Art. 12 Comunicazione dei dati tra Forze di polizia 1. La comunicazione dei dati tra organi, uffici e comandi delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge n. 121 del 1981, per le finalita' di polizia di cui all'articolo 3, e' consentita quando e' necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali, fermi restando gli obblighi di segretezza che incombono sugli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria in relazione alle indagini svolte, come stabilito dal codice di procedura penale.
Note all'art. 12: - Si riporta il testo dell'art. 16 della citata legge 1° aprile 1981, n. 121: «Art. 16 (Forze di polizia). - 1. Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze: a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza; b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica. Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresi' forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato. Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso.».