Art. 3 Finalita' dei trattamenti 1. I trattamenti di dati personali si intendono effettuati per le finalita' di polizia, ai sensi dell'articolo 53 del Codice, quando sono direttamente correlati all'esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonche' di polizia giudiziaria, svolti, ai sensi del codice di procedura penale, per la prevenzione e repressione dei reati. 2. E' compatibile con le finalita' di polizia, di cui al comma 1, l'ulteriore trattamento, ai sensi dell'articolo 99 del Codice, per finalita' storiche, scientifiche e, previa trasformazione in forma anonima, per finalita' statistiche, anche per le esigenze di analisi dei fenomeni criminali e dei risultati dell'azione di contrasto al crimine, nonche' dell'attivita' di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. 3. Il trattamento dei dati personali per le finalita' storiche e scientifiche di cui al comma 2 e' consentito ai soli operatori a cio' abilitati e designati, incaricati del trattamento secondo profili di autorizzazione predefiniti.
Note all'art. 3: - Per l'art. 53 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 99 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: «Art. 99 (Compatibilita' tra scopi e durata del trattamento). - 1. Il trattamento di dati personali effettuato per scopi storici, statistici o scientifici e' considerato compatibile con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati. 2. Il trattamento di dati personali per scopi storici, statistici o scientifici puo' essere effettuato anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati. 3. Per scopi storici, statistici o scientifici possono comunque essere conservati o ceduti ad altro titolare i dati personali dei quali, per qualsiasi causa, e' cessato il trattamento.».