Al fine di facilitare la vigilanza del mercato  e  prevenire  la
contraffazione di elementi specifici dell'equipaggiamento  marittimo,
identificati  con  atti  delegati  della   Commissione   europea,   i
fabbricanti possono utilizzare una  etichetta  elettronica  di  forma
adeguata e affidabile, in sostituzione o integrazione della marcatura
di conformita' di cui all'articolo 8. 
  2. Entro tre anni  dalla  data  di  adozione  dei  criteri  tecnici
stabiliti dalla Commissione  europea  in  materia  di  progettazione,
efficienza,  apposizione  e  uso   dell'etichetta   elettronica,   la
marcatura  di  conformita'  puo'  essere   integrata   dall'etichetta
elettronica di cui al comma 1. 
  3. Entro cinque anni dalla data di adozione dei criteri tecnici  di
cui al comma 2, la marcatura di conformita'  puo'  essere  sostituita
dall'etichetta elettronica di cui al comma 1. 
  4. All'etichetta elettronica si applicano le  disposizioni  dettate
per la marcatura di conformita' di  cui  all'articolo  8,  in  quanto
compatibili.