(Allegato I) (parte 3)
5. Resistenza al fuoco delle paratie e dei ponti delle navi nuove che
trasportano fino a 36 passeggeri e delle navi esistenti di  classe  B
che trasportano piu' di 36 passeggeri (R 27) 
 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B,  C e  D  CHE  TRASPORTANO  FINO  A  36
PASSEGGERI + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B CHE TRASPORTANO PIU' DI 36
PASSEGGERI: 
    .1 Oltre a  soddisfare  i  particolari  requisiti  relativi  alla
resistenza al fuoco delle paratie  e  dei  ponti  menzionati  altrove
nella presente parte, la minima resistenza  al  fuoco  di  paratie  e
ponti deve essere quella prescritta nelle tabelle 5.1 o 5.1(a) e  5.2
o 5.2(a),  a  seconda  dei  casi.  Nell'approvare  i  dettagli  della
protezione strutturale contro gli  incendi  sulle  navi  nuove,  deve
essere tenuto in considerazione il rischio di trasmissione di  calore
in  corrispondenza  delle  intersezioni  e  delle  estremita'   delle
barriere termiche. 
    .2 Nell'applicazione delle tabelle si  deve  tenere  conto  delle
seguenti disposizioni: 
      .1 Le tabelle 5.1  e  5.2  si  applicano  rispettivamente  alle
paratie e ai ponti che separano locali contigui. 
      .2 Per determinare i pertinenti gradi di resistenza  al  fuoco,
che sono prescritti per le delimitazioni tra  locali  contigui,  tali
locali  sono  raggruppati  in  base  al  rischio  di   incendio   che
presentano, come indicato nelle  sottoelencate  categorie  da  (1)  a
(11). Il titolo di ciascuna categoria e' da considerarsi indicativo e
non  restrittivo.  Il  numero  tra  parentesi  che  precede  ciascuna
categoria si riferisce alla colonna o  riga  delle  tabelle  ad  essa
relativa. 
      1) Stazioni di comando: 
      -  Locali  contenenti  sorgenti  di  emergenza  di  energia   e
illuminazione. 
      - Timoneria e sala nautica. 
      - Locali contenenti apparecchiature radio. 
      - Locali per l'estinzione degli incendi, stazioni antincendio e
stazioni per la segnalazione degli incendi. 
      - Postazione di  comando  della  macchina  di  propulsione,  se
situata fuori dal locale macchine di propulsione. 
      -  Locali  contenenti  impianti   centralizzati   per   allarme
incendio. 
      2) Corridoi: 
      - Corridoi e disimpegni per passeggeri ed equipaggio. 
      3) Locali di alloggio: 
      - Locali come  definiti  nella  regola  II-2/A/2.10  esclusi  i
corridoi. 
      4) Scale: 
      - Scale interne, ascensori e scale mobili  (diverse  da  quelle
situate interamente dentro i locali macchine) e relativi cofani. 
      - A tale riguardo, una  scala  chiusa  in  cofano  in  un  solo
interponte deve essere considerata parte del locale dal quale non  e'
separata da una porta tagliafuoco. 
      5) Locali di servizio (a basso rischio di incendio): 
      - Depositi e magazzini nei quali non e' previsto il deposito di
liquidi infiammabili, di superficie inferiore a 4  m2,  essiccatoi  e
lavanderie. 
      6) Locali macchine di categoria A: 
      - Locali come definiti nella regola II-2/A/2.19-1. 
      7) Altri locali macchine: 
      - Locali come definiti nella regola  II-2/A/2.19-2,  esclusi  i
locali macchine di categoria A. 
      8) Spazi per il carico: 
      - Tutti gli spazi usati per il carico (incluse le cisterne  del
carico per olio minerale) e relativi cofani e boccaportelli,  diversi
dai locali di categoria speciale. 
      9) Locali di servizio (a elevato rischio di incendio): 
      - Cucine, riposterie contenenti apparecchi di cottura, depositi
pitture e  fanali,  depositi  e  magazzini  di  superficie  uguale  o
superiore a 4 m2, locali per il deposito di  liquidi  infiammabili  e
officine diverse da quelle che si trovano nel locale macchine. 
      10) Ponti scoperti: 
      -  Ponti  scoperti  e  passeggiate  chiuse  senza  rischio   di
incendio.  Spazi  all'aperto  (situati  al  di  fuori  di   tughe   o
sovrastrutture). 
      11) Locali di categoria speciale: 
        - Locali come definiti nella regola II-2/A/2.18. 
        .3 Nel determinare il grado di resistenza  al  fuoco  di  una
delimitazione tra  due  locali  situati  dentro  una  zona  verticale
principale, o una zona  orizzontale,  non  protetta  da  un  impianto
automatico a «sprinkler»  conforme  alle  disposizioni  della  regola
II-2/A/8, o fra due di dette  zone  nessuna  delle  quali  sia  cosi'
protetta, deve essere applicato il piu' alto dei due  gradi  indicati
nelle tabelle. 
        .4 Nel determinare il grado di resistenza  al  fuoco  di  una
delimitazione tra  due  locali  situati  dentro  una  zona  verticale
principale, o una zona orizzontale, che sia protetta da  un  impianto
automatico a «sprinkler»  conforme  alle  disposizioni  della  regola
II-2/A/8, o fra  due  di  dette  zone  cosi'  protette,  deve  essere
applicato il minore dei due gradi indicati nelle tabelle. Quando  nei
locali di alloggio e di servizio una zona protetta e' contigua a  una
zona non protetta, deve essere prescritto, per la divisone  tra  tali
zone, il maggiore dei due gradi indicati nelle tabelle. 
    .3 Le soffittature e i rivestimenti continui di classe B, insieme
ai relativi ponti e paratie, possono essere considerati elementi  che
contribuiscono in tutto o in parte alla  prescritta  coibentazione  e
resistenza al fuoco di una divisione. 
    .4 Le delimitazioni esterne, che secondo  la  regola  1.1  devono
essere in acciaio  o  altro  materiale  equivalente,  possono  essere
forate per la sistemazione di finestrini e di portellini di murata  a
condizione che nessuna norma nella presente parte prescriva per  tali
delimitazioni  un  grado  di  resistenza  al  fuoco  di   classe   A.
Analogamente, su  tali  delimitazioni,  quando  per  esse  non  siano
prescritti i requisiti di classe A  possono  essere  sistemate  porte
costruite con materiali a  soddisfazione  dell'amministrazione  dello
Stato di bandiera. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
Note applicabili alle tabelle 5.1, 5.1(a), 5.2 e  5.2(a),  a  seconda
dei casi: 
 
 
    (a ) Per chiarimenti circa l'applicazione di questa disposizione,
si vedano le regole II-2/B/3 e 8. 
    (b ) Quando locali contigui appartengono  alla  stessa  categoria
numerica e  nelle  tabelle  compare  l'indice  b,  e'  prescritta  la
sistemazione di una paratia o di un ponte della classe indicata nelle
tabelle  soltanto  quando  i  locali  contigui  hanno   una   diversa
utilizzazione, come per esempio nella categoria (9). Nel caso di  una
cucina contigua ad un'altra cucina, la  paratia  non  e'  prescritta,
mentre nel caso di una cucina contigua a un deposito di  pitture,  e'
prescritta l'installazione di una paratia di classe A-0. 
    (c ) Le paratie che separano tra loro  la  timoneria  e  la  sala
nautica possono essere di classe B-0. 
    (d ) Cfr. paragrafi .2.3 e .2.4 della presente regola. 
    (e ) Ai fini dell'applicazione della regola  2.1.2,  se  indicate
nelle tabelle 5.1 e 5.1(a), le classi B-0 e C  devono  essere  intese
come A-0. 
    (f ) Per i locali di categoria (7)  che  abbiano  un  rischio  di
incendio basso o nullo,  la  coibentazione  tagliafuoco  puo'  essere
omessa. 
      (* ) Quando nella tabella figura  un  asterisco,  la  divisione
deve essere  di  acciaio  o  di  materiale  equivalente  senza  dover
necessariamente essere di classe A. Sulle navi  costruite  a  partire
dal 1° gennaio 2003, tuttavia, nei ponti che sono stati forati per il
passaggio di cavi elettrici, tubolature e condotte  di  ventilazione,
salvo che in locali di  categoria  (10),  tale  attraversamento  deve
essere reso stagno al fine di impedire il passaggio di fiamme e fumo.
Le divisioni tra le stazioni di comando (generatori di emergenza) e i
ponti scoperti possono avere  aperture  per  le  prese  d'aria  senza
dispositivi di chiusura, a meno che non sia  installato  un  impianto
antincendio a gas  fisso.  Ai  fini  dell'applicazione  della  regola
I-2/B/2.1.2., un asterisco nella tabella 5.2  e  5.2(a)  deve  essere
inteso come "A-0", eccetto che per le categorie (8) e (10). 
 
6. Mezzi di sfuggita (R 28) 
 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B: 
    .1 In tutti i locali per passeggeri ed equipaggio e nei locali in
cui  l'equipaggio  presta  normalmente  servizio,  esclusi  i  locali
macchine, devono  essere  sistemate  scale  e  scalette  in  modo  da
assicurare un mezzo di sfuggita rapido per raggiungere  il  ponte  di
imbarco  sulle  imbarcazioni  e  sulle  zattere  di  salvataggio.  In
particolare devono essere soddisfatte le seguenti disposizioni. 
      .1 Sotto il ponte  delle  paratie,  per  ciascun  compartimento
stagno o locale o gruppo  di  locali  similmente  delimitati,  devono
essere  installati  due  mezzi  di  sfuggita,  di  cui   almeno   uno
indipendente dalle porte stagne.  In  via  eccezionale,  puo'  essere
tralasciato  uno  dei  mezzi  di  sfuggita,  tenuto  conto  del  tipo
dell'ubicazione dei locali e del numero delle persone che normalmente
possono prestarvi servizio. 
      In questo  caso,  l'unico  mezzo  di  sfuggita  esistente  deve
assicurare una sfuggita sicura. 
      Per le navi costruite a partire dal 1° gennaio 2003, la  deroga
sopraccitata   puo'   essere   concessa   soltanto   per   i   locali
dell'equipaggio frequentati occasionalmente, nel cui caso il percorso
di sfuggita richiesto deve essere indipendente dalle porte stagne. 
    .2 Sopra il ponte delle paratie, per la sfuggita da ciascuna zona
verticale  principale  o  da  ciascun  locale  o  gruppo  di   locali
similmente delimitati, vi devono essere almeno due mezzi di sfuggita,
di cui almeno uno deve dare accesso ad una scala che  costituisca  un
mezzo di sfuggita verticale. 
    .3 Se la stazione radio  non  ha  un  accesso  diretto  al  ponte
scoperto, deve essere  provvista  di  due  mezzi  di  sfuggita  o  di
accesso, uno dei quali puo' essere un  portello  o  una  finestra  di
adeguate dimensioni o un altro mezzo. 
    .4 Nelle navi esistenti di classe B, un corridoio o una parte  di
corridoio da cui  vi  e'  un  solo  percorso  di  sfuggita  non  deve
eccedere: 
      .1 5 metri di lunghezza per le navi costruite a partire dal  1°
ottobre 1994; 
      .2 13 metri di lunghezza per le navi costruite anteriormente al
1° ottobre 1994 che trasportano piu' di 36 passeggeri; e 
      .3 7 metri di lunghezza per le navi costruite anteriormente  al
1° ottobre 1994 che trasportano fino a 36 passeggeri. 
    Nelle navi nuove delle classi A, B, C e D  di  lunghezza  pari  o
superiore a 24 metri, non sono ammessi corridoi, disimpegni  o  parti
di corridoi da cui vi sia un solo percorso di sfuggita. 
    Nelle zone di servizio sono ammessi corridoi ciechi necessari per
il funzionamento della nave, come  ad  esempio  stazioni  per  l'olio
combustibile e corridoi di alimentazione longitudinali, a  condizione
che tali corridoi  ciechi  siano  separati  dalle  zone  di  alloggio
dell'equipaggio e che siano inaccessibili dalle zone di alloggio  dei
passeggeri. Una parte di corridoio la cui profondita' non  superi  la
sua ampiezza e' considerata una nicchia o un'estensione locale ed  e'
pertanto ammessa. 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D DI LUNGHEZZA PARI O SUPERIORE  A
24 METRI, COSTRUITE ANTERIORMENTE AL 1° GENNAIO 2003: 
    .5 Almeno uno dei mezzi di sfuggita prescritti dai punti  .1.1  e
.1.2 deve essere costituito da  una  scala  rapidamente  accessibile,
chiusa in un cofano, che  assicuri  una  protezione  continua  contro
l'incendio dalla sua base fino al  corrispondente  ponte  di  imbarco
sulle imbarcazioni e sulle zattere di salvataggio  o  fino  al  ponte
piu' alto se il ponte di  imbarco  non  si  estende  fino  alla  zona
verticale principale  considerata.  In  quest'ultimo  caso,  si  deve
prevedere un accesso diretto al ponte di imbarco per mezzo di scale e
passaggi esterni e scoperti. 
    Tale  accesso  diretto  deve  essere  provvisto  di  impianto  di
illuminazione  di  emergenza  conforme  alla  regola  III/5.3  e   di
superfici antisdrucciolo. Le delimitazioni prospicienti le scale e  i
passaggi esterni e scoperti che  formano  parte  di  un  percorso  di
sfuggita devono essere protette in modo che un incendio in un  locale
chiuso dietro tali delimitazioni non impedisca la sfuggita  verso  le
zone d'imbarco. 
    La larghezza, il numero e la continuita' dei  mezzi  di  sfuggita
devono essere i seguenti. 
      .1 Le scale devono avere una larghezza netta di almeno 900  mm,
se ragionevole e  praticabile  a  soddisfazione  dell'amministrazione
dello Stato membro, ma  in  nessun  caso  la  larghezza  deve  essere
inferiore a 600 mm. Le scale devono essere provviste di corrimano  su
ciascun lato, la larghezza  netta  minima  delle  scale  deve  essere
aumentata di 10 mm per ogni persona prevista oltre il numero  di  90.
La larghezza netta massima tra i corrimano dove le  scale  sono  piu'
larghe di 900 mm deve essere di 1800 mm. Il numero totale di  persone
da evacuare attraverso tali scale deve  essere  assunto  pari  a  due
terzi dell'equipaggio e al numero totale di passeggeri  presenti  nei
locali serviti da tali scale. La larghezza delle  scale  deve  essere
almeno conforme agli standard riportati nella risoluzione  IMO  A.757
(18). 
      .2 Tutte le scale dimensionate per piu' di  90  persone  devono
essere allineate secondo la direzione longitudinale della nave. 
      .3 Le  aperture  delle  porte,  i  corridoi  e  i  pianerottoli
intermedi compresi nei mezzi di sfuggita devono  essere  dimensionati
secondo lo stesso criterio delle scale. 
      .4 Le scale senza interposizione  di  pianerottolo  non  devono
avere un'altezza superiore a 3,5 metri e non devono avere  un  angolo
di inclinazione maggiore di 45°. 
      .5 I pianerottoli a livello di ciascun ponte non  devono  avere
una superficie inferiore a 2 m2 che deve essere aumentata di 1 m2 per
ogni 10 persone previste oltre al numero di 20, fatta eccezione per i
pianerottoli che servono locali pubblici aventi  accesso  diretto  ai
cofani delle scale, non e' tuttavia necessario che essa superi 16 m2. 
    NAVI DELLE CLASSI B, C e D DI LUNGHEZZA PARI  O  SUPERIORE  A  24
METRI, COSTRUITE A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2003 
    .5a Almeno uno dei mezzi di sfuggita prescritti dai punti .1.1  e
.1.2 deve essere costituito da  una  scala  rapidamente  accessibile,
chiusa in un cofano, che  assicuri  una  protezione  continua  contro
l'incendio dalla sua base fino al  corrispondente  ponte  di  imbarco
sulle imbarcazioni e sulle zattere di salvataggio  o  fino  al  ponte
piu' alto se il ponte di  imbarco  non  si  estende  fino  alla  zona
verticale principale  considerata.  In  quest'ultimo  caso,  si  deve
prevedere un accesso diretto al ponte di imbarco per mezzo di scale e
passaggi esterni e scoperti. 
    Tale  accesso  diretto  deve  essere  provvisto  di  impianto  di
illuminazione  di  emergenza  conforme  alla  regola  III/5.3  e   di
superfici antisdrucciolo. Le delimitazioni delle scale aperte esterne
e dei passaggi che fanno parte di un percorso di sfuggita nonche'  le
delimitazioni in posizione tale che il  loro  cedimento  in  caso  di
incendio impedirebbe l'accesso al ponte d'imbarco,  devono  risultare
resistenti al fuoco e soddisfare i valori di  coibentazione  previsti
alle tabelle da 4.1 a 5.2, a seconda dei casi. 
    Le larghezze, il numero e la continuita' dei percorsi di sfuggita
devono  essere  conformi  ai  requisiti  del   codice   dei   sistemi
antincendio (Fire Safety Systems Code). 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D COSTRUITE  ANTERIORMENTE  AL  1°
GENNAIO 2003 E NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B: 
    .6 La protezione degli accessi dai cofani delle scale  alle  zone
di imbarco sulle imbarcazioni e sulle  zattere  di  salvataggio  deve
essere soddisfacente. 
    NAVI DELLE CLASSI B, C e D, COSTRUITE A PARTIRE  DAL  1°  GENNAIO
2003: 
    .6a La protezione dell'accesso dai cofani delle scale  alle  zone
di imbarco delle imbarcazioni e delle  zattere  di  salvataggio  deve
essere diretta oppure attraverso  percorsi  interni  protetti  aventi
resistenza al fuoco e valore di  coibentazione  per  i  cofani  delle
scale determinati in base alle tabelle da 4.1 a 5.2,  a  seconda  dei
casi. 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D: 
    .7 In aggiunta all'illuminazione di  emergenza  prescritta  dalle
regole II-1/D/3 e III/5.3, i mezzi di sfuggita, comprese le  scale  e
le uscite, devono essere segnalati da luci o strisce  indicatrici  di
materiale fotoluminescente poste a non piu' di  0,3  metri  sopra  il
ponte in tutti i punti del percorso di sfuggita, inclusi gli angoli e
le intersezioni. 
    Detta segnalazione deve consentire ai passeggeri  di  individuare
rapidamente  tutti  i  percorsi  di  sfuggita  e  le  uscite.  Se  e'
utilizzata l'illuminazione elettrica,  essa  deve  essere  alimentata
dalla sorgente di  emergenza  di  energia  elettrica  e  deve  essere
predisposta in modo tale che il guasto di  una  singola  lampadina  o
l'interruzione di corrente in una striscia indicatrice non  renda  la
segnalazione inefficace. Inoltre, tutte le indicazioni  dei  percorsi
di sfuggita e dei dispositivi antincendio devono essere di  materiale
fotoluminescente oppure devono essere  illuminati.  L'amministrazione
dello Stato di bandiera deve garantire che detta  illuminazione  o  i
dispositivi fotoluminescenti  siano  stati  esaminati,  collaudati  e
installati conformemente agli orientamenti di  cui  alla  risoluzione
IMO A.752 (18). 
    Tuttavia, per le navi nuove delle CLASSI B, C e  D,  costruite  a
partire  dal  1°  gennaio  2003,  l'amministrazione  dello  Stato  di
bandiera deve assicurare che  detta  illuminazione  o  i  dispositivi
fotoluminescenti  siano  stati  esaminati,  collaudati  e  installati
conformemente al codice dei sistemi antincendio «Fire Safety  Systems
Code». 
    NAVI DELLE CLASSI B, C e D, COSTRUITE A PARTIRE  DAL  1°  GENNAIO
2003: 
    .8 Sulle navi che trasportano piu' di 36 passeggeri, i  requisiti
del punto .1.7 della presente regola si applicano anche agli  alloggi
dell'equipaggio. 
    .9 Porte normalmente chiuse a chiave facenti parte di un percorso
di sfuggita. 
      .1 Le porte delle cabine e del  salone  devono  potersi  aprire
dall'interno senza l'uso di chiavi. 
      Analogamente, non devono essere necessarie chiavi per aprire le
porte lungo i percorsi di sfuggita previsti in direzione dell'uscita. 
      .2  Le  porte  di  sfuggita  dai  locali  pubblici   che   sono
normalmente chiuse  con  dispositivo  a  chiavistello  devono  essere
munite di un dispositivo di sgancio rapido, ovvero di  un  meccanismo
che sgancia il  chiavistello  quando  vi  si  applica  una  forza  in
direzione del flusso di sfuggita. I meccanismi di sganciamento rapido
devono   essere   progettati    e    installati    a    soddisfazione
dell'amministrazione dello Stato di bandiera e in particolare: 
        .2.1 devono consistere di sbarre o pannelli, la parte  attiva
dei quali deve estendersi  almeno  fino  a  meta'  dell'ampiezza  del
battente della porta, ad almeno 760 mm e a non piu' di  1120  mm  dal
ponte; 
        .2.2 devono far si' che il dispositivo a  chiavistello  della
porta si sganci quando viene applicata una forza non superiore  a  67
N; e 
        .2.3 non devono essere  provvisti  di  alcun  dispositivo  di
bloccaggio, vite di arresto o altri  meccanismi  che  impediscano  lo
sganciamento del dispositivo a chiavistello  quando  viene  applicata
pressione al dispositivo di sganciamento. 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B: 
    .2.  1  Nei  locali  di  categoria  speciale,  il  numero  e   la
disposizione dei mezzi di sfuggita situati sia al di sotto che al  di
sopra  del  ponte  delle  paratie  devono  essere   a   soddisfazione
dell'amministrazione dello Stato  di  bandiera  e  la  sicurezza  del
percorso  di  accesso  al  ponte  di  imbarco  deve   essere   almeno
equivalente a quella prescritta dai punti .1.1, .1.2, .1.5 e .1.6. 
      Nelle navi nuove delle classi B, C e D, costruite a partire dal
1° gennaio 2003,  detti  locali  devono  essere  dotati  di  passaggi
all'uopo designati  che  conducono  verso  i  mezzi  di  sfuggita  di
ampiezza pari ad almeno 600 mm e che, se possibile e ragionevole,  si
trovino ad almeno 150 mm dalla superficie del ponte. La  disposizione
dei veicoli parcheggiati deve essere tale  da  mantenere  i  passaggi
sgombri in qualsiasi momento. 
      2. Uno dei  percorsi  di  sfuggita  dai  locali  macchine  dove
l'equipaggio presta normalmente servizio non deve passare  attraverso
alcun locale di categoria speciale. 
      3. Le rampe sollevabili di  salita/discesa  verso  i  ponti  di
piattaforma non devono ostruire  i  percorsi  di  sfuggita  approvati
quando si trovano nella posizione abbassata. 
    .3.1 Da ogni locale macchine devono essere previsti due mezzi  di
sfuggita.  In  particolare  devono  essere  soddisfatte  le  seguenti
disposizioni. 
      .1 Quando il locale e' sottostante al ponte  delle  paratie,  i
due mezzi di sfuggita devono consistere in: 
        .1 due gruppi di scalette  d'acciaio,  separati  quanto  piu'
possibile  l'uno  dall'altro,  conducenti  a  due  porte,  ugualmente
separate e situate nella parte superiore del locale, dalle quali  sia
previsto  un  accesso  ai  corrispondenti   ponti   d'imbarco   sulle
imbarcazioni e sulle zattere di salvataggio. Nelle navi nuove, uno di
tali  gruppi  deve  assicurare   una   protezione   continua   contro
l'incendio, a partire dalla parte inferiore  del  locale  fino  a  un
luogo sicuro situato fuori del locale. Nelle navi nuove delle  classi
B, C e D costruite a partire dal 1° gennaio 2003 o  dopo  tale  data,
tale scaletta deve essere sistemata  dentro  ad  un  cofano  protetto
conforme alla regola  II-2/B/4,  categoria  (2)  oppure  alla  regola
II-2/B/5, categoria (4), a seconda dei casi,  che  si  estenda  dalla
parte inferiore del locale  servito  fino  ad  una  posizione  sicura
all'esterno di tale locale.  All'interno  del  cofano  devono  essere
installate porte tagliafuoco munite di chiusura automatica, avente la
stessa resistenza al fuoco. La scaletta deve essere fissata  in  modo
tale che il calore non venga trasferito al cofano attraverso punti di
fissaggio non coibentati. Il cofano protetto  deve  avere  dimensioni
interne minime pari ad almeno 800 mm × 800 mm e deve essere provvisto
di illuminazione di emergenza; oppure 
        .2 una scaletta di acciaio  conducente  a  una  porta,  dalla
quale sia previsto un accesso al ponte di imbarco e,  inoltre,  nella
parte inferiore del locale  e  in  posizione  ben  distante  da  tale
scaletta, una porta in acciaio, manovrabile da entrambi i  lati,  che
garantisca un sicuro percorso di sfuggita dalla parte piu' bassa  del
locale fino al ponte di imbarco. 
      .2 Quando il locale macchine e' situato sopra  il  ponte  delle
paratie, i due mezzi di sfuggita devono essere separati  quanto  piu'
possibile l'uno dall'altro e le porte alle quali conducono tali mezzi
di sfuggita devono essere ubicate in una posizione  dalla  quale  sia
previsto  un  accesso  ai  corrispondenti  ponti  di  imbarco   sulle
imbarcazioni e sulle zattere di salvataggio. Quando questi  mezzi  di
sfuggita richiedono l'uso di scale, queste devono essere in acciaio. 
      NAVI NUOVE DELLE CLASSI A, B, C e D: 
      .3 Dai locali di sorveglianza del funzionamento delle  macchine
e dai locali di lavoro devono esservi almeno due mezzi  di  sfuggita,
uno  dei  quali  deve  essere  indipendente  dal  locale  macchine  e
consentire l'accesso al ponte d'imbarco. 
      .4 Il sottoscala dei locali  macchine  deve  essere  munito  di
protezione. 
      NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA  CLASSE
B: 
    .3.2  Per  le  navi  di   lunghezza   inferiore   a   24   metri,
l'amministrazione dello Stato di bandiera puo' non richiedere uno dei
mezzi di sfuggita nei locali macchine, tenuto conto della larghezza e
della disposizione della parte superiore del locale. 
    Per  le  navi  di  lunghezza  pari  o  superiore  a   24   metri,
l'amministrazione dello Stato di bandiera puo' non richiedere uno dei
mezzi di sfuggita da qualsiasi locale macchine a condizione  che  una
porta o una scaletta di acciaio  garantisca  un  sicuro  percorso  di
sfuggita verso il ponte di imbarco sui mezzi di  salvataggio,  tenuto
debito conto della natura e dell'ubicazione del locale  e  del  fatto
che normalmente persone prestino o  meno  servizio  in  quel  locale.
Nelle navi nuove delle classi B, C e D, il 1°  gennaio  2003  o  dopo
tale data, deve essere fornito  un  secondo  mezzo  di  sfuggita  nel
locale timoneria quando la posizione di  timoneria  di  emergenza  e'
situata all'interno di quel locale a meno che non vi sia  un  accesso
diretto al ponte scoperto. 
    .3.3 Devono essere predisposti due mezzi di sfuggita da  ciascuna
postazione di comando delle macchine situata all'interno di un locale
macchine. Almeno uno di tali mezzi  deve  assicurare  una  protezione
continua contro l'incendio fino a un luogo sicuro  fuori  del  locale
macchine. 
    NAVI DELLE CLASSI B, C e D COSTRUITE A  PARTIRE  DAL  1°  GENNAIO
2018 
    .3.4 Da ogni  officina  principale  dei  locali  macchine  devono
essere previsti due mezzi di sfuggita. Almeno uno di questi  percorsi
di sfuggita deve fornire una protezione antincendio continua  fino  a
un luogo sicuro posto al di fuori del locale macchine. 
    .4 In nessun caso gli ascensori debbono essere  considerati  come
uno dei mezzi di sfuggita prescritti. 
    .5 NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE
B DI LUNGHEZZA PARI O SUPERIORE A 40 METRI: 
    .1 Le navi devono essere dotate di apparecchi di respirazione per
sfuggite  di  emergenza,  conformemente   al   codice   dei   sistemi
antincendio (Fire Safety Systems Code). 
    .2 Ciascuna zona  verticale  principale  deve  essere  dotata  di
almeno due apparecchi di respirazione di emergenza. 
    .3 Sulle navi che trasportano piu'  di  36  passeggeri,  ciascuna
zona verticale principale deve essere dotata  di  due  apparecchi  di
respirazione di emergenza aggiuntivi rispetto a quelli richiesti  dal
punto .5.2. 
    .4 Tuttavia, i punti .5.2 e .5.3 non si applicano ai cofani delle
scale che costituiscono zone  verticali  principali  individuali  ne'
alle zone verticali principali a prua e a poppa della nave,  che  non
contengono locali delle categorie 6, 7, 8 o 12 definite dalla  regola
II-2/B/4. 
    .5 All'interno dei locali macchine, pronti per  l'uso  in  luoghi
facilmente  visibili,   devono   essere   sistemati   apparecchi   di
respirazione di emergenza, che possano essere raggiunti rapidamente e
facilmente in qualsiasi momento in  caso  di  incendio.  L'ubicazione
degli apparecchi di respirazione di emergenza deve tenere conto della
disposizione  del  locale  macchine  e  del  numero  di  persone  che
normalmente vi lavorano. 
    .6 Viene fatto riferimento alle linee guida per  le  prestazioni,
la  sistemazione,  l'uso  e  la  manutenzione  degli  apparecchi   di
respirazione di emergenza (EEBD) di cui alla circolare MSC/Circ.  849
dell'IMO. 
    .7 Il numero  e  l'ubicazione  di  tali  apparecchi  deve  essere
indicata  sul  piano  antincendio  richiesto  in  base  alla   regola
II-2/A/13. 
 
6-1 Percorsi di sfuggita nelle navi ro-ro da passeggeri (R 28-1) 
 
    .1 REQUISITI APPLICABILI ALLE  NAVI  RO-RO  DA  PASSEGGERI  NUOVE
DELLE CLASSI B, C e D + ALLE NAVI ESISTENTI RO-RO DA PASSEGGERI DELLA
CLASSE B 
    .1.1 Il presente punto si applica alle navi ro-ro  da  passeggeri
nuove delle classi B, C e D e alle navi esistenti ro-ro da passeggeri
della classe B. 
    .1.2 In tutti i corridoi  lungo  l'intero  percorso  di  sfuggita
verso i punti di  riunione  e  le  zone  di  imbarco,  devono  essere
predisposti, ove possibile senza soluzione di continuita',  corrimano
e  maniglie  cui  potersi  aggrappare.  I  corrimano  devono   essere
sistemati su ambo i lati dei corridoi longitudinali a  una  larghezza
superiore a 1,8 metri, e su entrambi i lati dei corridoi  trasversali
a una larghezza  superiore  a  1  metro.  Particolare  attenzione  va
prestata alla necessita' di attraversare  atri,  disimpegni  e  altri
spazi scoperti simili situati lungo i percorsi di sfuggita. Corrimano
e maniglie devono avere robustezza  sufficiente  da  resistere  a  un
carico orizzontale distribuito di 750 N/m2 applicato in direzione del
centro del corridoio o dello spazio scoperto,  nonche'  a  un  carico
verticale distribuito di 750 N/m2 verso il basso. Non  e'  necessario
che i due carichi siano applicati simultaneamente. 
    .1.3 I percorsi di sfuggita non devono essere ostruiti da mobilio
o altri ostacoli. Ad eccezione dei tavoli e delle sedie  che  possono
essere rimossi per creare spazio, gli armadi e altro mobilio  pesante
situati nei locali pubblici e lungo i  percorsi  di  sfuggita  devono
essere fissati al suolo per evitare che si spostino in caso di rollio
o sbandamento della nave. Dovranno essere fissati al  ponte  anche  i
rivestimenti di ponte. Durante la navigazione, i percorsi di sfuggita
devono essere mantenuti  sgombri  da  ostacoli,  quali  carrelli  per
addetti alle pulizie, letti, bagagli e scatoloni. 
    .1.4 Devono essere previsti percorsi di sfuggita da  ogni  locale
della nave di norma occupato a un punto di  riunione.  Tali  percorsi
devono consentire una via di sfuggita quanto piu'  diretta  possibile
verso i punti di riunione e devono essere provvisti  dei  pittogrammi
relativi ai mezzi  e  ai  dispositivi  di  salvataggio  adottati  con
risoluzione IMO A.760 (18) e successive modifiche. 
    .1.5 Nel caso di locali chiusi contigui a un ponte  scoperto,  le
aperture  fra  detti  locali  e  il  ponte  scoperto  devono   essere
utilizzabili, nella misura del possibile, come uscite di sicurezza. 
    .1.6 I ponti devono essere numerati consecutivamente a partire da
«1», in corrispondenza del cielo del doppio fondo o  del  ponte  piu'
basso. I numeri devono  essere  affissi,  in  maniera  visibile,  sui
pianerottoli delle scale o negli atri per gli ascensori. E' possibile
attribuire  un  nome  ai  ponti,  ma  questo  dovra'  essere   sempre
accompagnato dal rispettivo numero. 
    .1.7 Sulla porta all'interno di  ciascuna  cabina  e  nei  locali
pubblici  devono  essere  affisse  semplici  piante  schematiche  che
indichino,   con   dicitura   «vi   trovate   qui»,   la    posizione
dell'osservatore e, mediante frecce, i  percorsi  di  sfuggita.  Ogni
pianta deve indicare altresi' le direzioni di sfuggita e deve  essere
correttamente orientata in funzione della sua posizione rispetto alla
nave. 
    .1.8 Le porte delle cabine e del  salone  devono  potersi  aprire
dall'interno senza l'uso di chiavi. Analogamente, non  devono  essere
necessarie chiavi per aprire le porte lungo i  percorsi  di  sfuggita
previsti in direzione dell'uscita. 
    .2 REQUISITI APPLICABILI ALLE  NAVI  NUOVE  RO-RO  DA  PASSEGGERI
DELLE CLASSI B, C e D 
    .2.1 La parte inferiore delle paratie  e  delle  altre  divisioni
verticali disposte lungo i percorsi di sfuggita per un'altezza di 0,5
metri deve  poter  sostenere  un  carico  di  750  N/m2  in  modo  da
costituire un piano di calpestio della via di sfuggita  nel  caso  in
cui la nave si trovi ad ampi angoli di sbandamento. 
    .2.2 Il percorso di sfuggita dalle cabine ai cofani  delle  scale
deve essere quanto piu' diretto possibile e deve comportare un numero
minimo di  cambiamenti  di  direzione.  Non  deve  essere  necessario
attraversare la nave da un lato all'altro per raggiungere un percorso
di sfuggita. Non deve essere necessario salire o scendere piu' di due
ponti per raggiungere un punto di riunione o  un  ponte  scoperto  da
qualsiasi locale per passeggeri. 
    .2.3 Devono essere previsti percorsi di sfuggita esterni che  dai
ponti scoperti di cui al punto 2.2 conducano alle zone di imbarco sui
mezzi collettivi di salvataggio. 
    .3 REQUISITI APPLICABILI ALLE  NAVI  NUOVE  RO-RO  DA  PASSEGGERI
DELLE CLASSI B, C e D COSTRUITE A PARTIRE DAL 1° LUGLIO 1999 
    Nelle navi ro/ro da passeggeri nuove  delle  classi  B,  C  e  D,
costruite a partire dal 1° luglio 1999, i percorsi di sfuggita devono
essere concepiti in base a un'analisi dell'abbandono nave  sin  dalla
progettazione.  L'analisi  deve  essere  intesa  a  identificare   ed
eliminare, nella misura del possibile, i fenomeni di congestione  che
si possono verificare durante le fasi di  abbandono  della  nave  per
effetto del normale movimento dei passeggeri e dell'equipaggio  lungo
i percorsi di sfuggita o del fatto che l'equipaggio  debba  spostarsi
lungo questi  stessi  percorsi  in  senso  contrario  al  flusso  dei
passeggeri.  L'analisi  deve  altresi'  dimostrare  che  i  mezzi  di
sfuggita   sono   sufficientemente   flessibili   da    far    fronte
all'eventualita' che taluni percorsi,  punti  di  riunione,  zone  di
imbarco o mezzi collettivi di salvataggio possano non essere  agibili
in caso di incidente. 
 
7. Attraversamenti e aperture nelle divisioni di classe A e B (R  30,
31) 
 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B: 
    .1 Tutte le aperture nelle divisioni di classe  A  devono  essere
munite di mezzi di chiusura  permanentemente  collegati,  aventi  una
resistenza al fuoco almeno uguale  a  quella  delle  divisioni  sulle
quali sono sistemate. 
    .2 Tutte le porte, e i relativi telai, sistemati sulle  divisioni
di classe A, come pure  i  dispositivi  per  tenerle  chiuse,  devono
essere costruiti in maniera da offrire una resistenza al fuoco  e  al
passaggio del fumo e delle fiamme equivalenti, per quanto  possibile,
a quella delle paratie nelle quali le  porte  sono  installate.  Tali
porte e relativi telai devono essere in  acciaio  o  altro  materiale
equivalente. Non e' necessario coibentare le porte stagne. 
    .3 Ogni porta deve poter essere aperta e chiusa,  da  entrambi  i
lati della paratia, da una sola persona. 
    .4  Le  porte  tagliafuoco  situate  sulle  paratie  delle   zone
verticali principali e nei cofani delle scale,  diverse  dalle  porte
stagne a scorrimento con manovra meccanica e dalle porte  normalmente
bloccate, devono soddisfare i seguenti requisiti: 
      .1 Le porte devono essere a chiusura automatica,  in  grado  di
chiudersi con un angolo di inclinazione sfavorevole fino a  3,5°.  La
velocita' di chiusura deve, se necessario, poter  essere  controllata
in modo da scongiurare pericoli inutili. Nelle navi nuove,  le  porte
devono avere una velocita' di chiusura uniforme e non maggiore di 0,2
m/s e non minore di 0,1 m/s a nave dritta. 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D: 
      .2 Le porte a manovra meccanica o  a  scorrimento  comandate  a
distanza devono essere provviste di un allarme che entri in  funzione
almeno 5 secondi, ma non piu' di 10,  prima  che  la  porta  inizi  a
muoversi e che continui a suonare  fino  a  completa  chiusura  della
porta. Le porte che, secondo progetto, si riaprono venendo a contatto
con un oggetto posto sul loro percorso  devono  riaprirsi  in  misura
sufficiente a consentire un passaggio netto di almeno 0,75 metri,  ma
non superiore a 1 metro. 
      .3  Tutte  le  porte,  tranne  le  porte   tagliafuoco   tenute
normalmente chiuse, devono poter essere manovrate automaticamente e a
distanza, insieme o a gruppi, da una  stazione  di  comando  centrale
presidiata permanentemente e anche singolarmente da una posizione  su
entrambi i lati della porta. Il pannello di comando  dei  dispositivi
antincendio  deve  indicare  nella  stazione  centrale   di   comando
presidiata in modo continuativo se ciascuna delle porte controllate a
distanza sia chiusa. Il meccanismo di sgancio deve essere  progettato
in modo che la porta si chiuda automaticamente in caso di  avaria  al
sistema  di  comando  o  alla  sorgente  centrale  di  energia.   Gli
interruttori di sgancio devono avere una funzione  «on-off»  atta  ad
impedire il ripristino  automatico  dell'impianto.  Non  e'  permessa
l'installazione di ganci di ritenuta che non siano manovrabili da una
stazione di comando centrale. 
      .4 Gli accumulatori locali di energia per le  porte  a  manovra
meccanica devono essere sistemati  nelle  immediate  vicinanze  delle
porte, in modo da consentire la manovra  delle  stesse  almeno  dieci
volte (apertura e chiusura completa) utilizzando i comandi locali. 
      .5  Le  porte  a  due  battenti  devono  essere  munite  di  un
dispositivo a chiavistello necessario per garantire la resistenza  al
fuoco, che viene automaticamente attivato dalla  manovra  di  sgancio
della porta. 
      .6 Le porte a manovra meccanica e  a  chiusura  automatica  che
conducono direttamente ai locali di categoria speciale possono essere
sprovviste  degli  allarmi  e  meccanismi  di  sgancio   a   distanza
prescritti nei punti .4.2 e .4.3. 
    NAVI DELLE CLASSI B, C e D, COSTRUITE A PARTIRE  DAL  1°  GENNAIO
2003: 
    Il seguente punto .4a sostituisce il punto .4: 
    .4a  Le  porte  tagliafuoco  situate  sulle  paratie  delle  zone
verticali principali e nei cofani delle scale,  diverse  dalle  porte
stagne a scorrimento con manovra meccanica e dalle porte  normalmente
bloccate, devono soddisfare i seguenti requisiti: 
      .1 Le porte devono essere a chiusura automatica,  in  grado  di
chiudersi con un angolo di inclinazione sfavorevole fino a 3,5°. 
      .2 Il tempo approssimativo di chiusura per le porte tagliafuoco
a cerniera non deve essere  superiore  a  40  secondi  e  non  essere
inferiore a 10 secondi dall'inizio del loro movimento a nave  dritta.
La velocita' uniforme approssimativa  per  la  chiusura  delle  porte
tagliafuoco a scorrimento non deve essere superiore a 0,2 m/s  e  non
inferiore a 0,1 m/s a nave dritta. 
      .3 Le porte devono essere dotate di un dispositivo di sgancio a
distanza dalla stazione di comando centrale continuamente presidiata,
azionabile contemporaneamente per tutte le porte o per  gruppi.  Esse
potranno  inoltre  poter  essere  sganciate  individualmente  da  una
posizione su entrambi i lati della porta. Gli interruttori di sgancio
devono avere una funzione «on-off» atta  ad  impedire  il  ripristino
automatico dell'impianto. 
      .4 Non e' permessa l'installazione di ganci di ritenuta che non
siano manovrabili da una stazione di comando centrale. 
      .5 Una porta  chiusa  a  distanza  dalla  stazione  di  comando
centrale deve poter essere riaperta da entrambi i  lati  della  porta
per mezzo di un comando locale. Dopo tale apertura locale,  la  porta
deve chiudersi nuovamente in maniera automatica. 
      .6 Il pannello di  comando  dei  dispositivi  antincendio  deve
indicare nella  stazione  centrale  di  comando  presidiata  in  modo
continuativo se ciascuna  delle  porte  controllate  a  distanza  sia
chiusa. 
      .7 Il meccanismo di sgancio deve essere progettato in modo  che
la porta si chiuda automaticamente in caso di avaria  al  sistema  di
comando o alla sorgente centrale di energia. 
      .8 Gli accumulatori locali di energia per le  porte  a  manovra
meccanica devono essere sistemati  nelle  immediate  vicinanze  delle
porte, in modo da consentire la manovra  delle  stesse  almeno  dieci
volte (apertura e chiusura completa) utilizzando i comandi locali  in
caso di avaria dell'impianto di comando o della  principale  sorgente
di alimentazione. 
      .9  L'avaria  dell'impianto  di  comando  o  della   principale
sorgente di alimentazione di una  porta  non  deve  compromettere  il
sicuro funzionamento delle altre porte. 
      .10 Le porte a scorrimento o ad azionamento meccanico manovrate
a distanza devono essere provviste di allarme acustico che suoni  per
almeno 5 secondi, ma non piu' di 10,  dopo  che  la  porta  e'  stata
azionata dalla stazione di comando centrale  e  prima  che  la  porta
cominci a muoversi e che continui a suonare fino a chiusura  completa
della porta stessa. 
      .11  Una  porta  progettata  per  riaprirsi  quando  viene   in
contratto con un oggetto sul suo percorso deve riaprirsi di non  piu'
di un metro dal punto del contatto. 
      .12 Le  porte  a  due  battenti  munite  di  un  dispositivo  a
chiavistello necessario per garantire la resistenza al fuoco,  devono
essere concepite in modo che il  chiavistello  venga  automaticamente
attivato dalla manovra di sgancio della porta. 
      .13 Le porte a manovra meccanica e a  chiusura  automatica  che
conducono direttamente ai locali di categoria speciale possono essere
sprovviste  degli  allarmi  e  meccanismi  di  sgancio   a   distanza
prescritti nei punti .3 e .10. 
      .14 I componenti dell'impianto di comando locale devono  essere
accessibili per la manutenzione e la regolazione; e 
      .15 le porte azionate meccanicamente devono essere provviste di
un impianto di comando di tipo approvato che deve essere in grado  di
funzionare in caso di incendio, conformemente alle  disposizioni  del
codice delle procedure per le prove antincendio (Fire Test Procedures
Code); l'impianto deve soddisfare i seguenti requisiti: 
      .15.1 l'impianto di comando deve essere in grado di azionare la
porta a una temperatura di  almeno  200  °C  per  almeno  60  minuti,
servito dall'alimentazione elettrica; 
      .15.2 l'alimentazione per tutte  le  altre  porte  non  toccate
dall'incendio non deve essere compromessa; e 
      .15.3 a temperature superiori a 200 °C  l'impianto  di  comando
deve essere isolato automaticamente dall'alimentazione e deve  essere
in grado di mantenere la porta chiusa fino a una temperatura  di  945
°C. 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D: 
    .5 I requisiti per la resistenza  al  fuoco  di  classe  A  delle
delimitazioni esterne di una  nave  non  devono  essere  applicati  a
divisioni in vetro, finestrini e portellini  di  murata,  purche'  la
regola 10 non prescriva che tali delimitazioni abbiano resistenza  al
fuoco di classe A. Allo stesso modo, i requisiti per la resistenza al
fuoco  di  classe  A  non  si  applicano  alle  porte  esterne  nelle
sovrastrutture e nelle tughe. 
    NAVI DELLE CLASSI B, C e D, COSTRUITE A PARTIRE  DAL  1°  GENNAIO
2003: 
    Il seguente punto .5a sostituisce il punto .5: 
    .5a I requisiti per la resistenza al  fuoco  di  classe  A  delle
delimitazioni esterne di una  nave  non  devono  essere  applicati  a
divisioni in vetro, finestrini e portellini  di  murata,  purche'  la
regola 10 non prescriva che tali delimitazioni abbiano resistenza  al
fuoco di classe A. 
    I requisiti  per  la  resistenza  al  fuoco  di  classe  A  delle
delimitazioni esterne della nave non si applicano alle porte esterne,
eccetto che per le sovrastrutture e le  tughe  di  fronte  alle  aree
delle dotazioni di salvataggio, alle aree di imbarco e  di  riunione,
alle scale esterne e ai ponti scoperti utilizzati  come  percorsi  di
sfuggita. Le porte del cofano delle scale non e' necessario che siano
conformi a questo requisito. 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D: 
    .6 Eccetto  che  per  le  porte  stagne,  le  porte  stagne  alle
intemperie (le porte semi stagne), le porte che  conducono  al  ponte
scoperto e le porte che devono ragionevolmente essere stagne al  gas,
tutte le porte di classe A ubicate sulle scale, nei locali pubblici e
nelle paratie delle zone verticali principali in percorsi di sfuggita
devono essere dotate di portello autochiudente per  il  passaggio  di
manichette  di  materiale,  costruzione   e   resistenza   al   fuoco
equivalente a quelle della porta su cui e' installato Esso deve avere
un'apertura quadrata netta di 150 mm  con  la  porta  chiusa  e  deve
essere inserito nella parte inferiore della porta dal lato opposto  a
quello delle cerniere, oppure, nel caso di porte scorrevoli, dal lato
piu' vicino all'inizio dell'apertura della porta stessa. 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B: 
    .7 Per le porte e i relativi telai,  sistemati  su  divisioni  di
classe B, come pure per i dispositivi per tenerle chiuse, deve essere
previsto un meccanismo di chiusura che garantisca una  resistenza  al
fuoco  equivalente  a  quella  delle  divisioni  sulle   quali   sono
sistemate. Nella parte inferiore  di  dette  porte  possono  tuttavia
essere praticate  aperture  per  la  ventilazione.  Se  una  di  tali
aperture e' praticata su una porta o sotto di essa, la sua superficie
totale netta non deve essere superiore a 0,05 m2. In alternativa,  e'
consentita  una  condotta  non  combustibile  per  il   bilanciamento
dell'aria fatta passare tra la cabina e il corridoio e ubicata al  di
sotto dell'unita' sanitaria laddove  la  superficie  sezionale  della
condotta non superi 0,05 m2. Tutte le aperture  per  la  ventilazione
devono essere provviste di griglia di materiale non combustibile.  Le
porte devono essere di materiale non combustibile. 
    .7.1 Allo scopo di  ridurre  il  rumore,  l'amministrazione  puo'
approvare  come  equivalenti  porte  con   tamponi   acustici   della
ventilazione incorporati, con aperture in  basso  su  un  lato  della
porta ed in alto sull'altro, purche'  siano  rispettate  le  seguenti
disposizioni: 
      .1 l'apertura superiore deve essere  sempre  rivolta  verso  il
corridoio e deve essere  dotata  di  una  griglia  di  materiale  non
combustibile e di una serranda tagliafuoco automatica, che si  attivi
ad una temperatura di 70 °C circa; 
      .2 l'apertura inferiore deve essere dotata di  una  griglia  di
materiale non combustibile; 
      .3 le porte devono essere sottoposte a prova conformemente alla
risoluzione A.754 (18). 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D: 
    .8 Le porte delle cabine  sistemate  su  divisioni  di  classe  B
devono essere a  chiusura  automatica.  Non  sono  ammessi  ganci  di
ritenuta. 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B: 
    .9 I requisiti per la resistenza  al  fuoco  di  classe  B  delle
delimitazioni esterne di una nave non vanno applicati alle  divisioni
in vetro, ai finestrini e ai portellini di murata. Allo stesso  modo,
i requisiti per la resistenza al fuoco di classe B non  si  applicano
alle porte esterne nelle sovrastrutture e nelle tughe.  Per  le  navi
che trasportano fino a 36 passeggeri, l'amministrazione  dello  Stato
di bandiera puo' permettere l'uso  di  materiali  combustibili  nelle
porte che separano le cabine dai  locali  sanitari  interni  come  le
docce. 
 
8. Protezione delle scale e degli ascensori nei locali di alloggio  e
di servizio (R 29) 
 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D: 
    .1 Tutte le scale devono  essere  di  acciaio,  con  struttura  a
telaio, eccetto nei casi in cui l'amministrazione autorizzi l'uso  di
altro materiale equivalente e devono essere racchiuse  con  divisioni
di classe A, con efficaci mezzi di chiusura per  tutte  le  aperture,
salvo le seguenti eccezioni: 
      .1 non e' necessario che una scala che mette  in  comunicazione
due soli interponti sia racchiusa in un cofano, purche'  l'integrita'
del ponte sia garantita da adeguate paratie o porte in  uno  dei  due
interponti. Quando una scala e' chiusa  da  un  solo  interponte,  il
cofano della scala deve essere protetto secondo le  tabelle  relative
ai ponti, di cui alle regole 4 e 5; 
      .2 in un locale pubblico possono essere sistemate  scale  senza
alcuna protezione purche' esse si trovino  completamente  all'interno
di tale locale. 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B: 
    .2 I cofani delle scale  devono  comunicare  direttamente  con  i
corridoi  e,  tenuto  conto  del  numero  di  persone   che   possono
utilizzarle  in  caso  di  emergenza,  devono  essere   di   ampiezza
sufficiente per evitare congestionamenti. 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D:  entro  il  perimetro  di  tali
cofani sono ammessi soltanto servizi igienici pubblici,  depositi  di
materiale non combustibile adibiti  a  deposito  per  dispositivi  di
sicurezza e banchi informazioni. 
    E' consentito un accesso diretto ai suddetti cofani di scale solo
a partire da locali pubblici, corridoi,  servizi  igienici  pubblici,
locali di categoria speciale,  dalle  scale  di  sfuggita  prescritte
dalla regola II-2/B/6-1.5 e da superfici esterne. 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B: 
    .3 I cofani degli ascensori devono essere costruiti  in  modo  da
impedire il passaggio di fumo e fiamme da un interponte  all'altro  e
devono essere provvisti di mezzi di  chiusura  tali  da  impedire  il
tiraggio di aria e fumo. 
 
9 Impianti di ventilazione per navi  costruite  anteriormente  al  1°
gennaio 2018 (R 32) 
 
    9a Impianti di ventilazione delle navi 
    NAVI DELLE CLASSI B, C e D, COSTRUITE A PARTIRE  DAL  1°  GENNAIO
2018 
    .1 Considerazioni generali 
    .1 Le condotte di ventilazione, comprese le condotte a singola  o
doppia  parete,  devono  essere  di  acciaio  o  di  altro  materiale
equivalente, ad eccezione dei soffietti flessibili di  lunghezza  non
superiore a 600 mm usati per collegare i  ventilatori  alle  condotte
nei locali che ospitano i condizionatori d'aria. Se non espressamente
disposto  altrimenti  al  paragrafo  .1.6,   ogni   altro   materiale
utilizzato per la costruzione delle condotte, compreso  l'isolamento,
deve essere di tipo non combustibile. Tuttavia, tronchi  di  condotta
di lunghezza non superiore a  2  m  e  aventi  una  superficie  della
sezione trasversale netta (per superficie della  sezione  trasversale
netta  si  intende,  anche  nel  caso  di  condotte  pre-isolate,  la
superficie  calcolata  sulla  base  della  dimensione  interna  della
condotta, escluso l'isolamento) non superiore a 0,02 m2,  non  devono
necessariamente essere di acciaio o di materiale equivalente, purche'
siano soddisfatte le seguenti condizioni: 
      .1  le   condotte   siano   in   materiale   non   combustibile
eventualmente rivestito all'interno e all'esterno di membrane con una
limitata attitudine alla propagazione della fiamma e, in  ogni  caso,
aventi un potere calorifico non superiore a 45 MJ/m2 della superficie
di materiale dello spessore scelto. Il potere calorifico deve  essere
calcolato    conformemente    alle     raccomandazioni     pubblicate
dall'Organizzazione  internazionale  per  la  standardizzazione,   in
particolare nella pubblicazione ISO 1716:2002, "Prove di reazione  al
fuoco per i prodotti da costruzione - Determinazione  del  calore  di
combustione"; 
      .2 le condotte siano usate solamente nel tratto  terminale  del
dispositivo di ventilazione; nonche' 
      .3 le condotte siano sistemate a non meno di 600  mm,  misurati
sulla lunghezza della condotta stessa, da un'apertura su divisioni di
classe A o B, ivi incluse le soffittature continue di classe B. 
    .2 I seguenti dispositivi devono essere  sottoposti  a  prova  in
conformita' al codice delle procedure per le prove antincendio  (Fire
Test Procedures Code): 
      .1  serrande  tagliafuoco,  compresi  i   relativi   mezzi   di
azionamento, sebbene non sia necessaria una  prova  per  le  serrande
situate all'estremita' inferiore delle  condotte  di  estrazione  dai
fornelli delle cucine, le quali devono essere di acciaio e  in  grado
di arrestare l'aspirazione nella condotta, nonche' 
      .2 condotte che attraversano divisioni di classe A, sebbene  la
prova non  sia  prescritta  laddove  i  manicotti  di  acciaio  siano
direttamente uniti alle condotte di  ventilazione  mediante  raccordi
rivettati o avvitati oppure mediante saldatura. 
      .3   Le   serrande   tagliafuoco   devono   essere   facilmente
accessibili.  Quando  esse  sono  sistemate  dietro  soffittature   o
rivestimenti,  tali  soffittature  o   rivestimenti   devono   essere
provvisti di portelli per ispezione contrassegnati con il  numero  di
identificazione   della   serranda   tagliafuoco.   Il   numero    di
identificazione  della  serranda  tagliafuoco  deve  inoltre   essere
indicato sui comandi a distanza eventualmente esistenti. 
      .4 Le condotte  di  ventilazione  devono  essere  provviste  di
portelli per l'ispezione e la pulizia. Tali  portelli  devono  essere
situati in prossimita' delle serrande tagliafuoco. 
      .5 Le prese e gli scarichi principali di tutti gli impianti  di
ventilazione devono  poter  essere  chiusi  dall'esterno  dei  locali
ventilati.  I  dispositivi  di  chiusura  devono  essere   facilmente
accessibili e contrassegnati in modo  ben  visibile  e  permanente  e
devono indicare la propria attuale posizione operativa. 
      .6  Non  e'  ammesso  l'uso  di  guarnizioni  combustibili  nei
raccordi flangiati delle condotte di ventilazione in aperture entro i
600 mm di divisioni di  classe  A  o  B  e  nelle  condotte  che  per
requisito devono essere di classe A. 
      .7 Non sono ammesse aperture per la ventilazione o condotte per
il bilanciamento dell'aria tra due  locali  chiusi,  fatte  salve  le
eccezioni consentite dalla regola II-2/B/7.7. 
    .2 Disposizione delle condotte 
    .1  Gli  impianti  di  ventilazione  per  i  locali  macchine  di
categoria A, i locali per veicoli,  i  locali  ro-ro,  le  cucine,  i
locali di categoria speciale e i locali per il carico  devono  essere
separati gli uni dagli altri e dagli  impianti  di  ventilazione  che
servono altri locali. Gli impianti di ventilazione  delle  cucine  su
navi da passeggeri che trasportano fino a  36  passeggeri,  tuttavia,
non  devono  essere  totalmente  separati  dagli  altri  impianti  di
ventilazione,  ma  possono  essere  serviti  da   condotte   separate
derivanti da una unita' di ventilazione che serve  altri  locali.  In
tal caso  deve  essere  installata  una  serranda  tagliafuoco  nella
condotta  di  ventilazione  della   cucina   vicino   all'unita'   di
ventilazione. 
    .2 Le condotte di ventilazione che  servono  locali  macchine  di
categoria A, cucine, locali per autoveicoli, locali ro-ro o locali di
categoria speciale non devono attraversare locali di  alloggio  e  di
servizio ne' stazioni di comando, a meno che non siano conformi  alle
condizioni specificate al paragrafo.2.4. 
    .3 Le condotte di  ventilazione  dei  locali  di  alloggio  e  di
servizio o delle stazioni di comando non devono  attraversare  locali
macchine di categoria A, cucine, locali per autoveicoli, locali ro-ro
o locali di categoria speciale, a meno che non  siano  conformi  alle
disposizioni del paragrafo.2.4. 
    .4 Conformemente a quanto consentito ai  paragrafi.2.2  e.2.3  le
condotte devono essere: 
      .1.1 costruite in acciaio con uno spessore di almeno 3  mm  per
le condotte aventi una superficie  della  sezione  trasversale  netta
inferiore a 0,075  m2,  almeno  4  mm  per  le  condotte  aventi  una
superficie della sezione trasversale netta compresa tra  0,075  m2  e
0,45 m2 e almeno 5 mm per le condotte  aventi  una  superficie  della
sezione trasversale netta superiore a 0,45 m2; 
      .1.2 sostenute e irrobustite in modo adeguato; 
      .1.3 provviste di serrande tagliafuoco automatiche  nei  pressi
del punto di attraversamento del ponte o della paratia; nonche' 
      .1.4 isolate conformemente allo standard  di  classe  A-60  dal
confine dei locali serviti fino a un punto distante almeno 5 metri da
ogni serranda tagliafuoco; 
      oppure 
      .2.1 costruite in acciaio in conformita' di quanto previsto  ai
paragrafi .2.4.1.1 e .2.4.1.2; nonche' 
      .2.2 isolate conformemente allo standard di classe  A-60  lungo
tutti i locali attraversati, fatta  eccezione  per  le  condotte  che
attraversano locali di categoria (9)  o  (10),  cosi'  come  definiti
dalla regola II-2/B/4.2.2. 
    .5 Ai  fini  descritti  ai  paragrafi  .2.4.1.4  e  .2.4.2.2,  le
condotte devono essere isolate su tutta la superficie  esterna  della
sezione trasversale. Le condotte che sono al di fuori ma adiacenti al
locale specificato e condividono con esso una o piu'  superfici  sono
considerate come attraversanti il locale specificato e devono  essere
isolate per tutta la superficie  condivisa  con  il  locale  per  una
distanza eccedente  di  450  mm  la  condotta  [uno  schema  di  tale
disposizione  e'  contenuto  nelle  interpretazioni  unificate  della
convenzione SOLAS, al capitolo II-2 (MSC.1/Circ.1276)]. 
    .6  Quando,  per  necessita',  una   condotta   di   ventilazione
attraversa una divisione di zone verticali  principali,  vicino  alla
divisione deve essere installata una serranda tagliafuoco automatica.
Tale serranda deve anche poter essere chiusa a  mano  da  entrambi  i
lati della divisione. Il luogo di azionamento deve essere  facilmente
accessibile e contrassegnato in modo chiaro e visibile. Il tronco  di
condotta situato tra la divisione e la serranda deve essere costruito
in acciaio in conformita' ai paragrafi .2.4.1.1 e .2.4.1.2 e  isolato
per almeno lo stesso grado di resistenza  al  fuoco  delle  divisioni
attraversate. La serranda deve essere munita, almeno sul  lato  della
divisione, di un  indicatore  ben  visibile  che  mostri  la  propria
attuale posizione operativa. 
    .3  Particolari  relativi  alle  serrande  tagliafuoco   e   agli
attraversamenti delle condotte 
    .1 Le condotte che attraversano  divisioni  di  classe  A  devono
soddisfare i seguenti requisiti: 
      .1 Se una condotta ricoperta di piastre  metalliche  sottili  e
avente  una  superficie  della  sezione  trasversale  netta  pari   o
inferiore a 0,02 m2 attraversa una divisione di classe A,  l'apertura
deve essere rivestita di un manicotto di acciaio  dello  spessore  di
almeno 3 mm e di lunghezza pari ad  almeno  200  mm,  preferibilmente
suddiviso in 100 mm su ciascun lato della  paratia  o,  nel  caso  di
ponte,  interamente  sistemato   sul   lato   inferiore   dei   ponti
attraversati; 
      .2 Se una condotta di ventilazione avente una superficie  della
sezione trasversale netta superiore a 0,02 m² ma inferiore a 0,075 m²
attraversa  una  divisione  di  classe  A,  l'apertura  deve   essere
rivestita con manicotti di acciaio. Le condotte e i manicotti  devono
avere uno spessore di almeno 3 mm e una lunghezza di almeno  900  mm.
Quando  attraversano  le  paratie,  la  loro  lunghezza  deve  essere
preferibilmente suddivisa in 450 mm su ciascun  lato  della  paratia.
Tali condotte,  o  i  manicotti  che  le  contornano,  devono  essere
rivestiti con coibentazione tagliafuoco. La coibentazione deve  avere
almeno lo  stesso  grado  di  resistenza  al  fuoco  della  divisione
attraversata dalla condotta; nonche' 
      .3 devono essere provviste di serrande tagliafuoco  automatiche
tutte le condotte aventi una  superficie  della  sezione  trasversale
netta superiore a 0,075 m² che attraversino divisioni  di  classe  A.
Ogni serranda deve essere sistemata in  prossimita'  della  divisione
attraversata e il tronco di condotta situato tra  la  serranda  e  la
divisione attraversata deve essere costruito in acciaio conformemente
a quanto previsto ai  paragrafi  .2.4.2.1  e  .2.4.2.2.  La  serranda
tagliafuoco  deve  essere  automatica  e  deve  poter  essere  chiusa
manualmente da entrambi i lati  della  divisione;  La  serranda  deve
essere munita di un indicatore ben visibile  che  mostri  la  propria
attuale posizione operativa. Tuttavia  le  serrande  tagliafuoco  non
sono prescritte nel caso in cui le condotte passino attraverso locali
delimitati da divisioni di  classe  A,  senza  servire  tali  locali,
purche' le condotte abbiano lo stesso grado di  resistenza  al  fuoco
delle divisioni attraversate.  Una  condotta  avente  una  superficie
della sezione trasversale  superiore  a  0,075  m²  non  deve  essere
suddivisa in tronchi di condotta al punto di attraversamento  di  una
divisione di classe A per  essere  poi  riassemblata  nella  condotta
originale al di la' del punto di attraversamento;  cio'  permette  di
evitare l'installazione  della  serranda  prescritta  dalla  presente
disposizione. 
    .2 Le  condotte  di  ventilazione  aventi  una  superficie  della
sezione trasversale netta eccedente 0,02 m² che attraversano  paratie
di   classe   B   devono   essere   rivestite,   in    corrispondenza
dell'attraversamento, con manicotti di acciaio  aventi  lunghezza  di
900 mm, preferibilmente suddivisi in 450 mm  su  ciascun  lato  della
paratia. 
    .3 Tutte le serrande tagliafuoco  devono  poter  essere  azionate
manualmente. Le serrande  devono  essere  munite  di  un  dispositivo
meccanico di rilascio o, alternativamente, essere chiuse  tramite  un
sistema elettrico, idraulico o pneumatico. Tutte le  serrande  devono
poter essere azionate manualmente su entrambi i lati della divisione.
Le  serrande  tagliafuoco  automatiche,  comprese  quelle  dotate  di
azionamento a distanza, devono disporre di un meccanismo di sicurezza
(fail-safe) che chiuda la serranda in caso di incendio anche  qualora
si verifichi una perdita di alimentazione elettrica  o  di  pressione
idraulica o pneumatica. Le serrande tagliafuoco azionate  a  distanza
devono poter essere riaperte manualmente. 
    .4 Impianti  di  ventilazione  per  le  navi  da  passeggeri  che
trasportano piu' di 36 passeggeri 
    .1 Oltre alle prescrizioni di cui ai punti .1,.2 e .3, l'impianto
di ventilazione di una nave da passeggeri che trasporta  piu'  di  36
passeggeri deve soddisfare anche i seguenti requisiti: 
      .1 In genere, i ventilatori devono essere disposti in modo  che
le condotte  dirette  ai  vari  locali  rimangano  entro  uno  stesso
corridoio verticale principale. 
      .2 I cofani delle scale devono essere serviti da un sistema  di
condotte e di ventilatori (di estrazione e di mandata) indipendente e
separato dai locali serviti dall'impianto di ventilazione. 
      .3 A prescindere dalla sua sezione, una condotta che serve piu'
di un locale di alloggio, locale di servizio o stazione di comando in
interponte, deve essere munita di una serranda tagliafumo  automatica
posizionata all'altezza  dell'attraversamento  di  ciascun  ponte  di
detti locali, la quale deve anche poter essere chiusa manualmente dal
ponte protetto posto  al  di  sopra  della  serranda  stessa.  Se  un
ventilatore serve piu' di un locale in  interponte  tramite  condotte
separate, tutte  posizionate  sullo  stesso  corridoio  verticale  ma
ciascuna  dedicata  a  un  singolo  locale  in  interponte,  ciascuna
condotta deve essere provvista di una serranda tagliafumo azionata  a
mano e posizionata nei pressi del ventilatore. 
      .4 Laddove necessario,  le  condotte  verticali  devono  essere
coibentate come prescritto dalle  tabelle  4.1  e  4.2.  Le  condotte
devono essere coibentate come prescritto per i ponti posizionati  tra
lo spazio da esse servito e i locali considerati, a seconda del caso. 
    .5 Condotte di estrazione dai fornelli delle cucine 
    .1 Requisiti per le navi da passeggeri che trasportano piu' di 36
passeggeri 
    .1 Oltre alle prescrizioni di cui ai paragrafi  .1,.2  e  .3,  le
condotte di  estrazione  dai  fornelli  delle  cucine  devono  essere
costruite a norma di quanto previsto ai paragrafi .2.4.2.1 e .2.4.2.2
e isolate conformemente allo standard di classe A-60 nei  tratti  che
attraversano locali di alloggio e di servizio o stazioni di  comando.
Esse devono essere inoltre provviste di: 
      .1 un filtro del grasso che si possa smontare facilmente per la
pulizia, a meno che non  venga  installato  un  impianto  alternativo
approvato di rimozione del grasso; 
      .2 una serranda tagliafuoco sistemata all'estremita'  inferiore
della  condotta,  all'incrocio  tra  la  condotta  e  la   cappa   di
aspirazione, che sia azionata automaticamente  e  a  distanza  e,  in
aggiunta, di una serranda tagliafuoco azionata a distanza e sistemata
all'estremita' superiore vicino allo scarico della condotta; 
      .3 un dispositivo fisso di  estinzione  del  fuoco  all'interno
della condotta. Gli impianti di  estinzione  devono  essere  conformi
alle raccomandazioni  pubblicate  dall'Organizzazione  internazionale
per la standardizzazione,  in  particolare  nella  pubblicazione  ISO
15371:2009 «Navi e tecnologie marine - impianti di  estinzione  degli
incendi per la protezione delle attrezzature nelle cucine di bordo»; 
      .4 dispositivi di  comando  a  distanza,  da  sistemare  vicino
all'entrata ma al di fuori della cucina, per arrestare i  ventilatori
di estrazione e di mandata e per azionare le serrande tagliafuoco  di
cui al paragrafo .5.1.1.2 e l'impianto  di  estinzione  incendi.  Nel
caso in cui sia installato un impianto di ventilazione con branchetti
di derivazione, devono  essere  previsti  dispositivi  di  comando  a
distanza, disposti come indicato sopra, per la chiusura  di  tutti  i
branchetti dell'impianto che effettuano  l'estrazione  attraverso  la
stessa condotta principale  prima  che  nell'impianto  venga  immesso
l'agente estinguente; nonche' 
      .5  portelli  per  l'ispezione  e  la  pulizia,  opportunamente
ubicati,  di  cui  uno  sistemato  nei  pressi  del  ventilatore   di
estrazione e  uno  all'estremita'  inferiore,  dove  si  accumula  il
grasso. 
    .2 Le condotte di estrazione dai fornelli di cucine installate su
ponti scoperti devono essere conformi a quanto previsto al  paragrafo
.5.1.1, a seconda dei casi, se  attraversano  locali  di  alloggio  o
locali contenenti materiali combustibili. 
    .2 Requisiti per le navi da passeggeri che trasportano fino a  36
passeggeri 
    Se attraversano locali di alloggio o locali contenenti  materiali
combustibili, le condotte di estrazione dai fornelli delle cucine  di
bordo devono essere costruite  conformemente  a  quanto  previsto  ai
paragrafi .2.4.1.1 e  .2.4.1.2.  Ogni  condotta  di  estrazione  deve
essere provvista di: 
      .1 un filtro del grasso che possa  essere  smontato  facilmente
per la pulizia; 
      .2  una  serranda  tagliafuoco  azionata  automaticamente  e  a
distanza,  sistemata   all'estremita'   inferiore   della   condotta,
all'incrocio tra  la  condotta  e  la  cappa  di  aspirazione  e,  in
aggiunta, di una serranda tagliafuoco azionata a distanza e sistemata
all'estremita' superiore vicino allo scarico della condotta; 
      .3  dispositivi  azionabili  dall'interno  della   cucina   per
arrestare i ventilatori di estrazione e di mandata; nonche' 
      .4 un dispositivo fisso di  estinzione  del  fuoco  all'interno
della condotta. 
    .6 Sale di ventilazione che servono locali macchine di  categoria
A in cui sono alloggiate macchine a combustione interna 
    .1 Se una sala di ventilazione serve solamente un siffatto locale
macchine adiacente e non vi e' alcuna divisione  antincendio  tra  il
locale di  ventilazione  e  il  locale  macchine,  i  dispositivi  di
chiusura della condotta o delle condotte di ventilazione che  servono
il locale macchine devono essere collocati al di fuori del locale  di
ventilazione e del locale macchine. 
    .2 Se una sala di ventilazione serve un siffatto locale  macchine
ma anche altri locali ed e' separata dalla sala macchine tramite  una
divisione di classe A-0, compresi gli attraversamenti, i  dispositivi
di chiusura della condotta  o  delle  condotte  di  ventilazione  del
locale  macchine  possono  essere  collocati  dentro  il  locale   di
ventilazione. 
    .7 Impianti di ventilazione  per  le  lavanderie  delle  navi  da
passeggeri che trasportano piu' di 36 passeggeri 
    Le  condotte  di  estrazione  di  locali  quali   lavanderie   ed
essiccatoi di categoria  (13),  definiti  alla  regola  II-2/B/4.2.2,
devono essere muniti di: 
      .1  filtri  che  possano  essere  smontati  facilmente  per  la
pulizia; 
      .2 una serranda tagliafuoco sistemata all'estremita'  inferiore
della condotta, che sia azionabile automaticamente e a distanza; 
      .3  dispositivi  di  comando  a  distanza   per   arrestare   i
ventilatori di estrazione e di mandata dall'interno dei locali e  per
azionare le serrande tagliafuoco di cui al paragrafo .7.2; nonche' 
      .4  portelli  per  l'ispezione  e  la  pulizia,  opportunamente
ubicati.»; 
    .1 Navi che trasportano piu' di 36 passeggeri 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D: 
    .1 L'impianto di ventilazione deve essere anche  conforme,  oltre
che al punto 1 della regola II/32 della convenzione SOLAS  del  1974,
quale in vigore al 17 marzo 1998, anche ai punti da .2.2 a .2.6, .2.8
e .2.9 della presente regola. 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B: 
    .2 In genere, i ventilatori devono essere disposti in modo che le
condotte dirette ai vari  locali  rimangano  dentro  la  stessa  zona
verticale principale. 
    .3 Quando impianti di  ventilazione  attraversano  ponti,  devono
essere prese misure, in aggiunta a quelle relative alla resistenza al
fuoco dei ponti prescritte dalla regola II-2/A/12.1, per  ridurre  la
probabilita' che fumo e gas caldi passino da un interponte a un altro
attraverso l'impianto. In aggiunta ai requisiti di  coibentazione  di
cui  alla  presente  regola,  le  condotte  verticali  devono  essere
eventualmente coibentate come  prescritto  dalle  pertinenti  tabelle
della regola 4. 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D: 
    .4 Le condotte di ventilazione  devono  essere  costruite  con  i
seguenti materiali: 
      .1 le condotte di sezione non inferiore a 0,075 m2 e  tutte  le
condotte verticali che servono piu' di un  interponte  devono  essere
costruite in acciaio o altro materiale equivalente; 
      .2 le condotte di sezione inferiore a 0,075 m2,  diverse  dalle
condotte verticali di cui al punto .1.4.1,  devono  essere  costruite
con materiali non combustibili; qualora  tali  condotte  attraversino
divisioni di classe A o B, deve essere posta  particolare  attenzione
per assicurare la resistenza al fuoco delle divisioni; 
      .3 piccoli tronchi di condotte, non eccedenti di norma 0,02  m2
in sezione ne' 2 metri in  lunghezza,  possono  essere  di  materiale
combustibile, purche' siano soddisfatte le seguenti condizioni: 
        .1 la condotta sia costruita con un materiale a basso rischio
di incendio  a  soddisfazione  dell'amministrazione  dello  Stato  di
bandiera; 
        .2  la  condotta  sia  utilizzata   soltanto   all'estremita'
terminale dell'impianto di ventilazione; 
        .3 la condotta non sia sistemata a meno di 600  mm,  misurati
lungo la sua lunghezza, da un attraversamento di divisione di  classe
A e B, ivi comprese le soffittature continue di classe B. 
    NAVI DELLE CLASSI B, C e D, COSTRUITE A PARTIRE  DAL  1°  GENNAIO
2003: 
      Il seguente punto .1a sostituisce il punto .1: 
      .1a la condotta deve essere di un materiale con  proprieta'  di
limitata propagazione della fiamma. 
    .5 cofani delle scale devono essere  ventilati  e  devono  essere
protetti  soltanto  da  un  impianto  indipendente  di   condotte   e
ventilatori che non serve altri locali. 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B: 
    .6 Tutti gli impianti di ventilazione meccanica,  eccetto  quelli
che servono i locali da carico  e  i  locali  macchine,  e  qualunque
impianto di ventilazione alternativo che possa essere  prescritto  in
applicazione del  punto  .9.2.6,  devono  essere  muniti  di  comandi
raggruppati in modo che tutti i ventilatori possano essere  arrestati
da uno qualsiasi di due posti  diversi  distanti  tra  loro  il  piu'
possibile. I comandi previsti per la ventilazione meccanica che serve
i locali macchine devono anch'essi  essere  raggruppati  in  modo  da
poter essere manovrati da due posizioni, una delle  quali  esterna  a
detti locali. I ventilatori degli impianti di ventilazione  meccanica
che servono i locali da carico devono essere  tali  da  poter  essere
arrestati da una posizione sicura situata all'esterno di tali locali. 
      NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D: 
    .7 Qualora locali  pubblici  contenenti  materiali  combustibili,
come ad esempio mobili, e locali  chiusi,  come  ad  esempio  negozi,
uffici e ristoranti si estendano per tre o  quattro  ponti  scoperti,
tali  locali  pubblici  devono  essere  dotati  di  un  impianto   di
estrazione  dei  fumi.  Detto  impianto  di  estrazione  deve  essere
attivato dall'impianto di rilevazione dei  fumi  prescritto,  e  deve
poter essere  comandato  manualmente.  I  ventilatori  devono  essere
dimensionati in modo tale che l'intero  volume  compreso  nel  locale
possa essere esaurito in 10 minuti o meno. 
    .8 Le condotte di ventilazione devono  essere  provviste,  quando
ragionevole e  praticabile,  di  portelli  per  ispezione  e  pulizia
sistemati in posizioni idonee. 
    .9 Le condotte di estrazione dai fornelli delle cucine in cui  si
possono eventualmente accumulare grasso o unto  devono  soddisfare  i
requisiti di cui ai punti .9.2.3.2.1 e  .9.2.3.2.2  e  devono  essere
provviste di: 
      .1 un filtro del grasso che si possa smontare facilmente per la
pulizia, a meno che non  venga  installato  un  impianto  alternativo
approvato di rimozione del grasso; 
      .2 una serranda tagliafuoco sistemata all'estremita'  inferiore
della condotta, che sia azionabile automaticamente e  a  distanza  e,
inoltre, una serranda tagliafuoco manovrata a  distanza  e  sistemata
all'estremita' superiore della condotta; 
      .3 un mezzo fisso per spegnere un  incendio  all'interno  della
condotta; 
      .4 dispositivi di  comando  a  distanza,  da  sistemare  vicino
all'entrata della cucina, per arrestare i ventilatori di estrazione e
di mandata, per azionare le serrande tagliafuoco di cui al punto .2 e
l'impianto di estinzione incendi; nel caso in cui sia  installato  un
impianto di ventilazione con branchetti di derivazione, devono essere
previsti mezzi per la chiusura di tutti  i  branchetti  dell'impianto
che effettuano l'estrazione attraverso la stessa condotta  principale
prima che nell'impianto venga immesso l'agente estinguente; e 
      .5 portelli per ispezione e per pulizia opportunamente ubicati. 
    .2 Navi che trasportano fino a 36 passeggeri 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D: 
    .1 Le condotte di ventilazione devono  essere  di  materiale  non
combustibile. Tuttavia piccoli tronchi di condotta, non eccedenti  di
norma 0,02 m2 in sezione, ne' 2 metri in lunghezza, possono essere di
materiale  combustibile  purche'  siano   soddisfatte   le   seguenti
condizioni: 
      .1 il tronco di condotta  sia  costruito  con  un  materiale  a
limitato rischio di incendio,  a  soddisfazione  dell'amministrazione
dello Stato di bandiera; 
      .2  il  tronco  di  condotta  sia  usato  soltanto  nel  tratto
terminale del dispositivo di ventilazione; 
      .3 il tronco di condotta sia sistemato a non meno  di  600  mm,
misurati lungo la sua  lunghezza,  da  un'apertura  su  divisioni  di
classe A o B, ivi incluse le soffittature continue di classe B. 
    NAVI DELLE CLASSI B, C e D, COSTRUITE A PARTIRE  DAL  1°  GENNAIO
2003: 
    Il seguente punto .1a sostituisce il punto .1: 
    .1a dette condotte devono essere di materiale  avente  proprieta'
di limitata propagazione della fiamma. 
    .2a Nel caso in cui condotte  di  ventilazione  con  una  sezione
trasversale netta eccedente 0,02 m2 attraversino paratie o  ponti  di
classe A, l'apertura deve  essere  contornata  con  un  manicotto  di
acciaio, ad eccezione del caso in cui le condotte che attraversano le
paratie o i ponti sono di acciaio in  vicinanza  dell'attraversamento
del  ponte  o  della  paratia.  Tali  condotte  e  manicotti   devono
soddisfare i seguenti requisiti: 
      .1 i manicotti devono avere uno spessore di almeno 3 mm  e  una
lunghezza di  almeno  900  mm.  Nell'attraversare  le  paratie,  tale
lunghezza deve essere preferibilmente suddivisa in 450 mm su  ciascun
lato della paratia; tali condotte, o i manicotti che  le  contornano,
devono   essere   rivestiti   con   coibentazione   tagliafuoco.   La
coibentazione deve avere almeno lo  stesso  grado  di  resistenza  al
fuoco della paratia o del ponte attraversati dalla condotta; 
      .2 le condotte aventi una sezione trasversale netta superiore a
0,075 m2, oltre a rispondere alle disposizioni  del  punto  .9.2.2.1,
devono  essere  provviste  di  serrande  tagliafuoco;   la   serranda
tagliafuoco  deve  essere  automatica  e  deve  poter  essere  chiusa
manualmente da entrambi i lati della paratia o del ponte; la serranda
deve essere provvista di un indicatore che segnali  se  e'  aperta  o
chiusa. Tuttavia le serrande tagliafuoco non sono prescritte nel caso
in cui le condotte passino attraverso locali delimitati da  divisioni
di classe A, senza servire tali locali, purche' le  condotte  abbiano
lo stesso grado di resistenza al fuoco delle divisioni  attraversate.
Le serrande tagliafuoco devono essere facilmente  accessibili.  Nelle
navi nuove delle classi B, C e D, costruite a partire dal 1°  gennaio
2003, in cui le serrande  tagliafuoco  vengono  sistemate  dietro  le
soffittature o  i  rivestimenti,  tali  soffittature  o  rivestimenti
devono essere provvisti di un portello di ispezione munito  di  targa
con il numero  di  identificazione  della  serranda  tagliafuoco;  il
numero di identificazione della  serranda  tagliafuoco  deve  inoltre
essere apposto sui comandi a distanza eventualmente previsti. 
    .2b Nelle navi nuove delle classi B, C e D, costruite  a  partire
dal 1° gennaio 2003 o dopo tale data, in  cui  una  stretta  condotta
ricoperta da piastre  metalliche  la  cui  superficie  della  sezione
trasversale pari o inferiore a 0,02 m2 attraversa paratie o ponti  di
classe A, l'apertura  deve  essere  rivestita  con  un  manicotto  di
acciaio dello spessore di almeno 3 mm e di lunghezza pari  ad  almeno
200 mm, preferibilmente suddivisa in 100 mm  su  ciascun  lato  della
paratia o,  nel  caso  del  ponte,  interamente  sistemato  sul  lato
inferiore dei ponti forati. 
    .3 Le condotte  di  ventilazione  che  servono  locali  macchine,
cucine, locali per autoveicoli, locali da carico ro-ro  o  locali  di
categoria speciale non devono attraversare locali di  alloggio  e  di
servizio ne' stazioni di comando, ad eccezione del caso in  cui  esse
sono conformi alle condizioni  specificate  nei  seguenti  punti:  da
.9.2.3.1.1 a .9.2.3.1.4 o .9.2.3.2.1 e .9.2.3.2.2: 
      .1.1  essere  costruite  in  acciaio  e  avere  rispettivamente
spessore di 3 mm, per condotte aventi lato maggiore o diametro sino a
300 mm, e spessore di 5 mm,  per  condotte  aventi  lato  maggiore  o
diametro uguali o superiori a 760  mm;  se  il  lato  maggiore  o  il
diametro sono compresi tra  300  mm  e  760  mm,  lo  spessore  della
condotta deve essere determinato mediante interpolazione lineare; 
      .1.2 essere adeguatamente irrobustite e sostenute; 
      .1.3  essere  provviste  di  serrande  tagliafuoco  automatiche
vicino all'attraversamento del ponte o della paratia; e 
      .1.4 essere coibentate conformemente ai requisiti della  classe
A-60, dai locali macchine, dalle cucine, dai locali autoveicoli,  dai
locali a carico ro-ro e dai locali di categoria speciale, fino  a  un
punto distante almeno 5 metri oltre ogni serranda tagliafuoco; 
      oppure 
      .2.1 essere costruite  in  acciaio  in  conformita'  di  quanto
previsto ai punti .9.2.3.1.1 e .9.2.3.1.2; e 
      .2.2 essere coibentate conformemente ai requisiti della  classe
A-60 nei locali di  alloggio  e  di  servizio  o  nelle  stazioni  di
comando. 
      Gli attraversamenti di divisioni di zone  verticali  principali
devono soddisfare anche le disposizioni del punto .9.2.8. 
      Nelle navi nuove delle classi B, C e D, costruite a partire dal
1° gennaio 2003, gli impianti di ventilazione per i  locali  macchine
di categoria A, i locali per veicoli, i locali ro-ro,  le  cucine,  i
locali di categoria speciale e i locali  per  il  carico  devono,  in
generale, essere separati gli uni dagli altri nonche' dagli  impianti
di ventilazione che servono altri  locali.  Eccezion  fatta  per  gli
impianti di ventilazione delle  cucine  su  navi  da  passeggeri  che
trasportano fino a 36 passeggeri, che non  devono  essere  totalmente
separati, ma possono essere serviti da condotte separate derivanti da
una unita' di ventilazione che serve altri  locali.  Deve  essere  in
ogni caso installata  una  serranda  tagliafuoco  nella  condotta  di
ventilazione della cucina vicino all'unita' di ventilazione. 
    .4 Le condotte di ventilazione che servono i locali di alloggio e
di servizio o le stazioni di comando non devono  attraversare  locali
macchine, cucine, locali per autoveicoli, locali da  carico  ro-ro  o
locali di categoria speciale, a meno  che  non  siano  conformi  alle
condizioni specificate nei seguenti punti: da .9.2.4.1.1 a .9.2.4.1.3
o .9.2.4.2.1. e .9.2.4.2.2: 
      .1.1 nel caso in  cui  attraversino  un  locale  macchine,  una
cucina, un locale per autoveicoli, un locale da  carico  ro-ro  o  un
locale di categoria speciale,  devono  essere  costruite  in  acciaio
conformemente ai punti .9.2.3.1.1 e .9.2.3.1.2, e 
      .1.2 devono essere installate serrande tagliafuoco  automatiche
in prossimita' delle delimitazioni attraversate; e 
      .1.3    deve    essere     mantenuta,     in     corrispondenza
dell'attraversamento della paratia o  del  ponte,  la  resistenza  al
fuoco del locale macchine, della cucina, del locale per  autoveicoli,
del locale da carico ro-ro o del locale di categoria speciale; 
      oppure 
      .2.1 nel caso in  cui  attraversino  un  locale  macchine,  una
cucina, un locale per autoveicoli, un locale da  carico  ro-ro  o  un
locale di categoria speciale,  devono  essere  costruite  in  acciaio
conformemente ai punti .9.2.3.1.1 e .9.2.3.1.2, e 
      .2.2 devono essere coibentate conformemente ai requisiti  della
classe A-60 quando attraversano il locale  macchine,  la  cucina,  il
locale per autoveicoli, il locale da carico  ro-ro  o  il  locale  di
categoria speciale. 
      Gli attraversamenti di divisioni di zone  verticali  principali
devono soddisfare anche le disposizioni del punto .9.2.8. 
    .5 Le condotte di ventilazione  aventi  una  sezione  trasversale
netta eccedente 0,02 m2 che attraversino paratie di classe  B  devono
essere  contornate,  in  corrispondenza   dell'attraversamento,   con
manicotti  di  acciaio  aventi  lunghezza  di   900   mm   suddivisi,
preferibilmente, in 450 mm su ciascun lato della paratia. 
    .6 Tali manicotti possono essere omessi  se  la  condotta  e'  di
acciaio per tutta la suddetta lunghezza. Devono essere adottati tutti
i possibili provvedimenti per far si' che nelle stazioni  di  comando
situate fuori dei locali macchine la ventilazione, la  visibilita'  e
l'assenza di fumo siano assicurate in modo che, in caso di  incendio,
le macchine e le apparecchiature in  esse  contenute  possano  essere
ispezionate e continuino a  funzionare  regolarmente.  Devono  essere
previsti mezzi alternativi e separati  per  la  mandata  di  aria  in
questi locali. Le prese d'aria dei due mezzi di mandata devono essere
disposte in modo che sia ridotto al minimo il rischio  di  immissione
di fumo contemporaneamente dalle due prese d'aria. Tali  disposizioni
possono non essere applicate alle stazioni di  comando  poste  su  un
ponte scoperto, o che si affaccino su un ponte scoperto, o  nel  caso
in cui i mezzi di chiusura locali abbiano un'efficacia equivalente. 
    .7 Le condotte di estrazione dai  fornelli  delle  cucine  devono
essere costituite da divisioni di classe A ove attraversino locali di
alloggio o locali contenenti materiali combustibili. Ogni condotta di
estrazione deve essere provvista di: 
      .1 un filtro del grasso che possa smontarsi facilmente  per  la
pulizia; 
      .2 una serranda tagliafuoco  situata  all'estremita'  inferiore
della condotta; 
      .3  dispositivi  azionabili  dall'interno  della   cucina   per
arrestare i ventilatori di estrazione; e 
      .4  un  mezzo  fisso  d'estinzione  incendi  all'interno  della
condotta. 
    .8  Quando,  per  necessita',  una   condotta   di   ventilazione
attraversa una divisione di zone verticali  principali,  deve  essere
installata vicino alla paratia una serranda  tagliafuoco  a  chiusura
automatica di sicurezza in caso di avaria (fail-safe). Tale  serranda
deve anche poter essere chiusa con manovra a braccia  da  entrambi  i
lati della divisione. La posizione di manovra deve essere  facilmente
accessibile e marcata con colore rosso riflettente la luce. Il tratto
di condotta situato tra la divisione e la  serranda  deve  essere  in
acciaio o in altro materiale equivalente e deve  avere  eventualmente
un grado di coibentazione conforme  alle  disposizioni  della  regola
II-2/A/12.1. La serranda deve essere munita, almeno  sul  lato  della
paratia, di un indicatore ben visibile che mostri se la  serranda  e'
in posizione aperta. 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B: 
    .9 Le prese e gli scarichi principali di tutti  gli  impianti  di
ventilazione devono  poter  essere  chiusi  dall'esterno  dei  locali
ventilati. 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D: 
    .10 Gli impianti di ventilazione meccanica dei locali di alloggio
e di servizio, dei locali da carico, delle stazioni di comando e  dei
locali macchine, devono  poter  essere  arrestati  da  una  posizione
facilmente accessibile all'esterno del locale servito. Tale posizione
non deve rischiare di essere resa inaccessibile in caso  di  incendio
nei locali sopraccitati. I comandi  per  arrestare  gli  impianti  di
ventilazione dei locali macchine devono essere completamente separati
dai comandi per arrestare la ventilazione degli altri locali. 
    .3 NAVI DELLE CLASSI B, C e D, COSTRUITE A PARTIRE DAL 1° GENNAIO
2003: 
    I seguenti  dispositivi  devono  essere  sottoposti  a  prova  in
conformita' al codice delle procedure per le prove antincendio  (Fire
Test Procedures Code) dell'IMO: 
    .1 serrande tagliafuoco con relativi mezzi di azionamento; e 
    .2 condotte che attraversano divisioni di classe A; la prova  non
e' prescritta laddove i manicotti di acciaio siano direttamente uniti
alle condotte di ventilazione mediante flange  rivettate  o  avvitate
oppure mediante saldatura. 
 
10. Finestrini e portellini (R 33) 
 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B: 
    .1 Tutti i finestrini e i portellini sulle paratie dei locali  di
alloggio, di servizio e delle stazioni  di  comando,  eccetto  quelli
oggetto delle disposizioni della regola 7.5, devono essere  costruiti
in modo da salvaguardare i requisiti di resistenza al fuoco del  tipo
di paratie sulle quali sono sistemati. 
    Nelle navi nuove delle classi B, C e D, costruite a  partire  dal
1° gennaio 2003 cio' deve essere stabilito in conformita'  al  codice
delle procedure per le prove antincendio (Fire Test Procedures Code). 
    .2 In deroga alle disposizioni delle tabelle di cui alle regole 4
e 5, tutti i finestrini e i portellini  sulle  paratie  che  separano
locali di alloggio, di servizio e stazioni  di  comando  dall'esterno
devono essere costruiti con intelaiature di acciaio o altro materiale
appropriato. Il vetro deve essere fissato mediante un  telaio  o  una
cornice di metallo. 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e  D  CHE  TRASPORTANO  PIU'  DI  36
PASSEGGERI: 
    .3 I finestrini prospicienti i mezzi collettivi  di  salvataggio,
le zone di imbarco e i punti di riunione, le scale esterne e i  ponti
scoperti utilizzati come percorsi di sfuggita, e i  finestrini  posti
al di sotto dei punti di imbarco su scivoli e zattere di  salvataggio
devono avere un grado di resistenza al fuoco pari a quello  riportato
nelle tabelle della regola 4. Qualora i finestrini  siano  dotati  di
apposite teste spruzzatrici («sprinkler»), i finestrini di classe A-0
possono essere considerati equivalenti. 
    Nelle navi nuove delle CLASSI B, C e D, costruite il  1°  gennaio
2003 o dopo tale data, le  teste  spruzzatrici  automatiche  dedicate
devono essere: 
      .1 teste spruzzatrici dedicate ubicate  sopra  i  finestrini  e
installate in aggiunta agli «sprinkler»  convenzionali  da  soffitto;
oppure 
      .2 teste spruzzatrici convenzionali  da  soffitto  disposte  in
modo tale che il  finestrino  sia  protetto  da  un  tasso  medio  di
applicazione pari ad  almeno  5  l/m2  al  minuto,  ove  la  zona  di
finestrini aggiuntiva  va  considerata  nel  calcolo  della  zona  di
copertura. 
    I finestrini sistemati nella murata della nave al di sotto  delle
zone di imbarco sulle imbarcazioni di  salvataggio  devono  avere  un
grado di resistenza al fuoco almeno pari a quello della classe A-0. 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e  D  CHE  TRASPORTANO  PIU'  DI  36
PASSEGGERI + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B: 
    .4 In deroga ai  requisiti  delle  tabelle  di  cui  alla  regola
II-2/B/5, deve essere prestata particolare attenzione alla resistenza
al fuoco dei finestrini prospicienti  le  zone,  scoperte  o  chiuse,
d'imbarco  delle  imbarcazioni  e  zattere  di  salvataggio  e   alla
resistenza al fuoco dei finestrini situati al di sotto di  tali  zone
in posizione tale  che  una  loro  avaria  durante  un  incendio  non
impedisca la messa a mare delle imbarcazioni o zattere di salvataggio
o l'imbarco sulle stesse. 
 
11. Limitazioni all'uso di materiali combustibili (R 34) 
 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D: 
    .1 Fatta eccezione per i locali da  carico,  i  locali  posta,  i
depositi bagagli e le celle refrigerate dei locali di servizio, tutti
i rivestimenti e relativi sostegni, i  diaframmi  tagliatiraggio,  le
soffittature e  le  coibentazioni  devono  essere  di  materiale  non
combustibile. Paratie e ponti parziali installati per suddividere  un
locale per  utilita'  o  per  abbellimento  artistico  devono  essere
anch'essi di materiale non combustibile. 
    .2 I rivestimenti impermeabilizzanti e gli adesivi adoperati  per
la coibentazione degli impianti di  refrigerazione,  nonche'  per  la
coibentazione  degli  accessori  delle  tubolature,  possono   essere
combustibili, ma la loro quantita' deve essere limitata  quanto  piu'
possibile e le loro superfici esposte devono  avere  resistenza  alla
propagazione della fiamma secondo quanto stabilito per  le  procedure
di prova dalla risoluzione IMO A.653 (16). 
    NAVI DELLE CLASSI B, C e D, COSTRUITE A PARTIRE  DAL  1°  GENNAIO
2003: 
    Il seguente punto .2a sostituisce il punto .2: 
      .2a I rivestimenti impermeabilizzanti e gli  adesivi  adoperati
per la coibentazione degli impianti di refrigerazione, nonche' per la
coibentazione  degli  accessori  delle  tubolature,  possono   essere
combustibili, ma la loro quantita' deve essere limitata  quanto  piu'
possibile e le loro superfici  esposte  devono  avere  proprieta'  di
limitata propagazione della fiamma. 
    .3 Le seguenti superfici devono possedere  la  caratteristica  di
limitata attitudine a propagare la fiamma: 
      .1 superfici esposte dei corridoi e  dei  cofani  scale,  delle
paratie e dei rivestimenti  delle  delimitazioni  perimetrali  e  dei
soffitti in tutti i locali di alloggio e di servizio e  in  tutte  le
stazioni di comando; 
      .2 superfici di spazi nascosti o inaccessibili  nei  locali  di
alloggio e di servizio e nelle stazioni di comando. 
    .4 Il  volume  totale  di  rifiniture  superficiali,  modanature,
decorazioni e impiallacciature combustibili in  qualsiasi  locale  di
alloggio e di servizio non deve superare  il  volume  equivalente  di
un'impiallacciatura  di  2,5  mm  che  eventualmente  ricoprisse   la
superficie complessiva delle pareti e del soffitto. I mobili  fissati
ai rivestimenti, alle paratie o ai ponti non  devono  essere  inclusi
nel calcolo del volume totale di materiali combustibili. 
    Nel caso di navi provviste di impianto automatico  a  «sprinkler»
conforme alle disposizioni della regola II2-A/8,  detto  volume  puo'
includere materiali combustibili  impiegati  per  l'installazione  di
divisioni di classe C. 
    .5  Le  impiallacciature  utilizzate  sulle   superfici   e   sui
rivestimenti di cui al punto .3 devono avere un potere calorifico non
superiore a 45 MJ/m2 della superficie di materiale avente lo spessore
scelto. 
    .6  L'arredamento  dei  cofani  delle  scale   deve   comprendere
unicamente elementi per sedersi. Tale arredamento deve essere fisso e
limitato a sei elementi per ciascun cofano di scala di ciascun ponte,
deve essere a limitato rischio d'incendio e non deve  restringere  il
percorso di sfuggita dei passeggeri. L'amministrazione dello Stato di
bandiera puo' consentire la sistemazione di  ulteriori  elementi  per
sedersi nell'area di raccolta principale dentro un  cofano  di  scala
purche' essi siano inamovibili, di materiale non combustibile  e  non
restringano il percorso di sfuggita dei passeggeri.  Non  e'  ammesso
arredamento nei corridoi dei locali per passeggeri e per l'equipaggio
che costituiscono percorsi di sfuggita nella  zona  cabine.  Inoltre,
possono essere consentiti  depositi  di  materiale  non  combustibile
adibiti a deposito  per  dotazioni  di  sicurezza,  prescritti  dalle
regole. Le macchine distributrici di  acqua  e  di  ghiaccio  possono
essere sistemate nei corridoi purche' siano fisse e  non  restringano
l'ampiezza  dei  percorsi  di  sfuggita.  Cio'  vale  anche  per   le
composizioni floreali e per le piante  ornamentali,  statue  o  altri
oggetti d'arte come dipinti e arazzi lungo i corridoi e le scale. 
    .7 Pitture, vernici e altre  rifiniture  applicate  su  superfici
interne  esposte  non  devono  essere  tali  da  produrre   quantita'
eccessive di fumo e di prodotti tossici. 
    NAVI DELLE CLASSI B, C e D, COSTRUITE A PARTIRE  DAL  1°  GENNAIO
2003: 
    Il seguente punto .7a sostituisce il punto .7: 
      .7a Pitture, vernici e altre rifiniture applicate su  superfici
interne  esposte  non  devono  essere  tali  da  produrre   quantita'
eccessive di fumo e di prodotti tossici, secondo quanto stabilito dal
codice delle procedure per le prove antincendio (Fire Test Procedures
Code) dell'IMO. 
    .8 I sottofondi di rivestimento dei ponti, applicati  nei  locali
di alloggio e di servizio e nelle stazioni di comando, devono  essere
di materiale approvato non facilmente  infiammabile,  secondo  quanto
stabilito per le prove del fuoco di cui alla  risoluzione  IMO  A.687
(17), che non dia  luogo  a  rischi  di  tossicita'  o  esplosione  a
temperature elevate. 
    NAVI DELLE CLASSI B, C e D, COSTRUITE A PARTIRE  DAL  1°  GENNAIO
2003: 
    Il seguente punto .8a sostituisce il punto .8: 
      .8a I sottofondi di rivestimento dei ponti,  se  applicati  nei
locali di alloggio e di servizio e nelle stazioni di comando,  devono
essere di materiale approvato non facilmente infiammabile e  che  non
presenti rischi di tossicita' o  esplosione  a  temperature  elevate,
secondo quanto stabilito dal codice  per  le  procedure  delle  prove
antincendio (Fire Test Procedure Code) dell'IMO. 
 
12. Particolari di costruzione (R 35) 
 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B: 
    Nei locali di alloggio e di servizio, nelle stazioni di  comando,
nei corridoi e nelle scale: 
    .1 gli spazi d'aria racchiusi dietro soffittature, pannellature o
rivestimenti  devono  essere  opportunamente  divisi   da   diaframmi
tagliatiraggio, posti a non piu' di 14 metri l'uno dall'altro; 
    .2 in senso  verticale,  detti  spazi,  compresi  quelli  che  si
trovano dietro i rivestimenti di scale, cofani  ecc.,  devono  essere
chiusi ad ogni ponte. 
 
13. Impianti  fissi  di  rilevazione  e  segnalazione  di  incendi  e
impianti automatici a «Sprinkler» con rilevazione e  segnalazione  di
incendi (R 14) (R 36) 
 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D: 
    .1 Sulle navi che trasportano fino a 36 passeggeri e  sulle  navi
di lunghezza inferiore ai 24 metri, deve essere  installato  in  ogni
parte di ciascuna zona separata, sia verticale  sia  orizzontale,  in
tutti i locali di alloggio e di servizio e nelle stazioni di comando,
fatta eccezione per  i  locali  che  non  presentano  un  sostanziale
rischio di incendio, quali spazi vuoti, locali igienici ecc., uno dei
seguenti impianti: 
      .1 un impianto fisso con rilevazione e segnalazione di  incendi
di tipo approvato e conforme  ai  requisiti  della  regola  II-2/A/9,
installato e realizzato in modo da rivelare la presenza di incendi in
detti locali; tuttavia, nelle navi nuove  delle  classi  B,  C  e  D,
costruite a partire dal 1° gennaio 2003 l'impianto deve  rilevare  la
presenza di fumo nei corridoi, nelle scale e nei percorsi di sfuggita
all'interno dei locali di alloggio; oppure 
      .2 un impianto  automatico  a  «sprinkler»  con  rilevazione  e
segnalazione di incendi, di tipo approvato  e  conforme  alla  regola
II-2/A/8, o  alle  linee  guida  dell'IMO  per  impianti  «sprinkler»
equivalenti approvati,  di  cui  alla  risoluzione  IMO  A.800  (19),
installato e realizzato in modo da proteggere i  suddetti  locali  e,
inoltre, un impianto fisso di rilevazione e segnalazione di  incendi,
di  tipo  approvato,  rispondente  alle  disposizioni  della   regola
II-2/A/9, installato e realizzato in modo da rivelare la presenza  di
fumo nei corridoi, nelle scale e nei  percorsi  di  sfuggita  situati
dentro i locali alloggio. 
    .2 Le navi che trasportano piu' di 36 passeggeri, eccetto le navi
di lunghezza inferiore a 24 metri, devono essere dotate dei  seguenti
impianti. 
    Un  impianto  automatico  a   «sprinkler»   con   rilevazione   e
segnalazione di incendi, di tipo approvato e  conforme  ai  requisiti
della regola II-2/A/8 o alle linee guida  dell'IMO  per  un  impianto
«sprinkler» equivalente approvato secondo la  risoluzione  IMO  A.800
(19), in tutti i locali di servizio,  le  stazioni  di  comando  e  i
locali di alloggio, inclusi corridoi e scale. 
    In alternativa, nelle stazioni di comando  in  cui  l'acqua  puo'
provocare danni ad apparecchiature essenziali, puo' essere  sistemato
un impianto fisso di estinzione incendi approvato di altro tipo. 
    Deve  essere  installato  un  impianto  fisso  di  rilevazione  e
segnalazione di incendi di tipo approvato, conforme alle disposizioni
della regola II-2/A/9, installato e realizzato in modo da rivelare la
presenza di fumo nei locali di servizio, nelle stazioni di comando  e
nei locali di alloggio, compresi i corridoi e le scale. I  rivelatori
di fumo possono non essere  installati  nei  bagni  privati  e  nelle
cucine. 
    I locali a rischio minimo o nullo di incendio,  quali  gli  spazi
vuoti, i servizi  igienici  pubblici,  locali  CO2  e  locali  simili
possono essere sprovvisti di un impianto automatico a «sprinkler», di
un impianto fisso di rilevazione e segnalazione di incendi. 
    .3 Nei locali macchine periodicamente non presidiati, deve essere
installato un impianto fisso di rilevazione e segnalazione di incendi
di tipo approvato, in base alle pertinenti disposizioni della  regola
II-2/A/9. 
    Il progetto di tale impianto e il posizionamento degli avvisatori
automatici devono essere tali da segnalare prontamente lo sviluppo di
un incendio in una qualunque parte di  detti  locali,  nelle  normali
condizioni di funzionamento delle macchine e di variazione dei regimi
di ventilazione, prescritti  dalla  possibile  gamma  di  temperature
ambiente. Non sono ammessi impianti  di  rilevazione  che  utilizzano
solo avvisatori termici, eccetto che per i locali di altezza limitata
e i casi in cui il loro uso e' particolarmente  indicato.  L'impianto
di rilevazione deve attivare un segnale di allarme ottico e  acustico
distinto dai segnali di allarme di qualunque altro impianto  che  non
segnali  incendi,  in  un  numero  sufficiente  di  punti,  tale   da
assicurare che i segnali siano uditi e notati  in  plancia  e  da  un
ufficiale di macchina responsabile. 
    Quando la plancia non e' presidiata, l'allarme deve  suonare  nel
punto in cui presta servizio il membro dell'equipaggio responsabile. 
    Dopo l'installazione, l'impianto deve  essere  provato  in  varie
condizioni di funzionamento delle macchine e della ventilazione. 
    NAVI DELLE CLASSI B, C e D, COSTRUITE A  PARTIRE  DAL  1  GENNAIO
2018: 
    .4 Deve essere installato un  impianto  fisso  di  rilevazione  e
segnalazione  di  incendi  di  tipo  omologato  in  conformita'  alle
pertinenti disposizioni della regola II-2/A/9, nei locali macchine in
cui: 
      .4.1 e' stata approvata l'installazione di impianti  automatici
e controllati a distanza in sostituzione del presidio permanente  dei
locali; nonche' 
      .4.2  le  macchine  di  propulsione  principale  e  ausiliaria,
comprese le sorgenti principali di energia elettrica, sono  provviste
in vario grado di comandi  automatici  o  a  distanza  e  sono  sotto
costante sorveglianza da una sala comandi presidiata. 
    .5 Deve essere installato un  impianto  fisso  di  rilevazione  e
segnalazione di  incendi  di  tipo  approvato,  in  conformita'  alle
pertinenti disposizioni della regola II-2/A/9, nei locali chiusi  che
ospitano inceneritori. 
    .6 Per quanto  riguarda  gli  impianti  fissi  di  rilevazione  e
segnalazione di incendi prescritti dalle regole II-2/B/13.4  e  13.5,
si applicano le seguenti disposizioni: 
    Il progetto di tale impianto e il posizionamento degli avvisatori
automatici devono essere tali da segnalare prontamente lo sviluppo di
un incendio in una qualunque parte di  detti  locali,  nelle  normali
condizioni di funzionamento delle macchine e di variazione dei regimi
di ventilazione  prescritti  dalla  possibile  gamma  di  temperature
ambiente. Non sono ammessi impianti  di  rilevazione  che  utilizzano
solo avvisatori termici, eccetto che per i locali di altezza limitata
e i casi in cui il loro uso e' particolarmente  indicato.  L'impianto
di rilevazione deve attivare un segnale di allarme ottico e  acustico
distinto dai segnali di allarme di qualunque altro impianto  che  non
segnali  incendi,  in  un  numero  sufficiente  di  punti,  tale   da
assicurare che i segnali siano uditi e notati  in  plancia  e  da  un
ufficiale di macchina responsabile. 
    Quando la plancia non e' presidiata, l'allarme deve  suonare  nel
punto in cui presta servizio il membro dell'equipaggio responsabile. 
    Dopo l'installazione, l'impianto deve  essere  provato  in  varie
condizioni di funzionamento delle macchine e di ventilazione. 
 
14. Protezione dei locali di categoria speciale (R 37) 
 
    .1 Disposizioni  applicabili  ai  locali  di  categoria  speciale
situati al di sopra o al di sotto del ponte delle paratie 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE  B
CHE TRASPORTANO PIU' DI 36 PASSEGGERI: 
      .1 Generalita' 
        .1 Il principio fondamentale su cui si basano le disposizioni
della presente regola e' che, non essendo realizzabile nei locali  di
categoria  speciale  la  normale  suddivisione  in   zone   verticali
principali, deve essere conseguita un'equivalente protezione in  tali
locali basandosi su un concetto di zona  orizzontale  e  mediante  la
prescrizione di un efficiente impianto fisso di  estinzione  incendi.
Secondo tale concetto, una zona orizzontale puo' comprendere, ai fini
della presente regola, locali di categoria speciale situati  su  piu'
di un ponte, a condizione che l'altezza libera totale per  i  veicoli
non sia superiore a 10 metri. 
        .2 Le disposizioni delle regole II-2/A/12, II-2/B/7, II-2/B/9
e II-2/B/9a, volte a preservare l'integrita'  delle  zone  verticali,
devono  ugualmente  applicarsi  ai   ponti   e   alle   paratie   che
costituiscono le delimitazioni che separano le zone orizzontali l'una
dall'altra e dal resto della nave. 
      .2 Protezione strutturale 
        .1 Nelle navi nuove che trasportano piu' di 36 passeggeri, le
paratie e i ponti che delimitano locali di categoria speciale  devono
essere coibentati con grado di resistenza al fuoco  di  classe  A-60.
Tuttavia, laddove un ponte  scoperto  quale  [definito  nella  regola
II-2/B/4.2.2(5)], un locale igienico e locale simile quale  [definito
nella regola II2/ B/4.2.2(9)] o una cassa, compresa una cassa per  il
combustibile liquido, uno spazio  vuoto  o  un  locale  per  macchine
ausiliarie a rischio minimo o nullo di incendio quale [definito nella
regola II- 2/B/4.2.2(10)], si trovi su un lato  della  divisione,  la
classe puo' essere ridotta alla classe A-0. 
        Laddove le casse per l'olio combustibile  si  trovino  al  di
sotto di un locale di categoria speciale, la resistenza al fuoco  del
ponte tra questi due locali puo' essere ridotta alla classe A-0. 
        .2 Nelle navi nuove costruite prima del 1° gennaio  2018  che
trasportano fino a 36 passeggeri, e nelle navi esistenti di classe  B
che trasportano piu' di  36  passeggeri,  le  paratie  delimitanti  i
locali di categoria speciale devono essere coibentate come prescritto
per i locali  di  categoria  (11)  nella  tabella  5.1  della  regola
II-2/B/5 e le delimitazioni orizzontali devono essere coibentate come
prescritto per i locali di categoria (11)  nella  tabella  5.2  della
regola II-2/B/5. Nelle navi costruite a partire dal 1°  gennaio  2018
che trasportano fino a 36 passeggeri, le paratie delimitanti i locali
di categoria speciale devono essere coibentate come prescritto per  i
locali di categoria (11) nella tabella 5.1a della regola  II-2/B/5  e
le delimitazioni orizzontali devono essere coibentate come prescritto
per i locali di  categoria  (11)  nella  tabella  5.2a  della  regola
II-2/B/5. 
        .3 In plancia devono essere installati indicatori che  devono
segnalare la chiusura di qualsiasi porta tagliafuoco che immette  nei
locali di categoria speciale. 
        Le porte di accesso ai locali di  categoria  speciale  devono
essere costruite in modo da  non  poter  essere  lasciate  aperte  in
permanenza e devono restare chiuse in navigazione. 
      .3 Impianti fissi di estinzione incendi 
      Ciascun locale di categoria speciale deve essere dotato  di  un
impianto fisso ad acqua spruzzata sotto pressione di tipo approvato a
comando manuale, che deve proteggere tutte le parti di tutti i  ponti
e di tutte le piattaforme veicoli di quel locale. 
      Nelle navi nuove delle classi B, C e D, costruite il 1° gennaio
2003 o dopo tale data, tali impianti ad acqua spruzzata devono avere: 
        .1 un manometro sul collettore valvole; 
        .2 chiara segnalazione su  ciascuna  valvola  del  collettore
indicante i locali serviti; 
        .3 istruzioni per la manutenzione e l'azionamento nel  locale
valvole; e 
        .4 un numero sufficiente di valvole di scarico. 
      L'amministrazione dello Stato di bandiera puo' consentire l'uso
di qualsiasi altro  impianto  di  estinzione  incendi  fisso  che,  a
seguito  di  collaudi  completi,  nelle  condizioni  simulate  di  un
incendio con sversamento di combustibile in un  locale  di  categoria
speciale abbia dimostrato almeno la stessa efficacia nel  controllare
incendi che possono verificarsi in quel locale. Tale  impianto  fisso
ad acqua spruzzata sotto pressione o  altro  impianto  di  estinzione
equivalente deve essere conforme a quanto disposto nella  risoluzione
A.123 (V). dell'IMO,  tenendo  conto  della  circolare  MSC/Circ.1272
dell'IMO   (Guidelines   when   approving   alternative   water-based
fire-fighting systems for use in special category spaces). 
      .4 Servizio di ronda e rilevazione 
        .1 Nei locali di categoria speciale deve essere mantenuto  un
efficiente servizio  di  ronda.  In  qualsiasi  locale  di  categoria
speciale nel quale non sia previsto un  servizio  continuo  di  ronda
antincendio per l'intera durata del viaggio, si  deve  installare  un
impianto fisso di rilevazione e  segnalazione  di  incendi,  di  tipo
approvato,  conforme  alle  disposizioni   della   regola   II-2/A/9.
L'impianto fisso  di  rilevazione  di  incendi  deve  poter  rivelare
rapidamente ogni principio di incendio. L'ubicazione degli avvisatori
automatici e la distanza tra gli  stessi  devono  essere  determinate
tenendo conto degli effetti della ventilazione  e  di  altri  fattori
connessi. 
        Nelle navi nuove delle classi B, C e D, costruite  a  partire
dal 1° gennaio 2003,  dopo  l'installazione  l'impianto  deve  essere
sottoposto a prova in normali condizioni di ventilazione e deve avere
un tempo di risposta complessivo soddisfacente per  l'amministrazione
dello Stato di bandiera. 
        .2 Nei locali di categoria speciale devono  essere  sistemati
in numero sufficiente avvisatori di incendio a comando  manuale;  uno
di questi deve essere posizionato vicino a ogni singola uscita. 
        Nelle navi nuove delle classi B, C e D, costruite  a  partire
dal 1° gennaio 2003, gli  avvisatori  d'incendio  a  comando  manuale
devono essere posizionati in modo che nessun punto dei  locali  disti
piu' di 20 metri da uno di tali avvisatori. 
      .5 Dispositivi portatili di estinzione incendi 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D COSTRUITE  ANTERIORMENTE  AL  1°
GENNAIO 2003 E NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B: 
        .5a In ogni locale di categoria speciale deve esservi  quanto
segue: 
          .1 almeno tre nebulizzatori d'acqua; 
          .2  un  apparecchio  schiumogeno  portatile  conforme  alle
disposizioni della regola  II-2/A/6.2;  sulla  nave  devono  comunque
esservi almeno due di tali apparecchi per l'uso in detti locali; e 
          .3 almeno un estintore portatile, sistemato in  prossimita'
di ogni accesso ai locali di categoria speciale. 
    NAVI DELLE CLASSI B, C e D, COSTRUITE A PARTIRE  DAL  1°  GENNAIO
2003: 
        .5b  Al  livello  di  ciascun  ponte  in  ciascuna  stiva   o
compartimento in cui sono trasportati veicoli, a non piu' di 20 metri
di distanza l'uno dall'altro su entrambi i lati  del  locale,  devono
essere sistemati estintori portatili. Almeno un estintore  portatile,
sistemato in prossimita' di  ogni  accesso  ai  locali  di  categoria
speciale. 
        Inoltre, nei  locali  di  categoria  speciale  devono  essere
forniti i seguenti mezzi per l'estinzione degli incendi: 
          .1 almeno tre nebulizzatori d'acqua; e 
          .2  un  apparecchio  schiumogeno  portatile  conforme  alle
disposizioni del codice dei sistemi antincendio (Fire Safety  Systems
Code);  sulla  nave  devono  comunque  esservi  almeno  due  di  tali
apparecchi per l'uso in detti locali ro-ro. 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B: 
      .6 Impianto di ventilazione 
        .1 I locali di categoria speciale devono essere provvisti  di
un  efficace  impianto  di  ventilazione  meccanica   sufficiente   a
effettuare almeno 10  ricambi  d'aria  all'ora.  Tale  impianto  deve
essere completamente indipendente da altri impianti di ventilazione e
deve essere sempre in  funzione  quando  in  detti  locali  vi  siano
autoveicoli. Il numero di ricambi d'aria deve essere portato a almeno
20 unita' durante le fasi di imbarco e sbarco degli autoveicoli. 
        I locali di categoria  speciale  che  possono  essere  chiusi
ermeticamente  devono  avere  ciascuno   condotte   di   ventilazione
separate. L'impianto deve poter essere comandato da una posizione  al
di fuori di tali locali. 
        .2 La ventilazione del locale deve essere realizzata in  modo
da prevenire stratificazioni d'aria e formazione di sacche d'aria. 
        .3 Devono esservi dispositivi che segnalino in  plancia  ogni
interruzione o riduzione della capacita' di ventilazione prescritta. 
        .4 Si  devono  predisporre  sistemazioni  che  permettano  il
rapido   arresto   dell'impianto   di   ventilazione   e   l'efficace
intercettazione delle condotte in caso  di  incendio,  tenendo  conto
delle condizioni meteomarine. 
        .5 Le condotte di ventilazione, comprese le serrande,  devono
essere di acciaio e sistemate  a  soddisfazione  dell'amministrazione
dello Stato di bandiera. 
        Nelle navi nuove delle classi B, C e D  costruite  a  partire
dal 1° gennaio 2003, le condotte di ventilazione che attraversano  le
zone orizzontali o  i  locali  macchine  devono  essere  condotte  in
acciaio di classe A-60 costruite in base alle regole II-2/B/9.2.3.1.1
e II- 2/B/9.2.3.1.2. 
    .2 Disposizioni supplementari applicabili soltanto ai  locali  di
categoria speciale situati al di sopra del ponte delle paratie 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D: 
      .1.1 Ombrinali 
      Considerata la notevole  perdita  di  stabilita'  che  potrebbe
derivare dall'accumulo di grandi quantita' d'acqua sul  ponte  o  sui
ponti a seguito  della  messa  in  funzione  dell'impianto  fisso  di
estinzione  ad  acqua  spruzzata  sotto  pressione,   devono   essere
installati ombrinali atti  a  scaricare  l'acqua  di  detto  impianto
rapidamente e direttamente fuori bordo. 
      NAVI RO-RO DA PASSEGGERI NUOVE DELLE CLASSI B,  C e  D  +  NAVI
RO-RO DA PASSEGGERI ESISTENTI DELLA CLASSE B: 
      .1.2 Scarichi 
        .1.2.1 Le valvole  di  scarico  degli  ombrinali,  munite  di
dispositivo di chiusura diretta manovrabile dall'alto del ponte delle
paratie, in base alle disposizioni della  convenzione  internazionale
sul bordo  libero  in  vigore,  devono  rimanere  aperte  durante  la
navigazione. 
        .1.2.2 Ogni manovra delle valvole di cui al punto .1.2.1 deve
essere annotata nel giornale di bordo. 
      NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D: 
      .2 Precauzioni contro l'ignizione di vapori infiammabili 
      .1  Le  apparecchiature  che  possono  costituire  sorgenti  di
ignizione di  vapori  infiammabili,  in  particolare  apparecchiature
elettriche e cavi elettrici, devono essere installate almeno  450  mm
al di sopra di ogni eventuale ponte  o  piattaforma  su  cui  vengono
trasportati autoveicoli e su cui si  possa  prevedere  l'accumulo  di
miscele esplosive, a eccezione delle piattaforme dotate  di  aperture
di dimensioni sufficienti a permettere lo scarico verso il  basso  di
vapori di benzina. Le apparecchiature elettriche installate a piu' di
450 mm al di sopra del ponte o della  piattaforma  devono  essere  di
tipo racchiuso e protetto in  modo  da  impedire  la  fuoriuscita  di
scintille.  Tuttavia,  qualora  sia  necessaria  l'installazione   di
apparecchiature e cavi elettrici ad un'altezza inferiore a 450 mm  al
di sopra del ponte o della piattaforma, ai fini del sicuro  esercizio
della nave, tali apparecchiature  e  cavi  elettrici  possono  essere
installati a condizione che siano di un tipo approvato per  l'uso  in
miscele esplosive di benzina e aria. 
      .2 Le apparecchiature e i cavi elettrici installati in condotte
di estrazione d'aria devono essere di tipo  approvato  per  l'uso  in
miscele esplosive di benzina ed aria e lo scarico da ogni condotta di
estrazione d'aria deve essere situato  in  una  posizione  sicura  in
relazione ad altre possibili sorgenti di ignizione. 
    .3 Disposizioni supplementari applicabili soltanto ai  locali  di
categoria speciale situati al di sotto del ponte delle paratie 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D: 
      .1 Esaurimento e prosciugamento delle sentine 
      Considerata la notevole  perdita  di  stabilita'  che  potrebbe
derivare dall'accumulo di grandi quantita' d'acqua sul  ponte  o  sul
cielo della cassa a seguito della  messa  in  funzione  dell'impianto
fisso   di   estinzione   ad   acqua   spruzzata   sotto   pressione,
l'amministrazione   dello   Stato   di   bandiera   puo'   richiedere
l'installazione di  mezzi  di  esaurimento  e  di  prosciugamento  in
aggiunta alle disposizioni della regola II-1/C/3. 
      Nelle navi nuove delle classi B, C e D costruite a partire  dal
gennaio 2003, l'impianto di prosciugamento deve essere  in  grado  di
rimuovere non meno del 125% della capacita' combinata di entrambe  le
pompe dell'impianto di estinzione ad acqua  spruzzata  e  del  numero
richiesto di manichette  antincendio.  Le  valvole  dell'impianto  di
prosciugamento  devono  essere  azionabili  dall'esterno  del  locale
protetto, da una  posizione  prossima  ai  comandi  dell'impianto  di
estinzione.  I  pozzetti  di  sentina  devono  essere  di   capacita'
sufficiente ed essere sistemati lungo i  fianchi  della  nave  a  una
distanza l'uno dall'altro non superiore a  40  metri  all'interno  di
ciascun compartimento stagno. 
      .2 Precauzioni contro l'ignizione di vapori infiammabili 
        .1 Le eventuali apparecchiature e  i  cavi  elettrici  devono
essere di tipo idoneo all'uso in  miscele  esplosive  di  benzina  ed
aria. Non sono ammesse altre apparecchiature che  possano  costituire
una sorgente di ignizione di vapori infiammabili. 
        .2 Le  apparecchiature  e  i  cavi  elettrici  installati  in
condotte di estrazione d'aria devono essere  di  tipo  approvato  per
l'uso in miscele esplosive di benzina ed aria e lo  scarico  da  ogni
condotta di estrazione d'aria deve essere situato  in  una  posizione
sicura in relazione ad altre possibili sorgenti di ignizione. 
    .4 Aperture permanenti 
    NAVI DELLE CLASSI B, C e D, COSTRUITE A PARTIRE  DAL  1°  GENNAIO
2003: 
    Le aperture permanenti sui fianchi, alle estremita' o  sul  ponte
sovrastante locali di categoria speciale  devono  essere  ubicate  in
modo tale che un incendio nei locali di categoria speciale non  metta
in pericolo le zone di sistemazione e d'imbarco dei mezzi  collettivi
di salvataggio ne' i locali di alloggio, i locali di  servizio  e  le
stazioni di comando nelle sovrastrutture e nelle tughe  al  di  sopra
dei locali di categoria speciale. 
 
15. Servizi di ronda,  impianti  di  rilevazione  e  segnalazione  di
incendi e impianti di informazione pubblica (R 40) 
 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D: 
    .1 Devono  essere  installati  avvisatori  d'incendio  a  comando
manuale, conformi alle disposizioni della regola II-2/A/9. 
    .2 Tutte le navi, quando sono in navigazione o in porto  (eccetto
quando sono fuori  servizio),  devono  essere  sempre  sorvegliate  o
provviste  di  impianti  tali  da  assicurare  che  ogni  allarme  di
principio di  incendio  sia  immediatamente  ricevuto  da  un  membro
dell'equipaggio responsabile. 
    .3 Per  l'adunata  dell'equipaggio,  deve  essere  installato  un
particolare  allarme  azionabile  dalla  plancia  o  dalla   stazione
antincendio. Tale allarme puo' far  parte  dell'impianto  di  allarme
generale della nave, ma deve poter essere azionato  indipendentemente
dall'allarme nei locali per passeggeri. 
    .4 In tutti i locali di alloggio e di servizio, nelle stazioni di
comando e sui ponti scoperti deve essere installato  un  impianto  di
informazione pubblica o altro efficace mezzo di comunicazione. 
    Nelle navi nuove delle classi B, C e D, costruite  il  a  partire
dal 1° gennaio 2003, tale  impianto  di  informazione  pubblica  deve
conformarsi ai requisiti della  regola  SOLAS  III/6.5  e  successive
modifiche. 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B: 
    .5 Nelle navi che trasportano piu' di 36 passeggeri  deve  essere
mantenuto un servizio di ronda efficiente in modo che ogni  principio
di incendio possa essere prontamente rivelato.  Ogni  componente  del
servizio di ronda deve avere familiarita' con le  sistemazioni  della
nave, come pure con la posizione  e  il  funzionamento  di  qualsiasi
apparecchiatura  che  gli/le  possa  essere  richiesto  di  azionare.
Ciascun componente del  servizio  di  ronda  deve  essere  dotato  di
apparecchio ricetrasmittente portatile. 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D: 
    .6 Le navi che trasportano piu' di 36 passeggeri devono avere gli
allarmi di rilevazione per gli impianti prescritti alla  regola  13.2
centralizzati  in  una  stazione  centrale  di   comando   presidiata
permanentemente. Inoltre, i comandi per la chiusura a distanza  delle
porte tagliafuoco e  per  l'arresto  dei  ventilatori  devono  essere
centralizzati nella stessa  posizione.  I  ventilatori  devono  poter
essere riattivati dall'equipaggio dalla stazione di comando  centrale
presidiata permanentemente. I  pannelli  di  comando  della  stazione
centrale di comando devono poter indicare l'apertura  o  la  chiusura
delle porte tagliafuoco, la posizione  «on-off»  degli  avvisatori  e
degli allarmi di incendio e le posizioni di marcia o di  arresto  dei
ventilatori. Il  pannello  di  comando  deve  essere  permanentemente
alimentato  da  energia  e  deve  potersi  commutare  automaticamente
all'alimentazione   di   riserva    nel    caso    di    interruzione
dell'alimentazione  normale.  Il  pannello  di  comando  deve  essere
alimentato dalla sorgente principale di  energia  elettrica  e  dalla
sorgente di emergenza di energia elettrica definita dalla regola  II-
1/D/3, a meno che non siano ammesse altre sistemazioni  dalle  regole
applicabili. 
    .7 Il pannello di comando  deve  essere  progettato  in  modo  da
rispondere al principio di sicurezza in caso di  avaria  (fail-safe);
per esempio, l'apertura del circuito di un avvisatore deve dar  luogo
a una condizione di allarme. 
 
16. Miglioramento delle navi esistenti di classe  B  che  trasportano
piu' di 36 passeggeri (R 41-1) 
 
    .1 Oltre che alle disposizioni per le navi esistenti di classe  B
di cui al presente capitolo II-2, le navi esistenti di classe  B  che
trasportano piu' di 36 passeggeri devono  conformarsi  alle  seguenti
disposizioni. 
      .1 Tutti i locali di alloggio e di  servizio,  i  cofani  delle
scale e  i  corridoi  devono  essere  provvisti  di  un  impianto  di
rilevazione e segnalazione di  incendi  a  fumo  di  tipo  approvato,
conforme alle disposizioni della regola II-2/A/9. Non  e'  necessario
che tale impianto sia sistemato nei bagni  privati  e  nei  locali  a
rischio minimo o nullo di incendio, come spazi vuoti e simili.  Nelle
cucine devono essere installati  avvisatori  automatici  di  incendio
termici anziche' a fumo. 
      .2 Avvisatori  automatici  a  fumo  collegati  all'impianto  di
rilevazione e segnalazione di incendi devono essere  sistemati  anche
sulle soffittature delle scale e dei corridoi nelle aree  in  cui  le
soffittature sono di materiale combustibile. 
      .3.1 Le porte tagliafuoco a cerniera dei  cofani  delle  scale,
delle paratie delle zone verticali principali e  delle  delimitazioni
delle cucine, tenute  di  norma  aperte,  devono  essere  a  chiusura
automatica e azionabili da una stazione centrale di comando e da  una
posizione presso la porta. 
      .3.2 Un pannello deve essere situato in una  stazione  centrale
di comando  presidiata  permanentemente  per  indicare  se  le  porte
tagliafuoco  dei  cofani  delle  scale,  delle  paratie  delle   zone
verticali principali e delle delimitazioni delle cucine, sono chiuse. 
      .3.3 Le condotte di estrazione  che  fuoriescono  dalle  cucine
nelle quali e' probabile l'accumulo  di  grasso  e  che  attraversano
locali di alloggio o locali contenenti materiali combustibili  devono
essere  costruite  di  divisioni  di  classe  A.  Ogni  condotta   di
estrazione deve essere provvista di: Ogni condotta di estrazione deve
essere provvista di: 
        .1 un filtro del grasso che si possa smontare facilmente  per
la pulizia, a meno che non venga installato un sistema alternativo di
rimozione del grasso; 
        .2 una serranda tagliafuoco situata all'estremita'  inferiore
della condotta; 
        .3  dispositivi  azionabili  dall'interno  della  cucina  per
arrestare i ventilatori di estrazione; 
        .4 un mezzo fisso per spegnere un incendio all'interno  della
condotta; e 
        .5  portelli  per  ispezione  e  per  pulizia  opportunamente
ubicati. 
      .3.4 Entro il perimetro dei cofani  delle  scale  sono  ammessi
soltanto servizi igienici pubblici, ascensori, depositi di  materiale
non combustibile adibiti a deposito per dispositivi  di  sicurezza  e
banchi informazioni. Gli altri locali  esistenti,  situati  dentro  i
cofani delle scale: 
        .1  devono  essere  vuoti,  permanentemente  chiusi   e   con
l'impianto elettrico sconnesso; oppure 
        .2 devono essere separati dal cofano delle scale per mezzo di
divisioni di classe A conformemente alla regola II-2/B/5. Tali locali
possono avere accesso diretto ai cofani delle scale tramite porte  di
classe A conformemente alla regola II-2/B/5, e a condizione che siano
protetti da un impianto a «sprinkler». Tuttavia le cabine non  devono
avere accesso diretto al cofano delle scale. 
      .3.5 Locali diversi  dai  locali  pubblici,  corridoi,  servizi
igienici  pubblici,  locali  di  categoria  speciale,   altre   scale
prescritte dalla regola  II-2/B/6.1.5,  ponti  scoperti  e  i  locali
citati al punto .3.4.2, non devono avere accesso  diretto  ai  cofani
delle scale. 
      .3.6 I locali macchine della  categoria  (10)  descritti  nella
regola II-2/B/4 e i retrouffici adibiti a  banchi  informazioni,  che
danno direttamente  sul  cofano  delle  scale,  possono  permanere  a
condizione che siano protetti da avvisatori automatici di incendio  a
fumo e che i retrouffici adibiti a banchi di informazioni  contengano
soltanto arredamento a limitato rischio di incendio. 
      .3.7 Oltre  all'illuminazione  di  emergenza  prescritta  dalle
regole II-1/D/3 e III/5.3, i mezzi di sfuggita, comprese le  scale  e
le uscite, devono essere segnalati da luci o strisce  indicatrici  di
materiale fotoluminescente poste a non piu' di  0,3  metri  sopra  il
ponte in tutti i punti del percorso di sfuggita, inclusi gli angoli e
le intersezioni. Detta segnalazione deve consentire ai passeggeri  di
individuare rapidamente tutti i percorsi di sfuggita e le uscite.  Se
e' utilizzata l'illuminazione elettrica, essa deve essere  alimentata
dalla sorgente di  emergenza  di  energia  elettrica  e  deve  essere
predisposta in modo tale che il guasto di  una  singola  lampadina  o
l'interruzione di corrente in una striscia indicatrice non  renda  la
segnalazione inefficace. Inoltre, tutte le indicazioni  dei  percorsi
di sfuggita e dei dispositivi antincendio devono essere di  materiale
fotoluminescente oppure devono essere  illuminati.  L'amministrazione
dello Stato di bandiera deve garantire che detta  illuminazione  o  i
dispositivi fotoluminescenti  siano  stati  esaminati,  collaudati  e
installati conformemente alle linee guida di cui alla risoluzione IMO
A.752 (18) o allo standard ISO 15370-2001. 
      .3.8 Deve essere installato un impianto di allarme generale  di
emergenza. L'allarme  deve  essere  udibile  in  tutti  i  locali  di
alloggio, in tutti i locali di lavoro non saltuario dell'equipaggio e
sui ponti  scoperti  e  il  suo  livello  di  pressione  sonora  deve
soddisfare le disposizioni del (Code on Alarms and Indicators) di cui
alla risoluzione IMO A.686 (17) e successive modifiche. 
      .3.9 In tutti i locali di alloggio e di  servizio,  nei  locali
pubblici, nelle stazioni di comando e sui ponti scoperti deve  essere
installato un impianto di  informazione  pubblica  o  altro  efficace
mezzo di comunicazione. 
      .3.10 L'arredamento dei cofani  delle  scale  deve  comprendere
unicamente elementi per sedersi. Tale arredamento deve essere fisso e
limitato a sei elementi per ciascun cofano di scala di ciascun ponte,
deve essere a limitato rischio d'incendio e non deve  restringere  il
percorso di sfuggita dei passeggeri. L'amministrazione dello Stato di
bandiera puo' consentire la sistemazione di  ulteriori  elementi  per
sedersi nell'area di raccolta principale dentro un  cofano  di  scala
purche' essi siano inamovibili, di materiale non combustibile  e  non
restringano il percorso di sfuggita dei passeggeri.  Non  e'  ammesso
arredamento nei corridoi dei locali per passeggeri e per l'equipaggio
che costituiscono percorsi di sfuggita nella  zona  cabine.  Inoltre,
possono essere consentiti  depositi  di  materiale  non  combustibile
adibiti a deposito  per  dotazioni  di  sicurezza,  prescritti  dalle
regole. 
    .2 Inoltre: 
      .1 Tutte le scale nei locali di alloggio e di  servizio  devono
essere di acciaio, con struttura a telaio, eccetto  il  caso  in  cui
l'amministrazione dello Stato di bandiera autorizzi  l'uso  di  altro
materiale equivalente e devono  essere  racchiuse  con  divisioni  di
classe A, con efficaci mezzi di chiusura per tutte le aperture, salvo
le seguenti eccezioni: 
        .1 non e' necessario che una scala che mette in comunicazione
due soli interponti sia racchiusa in un cofano, purche'  l'integrita'
del ponte sia garantita da adeguate paratie o porte in  uno  dei  due
interponti. Nel caso in cui una scala sia racchiusa in un interponte,
il cofano delle scale deve avere una  resistenza  al  fuoco  conforme
alle tabelle per i ponti della regola II-2/B/5; 
        .2 in un locale pubblico possono essere sistemate scale senza
alcuna protezione purche' esse si trovino  completamente  all'interno
di tale locale. 
      .2 I locali macchine devono essere  provvisti  di  un  impianto
fisso di estinzione incendi conforme alle disposizioni  della  regola
II-2/A/6. 
      .3 Le condotte di ventilazione, che attraversano  divisioni  di
zone verticali principali, devono essere provviste  di  una  serranda
tagliafuoco a chiusura automatica di sicura intercettazione  in  caso
di avaria (fail-safe). Tale serranda deve anche poter  essere  chiusa
con manovra manuale da entrambi i lati della divisione. Inoltre,  una
serranda tagliafuoco a chiusura automatica di sicura  intercettazione
in caso di avaria con chiusura manuale dall'interno del  cofano  deve
essere installata in corrispondenza dell'attraversamento  del  cofano
su tutte le condotte  di  ventilazione  che  servono  sia  locali  di
alloggio e di servizi, sia cofani di scale. Condotte di  ventilazione
che attraversano una divisione di zona principale  tagliafuoco  senza
servire locali su ambo i lati, ovvero che attraversano un  cofano  di
scale senza servire quel cofano,  possono  non  essere  provviste  di
serrande tagliafuoco a condizione che le condotte siano  costruite  e
coibentate a norma della classe A-60 e non abbiano aperture dentro il
cofano della scala o sul collettore di ventilazione dal lato che  non
e' direttamente servito. 
      .4 I locali di categoria speciale devono soddisfare i requisiti
della regola II- 2/B/14. 
      .5 Tutte le porte tagliafuoco dei  cofani  delle  scale,  delle
paratie di zona verticale  principale  e  delle  delimitazioni  della
cucina, tenute normalmente aperte, devono essere  azionabili  da  una
stazione centrale di comando e da una posizione presso la porta. 
      .6 I requisiti di cui al punto  .1.3.7  della  presente  regola
devono essere applicati anche agli alloggi. 
    .3 Entro il 1° ottobre 2005  ovvero  15  anni  dopo  la  data  di
costruzione della nave, se corrispondente ad una data posteriore: 
      .1 i locali di alloggio e di servizio, i cofani delle scale e i
corridoi  devono  essere  provvisti  di  un  impianto  automatico   a
«sprinkler» con rilevazione e segnalazione di incendi, conforme  alla
regola II-2/A/8, o  alle  linee  guida  per  impianti  a  «sprinkler»
equivalenti approvati, di cui alla risoluzione IMO A.800 (19). 
 
17. Prescrizioni  particolari  per  le  navi  che  trasportano  merci
pericolose (R 41) 
 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D COSTRUITE  ANTERIORMENTE  AL  1°
GENNAIO 2003 E NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B: 
    I requisiti della regola SOLAS II-2/54, quale  in  vigore  al  17
marzo 1998, devono essere applicati,  ove  opportuno,  alle  navi  da
passeggeri che trasportano merci pericolose. 
    NAVI DELLE CLASSI B, C e D, COSTRUITE A PARTIRE  DAL  1°  GENNAIO
2003: 
    I requisiti della regola 19 della parte G del  capitolo  II-2  di
SOLAS, con le modifiche apportate a decorrere dal  1°  gennaio  2003,
devono essere applicati, come appropriato, alle  navi  da  passeggeri
che trasportano merci pericolose. 
 
18. Requisiti speciali per le strutture per elicotteri 
 
    NAVI DELLE CLASSI B, C e D, COSTRUITE A PARTIRE  DAL  1°  GENNAIO
2003: 
    Le navi dotate di eliponti devono essere  conformi  ai  requisiti
della regola 18 della parte G del capitolo  II-2  di  SOLAS,  con  le
modifiche apportate a decorrere dal 1° gennaio 2003. 
 
                            CAPITOLO III 
 
                        MEZZI DI SALVATAGGIO 
 
1. Definizioni (R 3) 
 
    NAVI NUOVE ED ESISTENTI DELLE CLASSI B, C e D: 
    .1 Ai fini del presente capitolo, si applicano, se non altrimenti
disposto le definizioni di cui alla regola SOLAS III/3  del  1974,  e
successive modifiche. 
    .2  «Codice  LSA»:  dispositivi  internazionali  di   salvataggio
(International  LIFE-Saving  Appliance)  di  cui   alla   risoluzione
MSC.48(66) dell'IMO e successive modifiche. 
 
2. Mezzi di comunicazione, mezzi collettivi di salvataggio e battelli
di emergenza, mezzi individuali di salvataggio (R 6 + 7 + 18 +  21  +
22) 
 
    NAVI NUOVE ED ESISTENTI DELLE CLASSI B, C e D: 
    .1 Ogni nave deve essere provvista almeno degli apparecchi  radio
per  mezzi  di  salvataggio,  dei  radar   transponder,   dei   mezzi
individuali di salvataggio, dei mezzi  collettivi  di  salvataggio  e
battelli di emergenza, dei segnali  di  soccorso  e  dei  dispositivi
lanciasagole specificati nella  tabella  seguente  e  nelle  relative
note, in base alla classe della nave. 
    .2  Tutti  i  mezzi   sopraindicati,   compresi   gli   eventuali
dispositivi per la messa a mare, devono essere conformi  alle  regole
del capitolo III dell'allegato alla convenzione SOLAS del 1974  e  al
codice LSA, e successive modifiche, se non  altrimenti  disposto  nei
punti  seguenti.  Se  non   esplicitamente   stabilito   altrove,   i
dispositivi  esistenti  devono  essere   quantomeno   conformi   alle
disposizioni in vigore al momento della loro installazione. 
    3. Inoltre le imbarcazioni di salvataggio di ciascuna nave devono
disporre di almeno tre tute di immersione, (e) inoltre  di  indumenti
di protezione termica ad uso degli occupanti  delle  imbarcazioni  di
salvataggio  non  provvisti  di  tute  di  immersione.  Le  tute   di
immersione e gli indumenti di protezione termica non sono necessari: 
      .1 per le persone  sistemate  in  imbarcazioni  di  salvataggio
completamente chiuse; oppure 
      .2 qualora la nave operi costantemente in climi caldi,  in  cui
l'amministrazione  ritiene  che  le  protezioni  termiche  non  siano
necessarie, tenendo conto delle raccomandazioni di cui alla circolare
MSC/Circ. 1046 dell'IMO. 
    4.  Le  disposizioni  del  punto  3.1  si  applicano  anche  alle
imbarcazioni di salvataggio  parzialmente  o  totalmente  chiuse  non
conformi ai requisiti delle sezioni 4.5 o 4.6 del codice LSA, purche'
si trovino a bordo di navi costruite anteriormente al 1° luglio 1986. 
    5. Tutti i  componenti  degli  equipaggi  delle  imbarcazioni  di
salvataggio e delle unita' responsabili dell'evacuazione  della  nave
devono disporre di una tuta  di  immersione,  conforme  ai  requisiti
della sezione 2.3 del codice LSA,  o  di  una  tuta  antiesposizione,
conforme ai requisiti della sezione  2.4  del  codice  LSA.  Le  tute
devono essere di taglia adeguata. Qualora la nave operi costantemente
in climi caldi,  in  cui  l'amministrazione  ritiene  che  non  siano
necessarie le protezioni termiche, non e' necessario tenere  a  bordo
gli   indumenti   protettivi   in   parola,   tenendo   conto   delle
raccomandazioni di cui alla circolare MSC/Circ. 1046 dell'IMO. 
    6. Le navi che non  trasportano  imbarcazioni  di  salvataggio  o
battelli  di  emergenza,  per  fini  di  salvataggio,  devono  essere
provviste di almeno una tuta di immersione. Tuttavia, qualora la nave
operi costantemente in climi caldi, in cui l'amministrazione  ritiene
che non siano necessarie le protezioni termiche,  non  e'  necessario
tenere a bordo gli indumenti  protettivi  in  parola,  tenendo  conto
delle raccomandazioni di cui alla circolare MSC/Circ. 1046 dell'IMO. 
    
=====================================================================
|       «Locali       |        B        |      C      |      D      |
+=====================+========+========+======+======+======+======+
|Numero di persone (N)|        |        |      |      |      |      |
|Numero di passeggeri |        |        |      |      |      |      |
|(P)                  |  > 250 |  ≤ 250 |> 250 |≤ 250 |> 250 |≤ 250 |
+---------------------+--------+--------+------+------+------+------+
|Capacita' dei mezzi  |        |        |      |      |      |      |
|collettivi di        |        |        |      |      |      |      |
|salvataggio (1) (2)  |        |        |      |      |      |      |
|(3) (4):             |        |        |      |      |      |      |
+---------------------+--------+--------+------+------+------+------+
|- Navi esistenti     | 1,10 N | 1,10 N |1,10 N|1,10 N|1,10 N|1,10 N|
+---------------------+--------+--------+------+------+------+------+
|- Navi nuove         | 1,25 N | 1,25 N |1,25 N|1,25 N|1,25 N|1,25 N|
+---------------------+--------+--------+------+------+------+------+
|Battelli di emergenza|        |        |      |      |      |      |
|(4) (5)              |    1   |    1   |  1   |  1   |  1   |  1   |
+---------------------+--------+--------+------+------+------+------+
|Salvagenti anulari   |        |        |      |      |      |      |
|(6)                  |    8   |    8   |  8   |  4   |  8   |  4   |
+---------------------+--------+--------+------+------+------+------+
|Cinture di           |        |        |      |      |      |      |
|salvataggio (8) (9)  |        |        |      |      |      |      |
|(12) (13)            | 1,05 N | 1,05 N |1,05 N|1,05 N|1,05 N|1,05 N|
+---------------------+--------+--------+------+------+------+------+
|Cinture di           |        |        |      |      |      |      |
|salvataggio per      |        |        |      |      |      |      |
|bambini (9) (13)     | 0,10 P | 0,10 P |0,10 P|0,10 P|0,10 P|0,10 P|
+---------------------+--------+--------+------+------+------+------+
|Cinture di           |        |        |      |      |      |      |
|salvataggio per      |        |        |0,025 |0,025 |0,025 |0,025 |
|neonati (10) (13)    | 0,025 P| 0,025 P|  P   |  P   |  P   |  P   |
+---------------------+--------+--------+------+------+------+------+
|Segnali di soccorso  |        |        |      |      |      |      |
|(7)                  |   12   |   12   |  12  |  12  |  6   |  6   |
+---------------------+--------+--------+------+------+------+------+
|Dispositivi          |        |        |      |      |      |      |
|lanciasagole (14)    |   1    |   1    |  1   |  1   |  -   |  -   |
+---------------------+--------+--------+------+------+------+------+
|Radar transponder    |   1    |   1    |  1   |  1   |  1   |  1   |
+---------------------+--------+--------+------+------+------+------+
|Apparecchi           |        |        |      |      |      |      |
|radiotelefonici VHF  |        |        |      |      |      |      |
|ricetrasmittenti     |   3    |   3    |  3   |  3   |  3   |  2   |
+---------------------+--------+--------+------+------+------+------+
    
    (1) possono essere mezzi collettivi di  salvataggio  imbarcazioni
di salvataggio o zattere di salvataggio,  o  una  combinazione  delle
stesse, conformemente alle  disposizioni  della  regola  III/2.2.  Se
giustificato dal fatto che il viaggio si svolge in acque riparate e/o
in condizioni meteomarine favorevoli nel tratto di mare in cui  opera
la nave, tenuto conto delle  raccomandazioni  adottate  dall'IMO  con
Circolare MSC/1046, l'amministrazione dello Stato  di  bandiera  puo'
consentire quanto segue, purche' lo Stato  membro  ospitante  non  si
opponga: 
    a) zattere di salvataggio gonfiabili  aperte  e  reversibili  non
conformi a quanto stabilito alle sezioni 4.2 o 4.3 del codice  LSA  a
condizione che tali zattere di salvataggio  soddisfino  pienamente  i
requisiti dell'allegato 10 relativo al codice per  le  Unita'  veloci
del 1994 e, per le navi costruite a  partire  dal  1°  gennaio  2012,
dell'allegato 11 del codice per le Unita' veloci del 2000; 
    b) zattere di salvataggio non conformi ai requisiti dei paragrafi
4.2.2.2.1 e 4.2.2.2.2 del codice LSA sull'isolamento contro il freddo
del fondo della zattera di salvataggio. 
    I mezzi collettivi di salvataggio per  le  navi  esistenti  delle
classi B, C e D devono essere conformi alle regole pertinenti per  le
navi esistenti della convenzione SOLAS del 1974, quale modificata  il
17 marzo 1998. Le navi ro-ro da passeggeri devono essere conformi  ai
requisiti della regola III/5.-1., a seconda dei casi. 
    Uno  o  piu'  dispositivi  MES  (Marine  Evacuation  System)  per
l'evacuazione della nave, conformi alla sezione 6.2 del  codice  LSA,
possono essere sostituiti con zattere  di  salvataggio  di  capacita'
equivalente, come richiesto nella tabella, compresi i dispositivi per
la messa a mare. 
    (2) I mezzi collettivi di salvataggio devono essere,  per  quanto
possibile, distribuiti equamente su ciascun fianco della nave. 
    (3) La  capacita'  totale/aggregata  dei  mezzi  di  salvataggio,
comprese le zattere supplementari, deve essere conforme ai  requisiti
della precedente tabella, ovvero 1,10N = 110 % e 1,25N =  125  %  del
numero  totale  di  persone  (N)  che  la  nave  e'   autorizzata   a
trasportare. Devono essere disponibili mezzi di salvataggio in numero
sufficiente affinche' nell'eventualita' che  un  qualsiasi  mezzo  di
salvataggio vada perduto o sia reso inservibile, i  mezzi  collettivi
di salvataggio rimanenti abbiano una capacita' totale pari al  numero
complessivo delle persone che la nave e' autorizzata  a  trasportare.
Se non sono rispettate le disposizioni di stivaggio per le zattere di
salvataggio, di cui alla regola  III/7.5,  possono  essere  richieste
zattere supplementari. 
    (4) Il numero di imbarcazioni di salvataggio e/o di  battelli  di
emergenza deve essere  sufficiente  ad  assicurare  che  in  caso  di
abbandono da parte di tutte le persone che la nave e'  autorizzata  a
trasportare, siano radunate non piu' di nove zattere  di  salvataggio
da ciascuna imbarcazione di salvataggio o battello di emergenza. 
    (5) I dispositivi per la messa a mare dei battelli  di  emergenza
devono essere conformi alle disposizioni della regola III/10. 
    Se un battello di emergenza soddisfa i  requisiti  della  sezione
4.5 o 4.6 del codice LSA, puo' essere  incluso  nella  capacita'  dei
mezzi  collettivi  di  salvataggio  specificati  nella  tabella   che
precede. 
    Un'imbarcazione di salvataggio puo' essere ammessa come  battello
di emergenza, purche' i suoi dispositivi per la messa  a  mare  e  il
recupero  siano  conformi  ai  requisiti  per  le   imbarcazioni   di
emergenza. 
    Almeno uno dei battelli di  emergenza,  se  ne  e'  richiesta  la
presenza, sulle navi ro-ro da passeggeri deve essere un  battello  di
emergenza veloce conforme ai requisiti della regola III/5-1.3. 
    Qualora l'amministrazione dello Stato di bandiera  consideri  che
la sistemazione di un battello di  emergenza  o  di  un  battello  di
emergenza veloce a bordo della nave sia fisicamente impossibile, tale
nave puo' essere esentata dal trasportare un battello di emergenza, a
condizione che essa soddisfi tutti i seguenti requisiti: 
    a) disponga dei mezzi necessari per il recupero dall'acqua di una
persona in difficolta'; 
    b) tale recupero possa essere osservato dalla plancia; nonche' 
    c)  la  nave  risulti  sufficientemente  manovrabile  per   poter
avvicinare  e  recuperare  tali  persone  nelle  peggiori  condizioni
ipotizzabili. 
    (6) Almeno un salvagente su ciascun fianco deve essere  provvisto
di un cavo di sicurezza galleggiante di lunghezza pari ad  almeno  in
doppio dell'altezza a cui esso e' sistemato al di sopra  della  linea
di galleggiamento in condizioni di minimo carico  oppure  pari  a  30
metri, assumendo il valore maggiore. 
    Due salvagenti devono essere provvisti  di  segnale  fumogeno  ad
attivazione automatica e di luce ad accensione  automatica  e  devono
essere sistemati in modo da poter essere rapidamente lanciati in mare
dalla plancia. I salvagenti restanti devono essere provvisti di  luci
ad accensione automatica conformi  a  quanto  disposto  al  paragrafo
2.1.2 del codice LSA. 
    (7)  I  segnali  di  soccorso,  che  devono  essere  conformi  ai
requisiti della sezione 3.1 del codice LSA, devono  essere  sistemati
in plancia o presso la timoneria. 
    (8) A ciascuna persona che sia chiamata  a  svolgere  mansioni  a
bordo in zone esposte deve essere fornita una cintura di  salvataggio
gonfiabile. Dette cinture di salvataggio  gonfiabili  possono  essere
incluse nel numero totale di cinture di salvataggio prescritte  dalla
presente direttiva. 
    (9) Deve essere presente un numero di cinture di salvataggio  per
bambini pari ad almeno il 10 % del numero di passeggeri a bordo o  un
numero superiore in modo da fornire  una  cintura  di  salvataggio  a
ciascun bambino. 
    (10) Deve essere presente un numero di cinture di salvataggio per
neonati pari ad almeno il 2,5 % del numero di passeggeri a bordo o un
numero superiore in modo da fornire  una  cintura  di  salvataggio  a
ciascun neonato. 
    (11) Tutte la navi devono recare a bordo un numero sufficiente di
cinture di salvataggio per il personale di guardia e per l'uso  nelle
stazioni di salvataggio piu' distanti. Le cinture di salvataggio  per
il personale di guardia dovrebbero essere stivate  sul  ponte,  nella
sala di comando dell'apparato motore e  in  ogni  altra  stazione  di
guardia presidiata. 
    Al  piu'  tardi  al  momento  della  prima  visita  di  controllo
periodica successiva al 1° gennaio 2012 tutte le navi  da  passeggeri
devono essere conformi alle disposizioni delle note 12 e 13. 
    (12) Qualora le cinture  di  salvataggio  per  adulti  non  siano
adatte a persone di peso fino  a  140  kg  e  con  una  circonferenza
toracica fino a 1 750 mm, deve essere  presente  a  bordo  un  numero
sufficiente di accessori adeguati per  permettere  di  allacciare  le
cinture di salvataggio anche a tali persone. 
    (13)  Su  tutte  le  navi  da  passeggeri,  ciascuna  cintura  di
salvataggio deve essere provvista di una luce, conforme ai  requisiti
del paragrafo 2.2.3 del codice LSA. Tutte le navi ro-ro da passeggeri
devono essere conformi ai requisiti della regola III/5.5.2. 
    (14) Le navi di lunghezza inferiore a 24  m  non  sono  tenute  a
trasportare a bordo dispositivi lanciasagole. 
 
3.  Impianto  di  allarme  di  emergenza,  impianto  di  informazione
pubblica, ruolo di appello e istruzioni di emergenza, personale delle
comunicazioni radio, istruzioni operative, manuale di addestramento e
istruzioni per la manutenzione (R 6 + 8 + 9 + 19 + 20) 
 
    NAVI NUOVE ED ESISTENTI DELLE CLASSI B, C e D: 
    Ogni nave deve essere provvista di quanto segue. 
    .1 Impianto di allarme generale di emergenza (R 6.4.2) 
    Tale allarme deve essere conforme alle  disposizioni  di  cui  al
paragrafo 7.2.1.1 del codice LSA destinato a chiamare i passeggeri  e
l'equipaggio ai punti di riunione e a  dare  inizio  alle  operazioni
previste nel ruolo di appello. 
    In  tutte  le  navi  che  trasportano  piu'  di  36   passeggeri,
l'impianto di allarme di  emergenza  deve  essere  integrato  con  un
impianto  di  informazione  pubblica  utilizzabile   dalla   plancia.
L'impianto deve essere realizzato in modo tale che i messaggi inviati
siano  facilmente  percepiti  dalle  persone  con  normale  capacita'
uditiva, in tutti i luoghi in cui e' probabile che  esse  si  trovino
durante la navigazione. 
    PER LE NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D, COSTRUITE A PARTIRE  DAL
1° GENNAIO 2003: 
    Gli impianti di  allarme  generale  di  emergenza  devono  essere
udibili  in  tutte  le  cabine,  sui   luoghi   di   lavoro   normali
dell'equipaggio e su tutti i ponti scoperti e  i  livelli  minimi  di
pressione sonora del segnale d'allarme  di  emergenza  devono  essere
conformi a quanto disposto dai paragrafi 7.2.1.2 e 7.2.1.3 del codice
LSA. 
    .2 Impianto di informazione pubblica (R 6.5) 
      .2.1.  Oltre  a  soddisfare  le   disposizioni   della   regola
II-2/B/15.4 e del paragrafo .1,  tutte  le  navi  da  passeggeri  che
trasportano piu' di 36 passeggeri devono essere munite di un impianto
di informazione pubblica. 
      .2.2. L'impianto di informazione pubblica deve essere  composto
da un sistema di altoparlanti che permetta di diffondere messaggi  in
tutti  i   locali   in   cui   sono   normalmente   presenti   membri
dell'equipaggio o passeggeri, o entrambi, e nei  punti  di  riunione.
Esso deve consentire la diffusione di messaggi dalla plancia e  altre
simili postazioni a bordo della nave, secondo le indicazioni ritenute
necessarie dall'amministrazione dello Stato di  bandiera.  Esso  deve
essere installato tenendo conto  di  eventuali  condizioni  acustiche
marginali e non deve richiedere alcun tipo di intervento da parte  di
chi ascolta. L'impianto di informazione pubblica deve essere protetto
in modo da impedirne l'uso non autorizzato. 
      .2.3. Esso deve essere chiaramente udibile nonostante il rumore
ambiente in tutti i locali di cui al paragrafo  .2.2  e  deve  essere
provvisto di funzione di  esclusione  (override),  comandata  da  una
posizione in plancia o da altre simili postazioni a bordo della nave,
secondo le indicazioni ritenute necessarie dall'amministrazione dello
Stato di bandiera, in modo da consentire la diffusione di messaggi di
emergenza anche qualora siano stati disattivati gli altoparlanti  dei
suddetti locali, ne sia stato abbassato il  volume  o  l'impianto  di
informazione pubblica sia utilizzato per altri scopi. 
    PER LE NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D, COSTRUITE A PARTIRE  DAL
1° GENNAIO 2003: 
      I livelli minimi di pressione sonora per  la  diffusione  degli
annunci di emergenza devono essere conformi al paragrafo 7.2.2.2  del
codice LSA. 
      .2.4. NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D: 
        .1 L'impianto  di  informazione  pubblica  deve  disporre  di
almeno due circuiti  sufficientemente  separati  per  tutta  la  loro
lunghezza e di due amplificatori separati e indipendenti; e 
        .2  l'impianto  di  informazione  pubblica  e   le   relative
caratteristiche   di   funzionamento    devono    essere    approvati
dall'amministrazione dello Stato  di  bandiera,  tenuto  conto  delle
raccomandazioni di cui alla circolare MSC/Circ. 808 dell'IMO. 
      .2.5. L'impianto di informazione pubblica deve essere collegato
con la sorgente di emergenza di energia elettrica. 
      .2.6. Le navi esistenti che gia' dispongono di un  impianto  di
informazione pubblica approvato dall'amministrazione dello  Stato  di
bandiera e sostanzialmente conforme a quello prescritto dai paragrafi
.2.2, .2.3 e .2.5 non sono tenute a sostituire il suddetto impianto. 
    .3 Ruolo di appello e istruzioni di emergenza (R 8) 
    A ogni persona a bordo devono essere fornite  chiare  istruzioni,
da seguire in caso di emergenza, in base alla regola SOLAS III/8. 
    Il ruolo di appello e le istruzioni di emergenza,  conforme  alle
disposizioni della  regola  SOLAS  III/37,  deve  essere  esposto  in
posizioni facilmente visibili in tutta la nave, nonche'  in  plancia,
nel locale motori e nei locali di alloggio dell'equipaggio. 
    Illustrazioni e istruzioni in lingue  appropriate  devono  essere
affisse nelle cabine dei passeggeri e poste in evidenza nei punti  di
riunione e negli altri locali per passeggeri onde informarli su: 
      i) i loro punti di riunione; 
      ii) le operazioni essenziali da eseguire in caso di emergenza; 
      iii) il modo di indossare le cinture di salvataggio. 
    .3a Personale addetto alle comunicazioni radio 
    NAVI NUOVE ED ESISTENTI DELLE CLASSI B, C e D: 
      .1 Conformemente alle disposizioni della  regola  SOLAS  IV/16,
tutte le navi devono avere  a  bordo  personale  qualificato  per  le
comunicazioni radio di sicurezza e soccorso  tale  da  soddisfare  le
esigenze dell'amministrazione. I membri del personale suddetto devono
essere  in  possesso  dei  pertinenti  certificati  specificati   nei
regolamenti sulle comunicazioni radio  e  uno  di  loro  deve  essere
designato come responsabile delle  comunicazioni  radio  in  caso  di
emergenza (l'indicazione in tal senso deve figurare nelle  istruzioni
per le emergenze). 
    NAVI NUOVE E ESISTENTI DELLE CLASSI B e C: 
      .2 Nelle navi di classe B e C almeno un membro del personale in
possesso delle qualifiche di cui al punto .1  deve  essere  destinato
esclusivamente  alle  comunicazioni  radio  in  caso   di   emergenza
(l'indicazione in tal senso deve figurare  nelle  istruzioni  per  le
emergenze). 
    .4 Istruzioni operative (R 9) 
    Sui mezzi collettivi di salvataggio e sui dispositivi di  comando
per la loro messa a mare o nelle loro vicinanze devono essere apposti
cartelli o indicazioni che: 
    i) spieghino i comandi e le operazioni di manovra del dispositivo
per la messa a mare e forniscano istruzioni e avvertimenti; 
    ii) siano facilmente visibili in condizione di  illuminazione  di
emergenza; 
    iii) utilizzino simboli  conformi  alla  risoluzione  A.760  (18)
dell'IMO e successive modifiche [risoluzione MSC.82(70) dell'IMO]. 
    .5 Manuale di addestramento 
    Un manuale di addestramento,  conforme  alle  disposizioni  della
regola SOLAS III/35, deve essere disponibile in ogni sala da pranzo e
sala di ricreazione o in ogni cabina dell'equipaggio. 
    .6 Istruzioni per la manutenzione (R.20.3) 
    Sulla  nave  devono  essere   disponibili   istruzioni   per   la
manutenzione  a  bordo  dei  mezzi  di  salvataggio  o  programmi  di
manutenzione di bordo che comprendano la manutenzione  dei  mezzi  di
salvataggio  e  la  manutenzione  deve  essere  eseguita  secondo  le
suddette  istruzioni.  Le  istruzioni  devono  essere  conformi  alle
disposizioni della regola SOLAS III/36. 
 
4. Supervisione  dei  mezzi  collettivi  di  salvataggio  e  relativo
personale (R 10) 
 
    NAVI NUOVE ED ESISTENTI DELLE CLASSI B, C e D: 
    .1 A bordo della nave deve essere presente un numero  sufficiente
di persone addestrate al fine di riunire le persone non addestrate  e
dare loro assistenza. 
    .2 A bordo della nave deve essere presente un numero  sufficiente
di  membri  dell'equipaggio  per  manovrare  i  mezzi  collettivi  di
salvataggio e i relativi dispositivi per la messa  a  mare  necessari
per l'abbandono nave da parte di tutte le persone a bordo. 
    .3 Un ufficiale o una persona abilitata deve essere posto a  capo
di ogni mezzo collettivo di salvataggio. Tuttavia, puo' essere  posto
a  capo  di  una  zattera  o  di  un  gruppo  di  zattere  un  membro
dell'equipaggio esperto del loro maneggio e manovra. A ogni  battello
di emergenza e a ogni  mezzo  collettivo  di  salvataggio  dotato  di
motore deve essere assegnata una persona  capace  di  condurlo  e  di
eseguire piccole riparazioni. 
    .4 Il comandante deve assicurarsi che  il  personale  di  cui  ai
punti .1, .2 e .3 sia equamente distribuito fra i mezzi collettivi di
salvataggio della nave. 
 
5.  Punti  di  riunione  e  sistemazioni  per  l'imbarco  sui   mezzi
collettivi di salvataggio (R 11 + 23 + 25) 
 
    NAVI NUOVE ED ESISTENTI DELLE CLASSI B, C e D: 
    .1 I mezzi collettivi di salvataggio per i quali sono  prescritti
dispositivi approvati per la messa a mare devono essere sistemati  il
piu' vicino possibile ai locali di alloggio e di servizio. 
    .2 I punti di riunione devono essere vicini alle zone di  imbarco
e devono essere rapidamente accessibili  dai  locali  di  alloggio  e
dalle zone di lavoro, ed essere sufficientemente ampi  da  consentire
di riunire e istruire i passeggeri.  Per  ogni  persona  deve  essere
previsto uno spazio libero sul ponte pari ad almeno 0,35 m². 
      .1 Sulle  navi  costruite  anteriormente  al  1°  luglio  1998,
ciascun punto di riunione deve essere sufficientemente  spazioso  per
accogliere tutte le persone ivi destinate. 
    .3 I punti di riunione e le zone d'imbarco, i corridoi, le  scale
e le uscite verso i punti di riunione  e  le  zone  d'imbarco  devono
essere adeguatamente illuminati. 
    Detta illuminazione deve poter essere alimentata  dalla  sorgente
di emergenza di energia elettrica prescritta dalle regole II-1/D/3  e
II-1/D/4. 
    In  aggiunta  e   come   parte   delle   segnalazioni   richieste
conformemente alla regola II- 2/B  6.1.7  per  le  navi  nuove  delle
classi B, C e D, i percorsi verso i punti di riunione  devono  essere
indicati con appositi simboli dei punti di  riunione,  conformi  alla
risoluzione IMO A.760 (18) e successive modifiche.  Questo  requisito
vale anche per le navi esistenti di classe B, che trasportano piu' di
36 passeggeri. 
    .4 Deve essere possibile salire a  bordo  delle  imbarcazioni  di
salvataggio direttamente dalla loro posizione normale di sistemazione
oppure dal ponte di imbarco, ma non da entrambe le posizioni. 
    .5 Deve essere possibile salire a bordo delle zattere ammainabili
da una posizione posta nelle immediate vicinanze della  loro  normale
posizione di sistemazione, oppure da una posizione in cui la  zattera
venga trasferita prima di essere messa a mare. 
    .6 Ove necessario, devono  essere  previsti  dispositivi  atti  a
tenere i mezzi collettivi di  salvataggio  ammainabili  mediante  gru
accostati al fianco della nave  e  a  mantenerli  in  tale  posizione
affinche' le persone possano imbarcarsi in modo sicuro. 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D: 
      .7 Se i dispositivi per la messa a mare di un mezzo  collettivo
di salvataggio non consentono l'imbarco prima che  il  mezzo  sia  in
acqua e l'altezza dalla zona di imbarco all'acqua e' superiore a  4,5
metri sopra il galleggiamento in condizioni di  minimo  carico,  deve
essere installato  un  dispositivo  MES  (Marine  Evacuation  System)
approvato, conforme al disposto del paragrafo 6.2 del codice LSA. 
    Sulle navi dotate di dispositivi MES, deve essere  assicurata  la
comunicazione tra la zona di  imbarco  e  la  piattaforma  dei  mezzi
collettivi di salvataggio. 
    NAVI NUOVE ED ESISTENTI DELLE CLASSI B, C e D: 
      .8 Su ciascun lato della nave deve essere prevista  almeno  una
scaletta per l'imbarco,  conforme  alle  disposizioni  del  paragrafo
6.1.6 del codice LSA; l'amministrazione dello Stato di bandiera  puo'
esentare una nave dall'osservanza del predetto requisito qualora,  in
tutte le condizioni previste, favorevoli o  sfavorevoli,  di  assetto
longitudinale  e  sbandamento,  il  bordo  libero  fra  la  posizione
dell'imbarcazione e il galleggiamento non sia superiore a 1,5 metri. 
 
5-1 Requisiti relativi alle navi ro-ro da passeggeri (R 26) 
 
    .1 Zattere di salvataggio 
    NAVI  RO-RO  DA  PASSEGGERI  DELLE  CLASSI  B,  C e  D  COSTRUITE
ANTERIORMENTE AL 1° GENNAIO 2003 
      .1 Le zattere di salvataggio delle  navi  ro-ro  da  passeggeri
devono essere servite da dispositivi MES (Marine  Evacuation  System)
conformi alla regola SOLAS III/48.5  in  vigore  il  17  marzo  1998,
oppure da dispositivi per la messa a mare conformi alla regola  SOLAS
III/48.6 in vigore  il  17  marzo  1998,  ugualmente  distribuiti  su
ciascun fianco della nave. 
      Deve essere assicurata la comunicazione tra la zona di  imbarco
e la piattaforma. 
      In deroga  a  quanto  precede,  quando  i  dispositivi  MES  di
evacuazione  presenti  sulle  navi  ro-ro   da   passeggeri   vengono
sostituiti o quando  tali  navi  vengono  sottoposte  a  riparazioni,
adattamenti o  modifiche  rilevanti  che  comportano  sostituzioni  o
aggiunte  ai  loro  dispositivi  o  apparecchiature  di   salvataggio
esistenti, le zattere di salvataggio delle navi ro-ro  da  passeggeri
devono disporre di sistemi di evacuazione conformi alla  sezione  6.2
del codice LSA o di dispositivi per  la  messa  a  mare  conformi  al
paragrafo 6.1.5 del codice  LSA  ugualmente  distribuiti  su  ciascun
fianco della nave. 
    NAVI RO-RO DELLE CLASSI B, C e D,  COSTRUITE  A  PARTIRE  DAL  1°
GENNAIO 2003 
      .2 Le zattere di salvataggio delle  navi  ro-ro  da  passeggeri
devono essere servite da dispositivi MES (Marine  Evacuation  System)
conformi alla sezione 6.2 del codice LSA oppure da dispositivi per la
messa a mare conformi al paragrafo 6.1.5 del  codice  LSA  ugualmente
distribuiti su ciascun fianco della nave. 
      Deve essere assicurata la comunicazione tra la zona di  imbarco
e la piattaforma. 
    TUTTE LE NAVI RO-RO DELLE CLASSI B, C e D 
      .3 Ciascuna zattera di salvataggio a bordo delle navi ro-ro  da
passeggeri deve essere provvista  di  dispositivo  di  galleggiamento
libero conforme alla regola SOLAS III/13.4. 
      .4 Ciascuna zattera di salvataggio a bordo delle navi ro-ro  da
passeggeri deve  essere  del  tipo  provvisto  di  rampa  di  imbarco
conforme alle disposizioni di cui ai  punti  4.2.4.1  o  4.3.4.1  del
codice LSA, a seconda del caso. 
      .5 Ciascuna zattera a bordo delle navi ro-ro da passeggeri deve
essere  autoraddrizzante  o  con  tenda  e  reversibile,  stabile  in
condizioni di mare grosso e in grado  di  operare  in  condizioni  di
sicurezza  indipendentemente  del  lato  sul  quale   galleggia.   E'
consentito l'uso di zattere di salvataggio aperte e  reversibili  ove
l'amministrazione  dello  Stato  di   bandiera   ritenga   tale   uso
giustificato del fatto che il viaggio si svolge in acque  riparate  e
condizioni meteomarine favorevoli nel tratto di mare e nel periodo in
cui opera la nave, e purche' tali zattere siano  pienamente  conformi
alle disposizioni dell'allegato 10 del codice per  le  unita'  veloci
del 1994. 
      In  alternativa,  ogni  nave  puo'  essere  dotata  di  zattere
autoraddrizzanti o con tenda  e  reversibili  in  aggiunta  alla  sua
normale dotazione di zattere di salvataggio, per una capacita' totale
pari almeno al 50% delle persone che  non  possono  essere  sistemate
nelle imbarcazioni di salvataggio. 
      Tale capacita' supplementare deve essere  determinata  in  base
alla differenza fra il numero totale  delle  persone  a  bordo  e  il
numero delle persone sistemate nelle imbarcazioni di salvataggio.  Le
suddette zattere devono essere approvate  dall'amministrazione  dello
Stato di bandiera tenuto conto  delle  raccomandazioni  di  cui  alla
circolare MSC 809/Circ. dell'IMO. 
    .2 Transponder 
    TUTTE LE NAVI RO-RO DELLA CLASSE B 
      .1 Entro la data della prima ispezione di  controllo  periodica
successiva al 1° gennaio 2012, le  zattere  di  salvataggio  a  bordo
delle navi ro-ro da passeggeri della classe B devono essere munite di
transponder  radar  (un  transponder  ogni   quattro   zattere).   Il
transponder deve essere montato all'interno della zattera in modo che
la sua antenna si trovi piu' di un metro al di sopra del livello  del
mare una volta che la zattera sia stata  calata;  nelle  zattere  con
tenda e reversibili il trasponder deve essere collocato in modo  tale
da poter essere raggiunto e issato con facilita'  dai  sopravvissuti.
Ciascun transponder deve essere  collocato  in  modo  tale  da  poter
essere issato manualmente una volta calata la zattera. I container in
cui sono collocate le zattere munite  di  transponder  devono  essere
chiaramente marcati in tal senso. 
    .3 Battelli di emergenza veloci 
    TUTTE LE NAVI RO-RO DELLE CLASSI B, C e D 
      .1 Il battello di emergenza - se ne e' prevista la presenza - a
bordo delle navi ro-ro da  passeggeri  deve  essere  un  battello  di
emergenza  veloce,  approvato  dall'amministrazione  dello  Stato  di
bandiera tenuto conto delle raccomandazioni  di  cui  alla  circolare
MSC/Circ. 809 dell'IMO. 
      .2 Il battello di emergenza veloce deve essere provvisto di  un
adeguato   dispositivo   per   la    messa    a    mare,    approvato
dall'amministrazione dello Stato  di  bandiera.  Nell'approvare  tali
dispositivi, detta amministrazione  terra'  conto  del  fatto  che  i
battelli di emergenza veloci devono  poter  essere  messi  a  mare  e
recuperati anche in condizioni meteomarine molto sfavorevoli, nonche'
delle raccomandazioni adottate dall'IMO. 
      .3 Almeno due equipaggi del battello di emergenza veloce devono
essere addestrati e devono partecipare  a  esercitazioni  periodiche,
secondo quanto prescritto  dalla  sezione  A-VI/2,  tabella  A-VI/2-2
«Specification of the minimum standard of competence in  fast  rescue
boats» del Seafarers Training, Certification and Watchkeeping  (STCW)
Code (Norme per l'addestramento,  l'abilitazione  e  il  servizio  di
guardia) e dalle raccomandazioni di cui alla risoluzione  A.771  (18)
dell'IMO e successive modifiche. L'addestramento e  le  esercitazioni
devono comprendere le diverse operazioni di salvataggio,  maneggio  e
manovra di tali imbarcazioni in varie condizioni meteomarine, nonche'
di raddrizzamento in seguito a capovolgimento delle stesse. 
      .4 Ove la disposizione o le dimensioni di  una  nave  ro-ro  da
passeggeri esistente siano  tali  da  impedire  la  sistemazione  del
battello  di  emergenza  veloce  prescritto  dal  punto  .3.1,  detto
battello  potra'  essere  sistemato  al  posto   di   una   esistente
imbarcazione di salvataggio che sia stata accettata come battello  di
emergenza o come imbarcazione di emergenza, purche' siano soddisfatte
le seguenti condizioni: 
        .1 il battello veloce sia provvisto di un dispositivo per  la
messa a mare conforme alle disposizioni del punto .3.2; 
        .2 la riduzione di capacita'  risultante  dalla  sostituzione
del mezzo di salvataggio sia compensata dalla sistemazione di zattere
di salvataggio aventi  una  capacita'  almeno  eguale  al  numero  di
persone trasportate dall'imbarcazione sostituita; e 
        .3 tali zattere di salvataggio possano essere utilizzate  con
i dispositivi esistenti per la messa a mare e i dispositivi  MES  per
l'evacuazione della nave. 
    .4 Mezzi di soccorso 
    TUTTE LE NAVI RO-RO DELLE CLASSI B, C e D 
      .1 Le navi ro-ro  da  passeggeri  devono  essere  provviste  di
dispositivi efficaci per il pronto recupero di superstiti in  mare  e
per  il  loro  trasbordo  dai  battelli  di  emergenza  e  dai  mezzi
collettivi di salvataggio sulla nave. 
      .2 I dispositivi per il trasbordo  dei  superstiti  sulla  nave
possono essere parte di un dispositivo MES o di altro dispositivo  di
salvataggio. 
      Tali  dispositivi  devono  essere  approvati  dallo  Stato   di
bandiera tenendo conto delle raccomandazioni di  cui  alla  circolare
MSC/Circ. 810 dell'IMO. 
      .3 Se lo scivolo di un dispositivo MES e' destinato  a  fungere
da mezzo di  trasbordo  dei  superstiti  sul  ponte  della  nave,  il
predetto scivolo deve essere dotato di corrimano o  di  scalette  che
facilitino la risalita. 
    .5 Cinture di salvataggio 
    TUTTE LE NAVI RO-RO DELLE CLASSI B, C e D 
      .1 In deroga alle disposizioni delle  regole  SOLAS  III/7.2  e
III/22.2, le cinture di salvataggio devono essere sistemate in numero
sufficiente in prossimita' dei punti di riunione in modo  da  evitare
che i passeggeri debbano tornare nelle rispettive cabine per prendere
le suddette cinture. 
      .2  Sulle  navi  ro-ro  da  passeggeri,  ciascuna  cintura   di
salvataggio deve essere provvista di una luce, conforme ai  requisiti
del paragrafo 2.2.3 del codice LSA. 
 
5-2 Piazzole di atterraggio e di carico per elicotteri (R 28) 
 
    NAVI NUOVE ED ESISTENTI DELLE CLASSI B, C e D: 
    .1 Le navi ro-ro  da  passeggeri  devono  essere  dotate  di  una
piazzola di recupero per  elicotteri  approvata  dall'amministrazione
dello Stato di bandiera tenuto conto  delle  raccomandazioni  di  cui
alla risoluzione A.894(21) dell'IMO e successive modifiche. 
    .2 Le navi ro-ro da passeggeri nuove delle classi B,  C  e  D  di
lunghezza pari o superiore  a  130  metri  devono  essere  dotate  di
piazzola di atterraggio per elicotteri approvata dall'amministrazione
dello Stato  di  bandiera  tenuto  conto  delle  raccomandazioni  del
manuale  IAMSAR  (Manuale  internazionale  di  ricerca   e   soccorso
aero-marittimo),  adottate  dall'IMO  con  risoluzione  A.892(21),  e
successive modifiche,  e  della  circolare  MSC/Circ.  895  dell'IMO,
«Recommendations on  helicopter  landing  areas  on  ro-ro  passenger
ships» (Raccomandazioni relative alle piazzole di  atterraggio  sulle
navi ro-ro da passeggeri): 
 
5-3 Sistema di supporto decisionale per il comandante (R 29) 
 
    NAVI NUOVE ED ESISTENTI DELLE CLASSI B, C e D: 
    .1 In tutte le  navi,  deve  essere  disponibile  in  plancia  un
sistema di supporto decisionale per la gestione delle emergenze. 
    .2 Il sistema  deve  comprendere  almeno  uno  o  piu'  piani  di
emergenza stampati. Tali piani devono contemplare tutte le situazioni
prevedibili di emergenza e quanto meno i seguenti casi di emergenza: 
      .1 incendio; 
      .2 avaria della nave; 
      .3 inquinamento; 
      .4 atti illeciti che mettono a repentaglio la  sicurezza  della
nave e l'incolumita' dei passeggeri e dell'equipaggio; 
      .5 infortuni del personale; e 
      .6 incidenti al carico; 
      .7 assistenza in caso di emergenza ad altre navi. 
    .3 Le procedure previste dal  piano  o  dai  piani  di  emergenza
devono fornire un supporto decisionale al comandante affinche'  possa
gestire situazioni di emergenza concomitanti. 
    .4 Il piano o i piani di emergenza  devono  avere  una  struttura
uniforme ed essere di  facile  consultazione.  Dove  applicabile,  le
condizioni di carico effettive, calcolate ai  fini  della  stabilita'
della nave durante la navigazione, devono essere utilizzate anche per
il controllo in condizioni di avaria. 
    .5 In aggiunta ai suddetti piani di emergenza,  l'amministrazione
dello Stato di bandiera puo' altresi' accettare l'uso di  un  sistema
di supporto decisionale computerizzato in plancia, che contenga tutte
le informazioni relative ai piani e alle procedure di emergenza, alle
liste di controllo, ecc., in grado di fornire un elenco delle  azioni
raccomandate in ogni situazione prevedibile di emergenza. 
 
6. Zone per la messa a mare (R 12) 
 
    NAVI NUOVE ED ESISTENTI DELLE CLASSI B, C e D: 
    Le zone per la messa a mare dei mezzi collettivi  di  salvataggio
devono essere ubicate in posizione tale da  rendere  l'operazione  di
messa a mare sicura, tenendo  conto  in  particolare  della  distanza
dall'elica  e  dalle  zone  di  scafo  con  i  fianchi  sensibilmente
rientranti, in modo che i mezzi predetti possano essere messi a  mare
lungo i fianchi della nave. Le suddette zone,  se  posizionate  nella
parte prodiera della nave, devono essere  ubicate  a  poppavia  della
paratia di collisione e in posizione ridossata. 
 
7. Sistemazione a bordo dei mezzi collettivi di salvataggio (R  13  +
24) 
 
    NAVI NUOVE ED ESISTENTI DELLE CLASSI B, C e D: 
    .1 Ogni mezzo collettivo di salvataggio deve essere sistemato  in
modo che: 
      a) non interferisca, insieme  ai  dispositivi  per  tenerlo  in
posto, con la manovra di  messa  a  mare  di  qualsiasi  altro  mezzo
collettivo di salvataggio; 
      b) sia il piu' vicino possibile, per quanto sicuro e fattibile,
alla superficie dell'acqua; l'altezza della testa  della  gru  di  un
mezzo collettivo di salvataggio, quando questo  e'  in  posizione  di
imbarco, non deve, per quanto possibile, superare 15  metri  rispetto
al galleggiamento quando la nave e' in condizioni di  minimo  carico;
detto mezzo, quando e' in posizione di imbarco, deve trovarsi ben  al
di sopra dal galleggiamento della nave a pieno carico,  in  tutte  le
condizioni di assetto longitudinale fino a 10° e sbandamento  fino  a
20°, da un lato o dall'altro per le navi nuove e rispettivamente fino
a almeno 15°, da un lato o dall'altro, per le navi esistenti, oppure,
se minore, fino all'angolo di inizio immersione del ponte esposto; 
      c) sia in condizioni da essere sempre pronto  all'uso  in  modo
che due membri dell'equipaggio possano prepararlo  per  l'imbarco  di
persone e la messa a mare in meno di 5 minuti; 
      d) sia ubicato il piu' possibile a proravia dell'elica; e 
      e) sia al completo delle dotazioni prescritte dalle  pertinenti
regole SOLAS, ad eccezione delle zattere definite alle  note  1(a)  o
1(b) della tabella della regola III/2, che possono essere esentate da
taluni requisiti SOLAS specificati nella suddetta nota. 
    .2 Sulle navi da passeggeri di lunghezza pari o  superiore  a  80
metri, ogni imbarcazione deve essere ubicata  in  modo  tale  che  la
distanza fra la sua estrema poppa e l'elica sia  non  minore  di  una
lunghezza e mezza dell'imbarcazione. 
    .3 Ogni zattera deve essere sistemata: 
      a) con la barbetta collegata alla nave; 
      b) con un dispositivo di galleggiamento  libero  conforme  alle
disposizioni del paragrafo 4.1.6 del codice LSA,  che  consenta  alla
zattera di galleggiare liberamente e, se di tipo  autogonfiabile,  di
gonfiarsi automaticamente quando la nave affonda; un solo dispositivo
di galleggiamento libero puo' essere usato per due o piu' zattere  di
salvataggio, purche' tale dispositivo soddisfi i requisiti di cui  al
paragrafo 4.1.6 del codice LSA; 
      c) in modo da consentire lo sgancio manuale dai dispositivi  di
ritenuta. 
    .4 Le zattere ammainabili mediante gru  devono  essere  sistemate
entro il raggio di azione del rispettivo  gancio  di  sollevamento  a
meno che non sia adottato un mezzo per il loro  spostamento  che  non
deve diventare inutilizzabile entro i limiti di assetto longitudinale
fino a 10° e di sbandamento fino a 20° da un lato o  dall'altro,  per
le navi nuove e rispettivamente fino ad almeno  15°,  da  un  lato  o
dall'altro, per le  navi  esistenti  o  da  movimenti  della  nave  o
interruzione di energia. 
    .5 Le zattere di salvataggio lanciabili devono  essere  sistemate
in  posizione  tale  da  essere  facilmente  spostabili  da  un  lato
all'altro della nave a livello di ciascun  ponte  scoperto.  In  caso
contrario, su ciascun fianco della  nave  devono  essere  disponibili
zattere supplementari aventi una capacita' totale su ogni  lato  pari
al 75% del numero totale delle persone a bordo. 
    .6 Le zattere dotate di dispositivo MES per  l'evacuazione  della
nave devono: 
      a)  essere  sistemate  in  prossimita'  del   contenitore   dei
dispositivi MES; 
      b) poter essere  sganciate  dalla  propria  posizione  mediante
sistemazioni che consentano loro  di  essere  ormeggiate  e  gonfiate
lungo la piattaforma di imbarco; 
      c)  poter  essere   sganciate   come   mezzi   di   salvataggio
indipendenti; e 
      d) essere  provviste  di  sagole  di  recupero  attaccate  alla
piattaforma di imbarco. 
 
8. Sistemazione dei battelli di emergenza a bordo (R 14) 
 
    NAVI NUOVE ED ESISTENTI DELLE CLASSI B, C e D: 
    I battelli di emergenza devono essere sistemati a bordo: 
    .1 in condizione da essere costantemente pronti all'uso  in  meno
di 5 minuti e, se del tipo gonfiabile, costantemente gonfiati con  la
pressione prevista; 
    .2 in posizione idonea ad essere messi a mare e recuperati; 
    .3 in modo che essi stessi e i dispositivi per tenerli  in  posto
non interferiscano con la manovra di messa a mare di qualsiasi  altro
mezzo collettivo di salvataggio in qualsiasi altra zona per la  messa
a mare; 
    .4 conformi alle disposizioni  della  regola  7,  se  sono  anche
imbarcazioni di salvataggio. 
 
8a Sistemazione dei dispositivi mes per l'evacuazione della  nave  (R
15) 
 
    NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e  D  E  NAVI  RO-RO  DA  PASSEGGERI
ESISTENTI DELLE CLASSI B, C e D: 
    1. La murata non deve avere aperture tra la zona di  imbarco  del
dispositivo MES e la linea di galleggiamento in condizioni di  minimo
carico; devono essere inoltre forniti mezzi  volti  a  proteggere  il
dispositivo da eventuali sporgenze. 
    2.  Le  zone  per  la  messa  a  mare  dei  mezzi  collettivi  di
salvataggio devono  essere  ubicate  in  posizione  tale  da  rendere
l'operazione di messa a mare sicura,  tenendo  conto  in  particolare
della distanza dall'elica  e  dalle  zone  di  scafo  con  i  fianchi
sensibilmente rientranti, in modo che i mezzi predetti possano essere
messi a mare lungo i fianchi della nave. 
    3. Ciascun dispositivo MES  per  l'evacuazione  della  nave  deve
essere sistemato in modo tale che ne' il passaggio ne' la piattaforma
ne'  i  relativi  meccanismi  di  sistemazione   o   di   azionamento
interferiscano con il funzionamento di qualsiasi altro dispositivo di
salvataggio presso qualsiasi altra zona di messa a mare. 
    4. Dove appropriato, la nave deve avere sistemazioni tali  che  i
dispositivi  MES  per  l'evacuazione  della  nave  nelle   rispettive
posizioni di normale sistemazione siano protetti  dai  danni  causati
dal mare grosso. 
 
9. Dispositivi per la messa a mare e il recupero dei mezzi collettivi
di salvataggio (R 16) 
 
    NAVI NUOVE ED ESISTENTI DELLE CLASSI B, C e D: 
    .1 I dispositivi per la messa a mare conformi ai requisiti  della
sezione 6.1 del codice LSA devono essere forniti per  tutti  i  mezzi
collettivi di salvataggio, ad eccezione dei seguenti: 
      .1 PER LE NAVI ESISTENTI DELLE CLASSI B, C e D: 
        a) mezzi collettivi di salvataggio il cui imbarco avvenga  da
una posizione sul ponte a  meno  di  4,5  metri  sopra  la  linea  di
galleggiamento in condizioni di minimo carico e che si trovino in una
delle due condizioni seguenti: 
        - abbiano una massa minore o uguale a 185 kg; oppure 
        - siano sistemati per la  messa  a  mare  direttamente  dalla
posizione di riposo in tutte le condizioni di  assetto  longitudinale
fino a 10° e di sbandamento fino a almeno 15° su  qualsiasi  dei  due
fianchi, oppure 
        b) mezzi di salvataggio in eccesso rispetto ai mezzi  per  il
110% del numero totale di persone a bordo; oppure mezzi collettivi di
salvataggio forniti per essere usati  congiuntamente  al  dispositivo
MES (Marine Evacuation System), conformi ai requisiti di cui al punto
6.2 del codice LSA e sistemati per la messa a mare direttamente dalla
posizione di normale sistemazione in tutte le condizioni  di  assetto
longitudinale fino a 10° e di sbandamento fino a 20° su qualsiasi dai
due fianchi. 
      .2 PER LE NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D: 
      quando, fatta salva l'efficacia dei dispositivi di imbarco  sui
mezzi collettivi di salvataggio e sui  battelli  di  emergenza  nelle
condizioni meteomarine in cui la nave si trova a operare e  in  tutte
le  condizioni  previste,  favorevoli  o  sfavorevoli,   di   assetto
longitudinale  e  sbandamento,  il  bordo  libero  fra  la  posizione
dell'imbarcazione e il galleggiamento della  nave  in  condizioni  di
minimo  carico  non  sia  superiore  a  4,5  metri,  nel  qual   caso
l'amministrazione dello Stato di bandiera puo'  acconsentire  all'uso
di un dispositivo  per  mezzo  del  quale  le  persone  si  imbarcano
direttamente sulle zattere di salvataggio. 
    .2 Ogni imbarcazione di salvataggio deve essere provvista  di  un
dispositivo per la messa a mare e il recupero a bordo. 
    .2a Entro la prima visita di carena a secco programmata  dopo  il
1° gennaio 2018, ma non oltre il 1°  luglio  2019,  i  meccanismi  di
sganciamento delle scialuppe di salvataggio non conformi ai paragrafi
da 4.4.7.6.4 a 4.4.7.6.6 del codice LSA devono essere sostituiti  con
attrezzature conformi al codice (4) . 
    PER LE NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D, COSTRUITE A PARTIRE  DAL
1° GENNAIO 2003 
    In aggiunta deve essere prevista la  possibilita'  di  sospendere
l'imbarcazione di salvataggio per rendere possibili le operazioni  di
manutenzione sui meccanismi di sgancio. 
    .3 I dispositivi per la messa a mare e per il  recupero  a  bordo
devono essere tali che l'operatore a bordo della nave sia in grado di
osservare tutte le fasi di messa  a  mare  dei  mezzi  collettivi  di
salvataggio e se trattasi di imbarcazioni di salvataggio, anche tutte
le fasi di recupero. 
    .4 A bordo della nave deve  essere  impiegato  un  meccanismo  di
sgancio di un solo tipo per mezzi collettivi di salvataggio simili. 
    .5 I cavi dei paranchi, se  utilizzati,  devono  avere  lunghezza
tale da consentire ai mezzi collettivi di salvataggio di  raggiungere
l'acqua con la nave in condizioni di minimo  carico  e  in  tutte  le
condizioni di assetto longitudinale fino a 10° e di sbandamento  fino
a 20°, su un lato o sull'altro per le navi  nuove  e  rispettivamente
fino ad almeno 15° da un lato o dall'altro, per le navi esistenti. 
    .6 La preparazione e  il  maneggio  di  un  mezzo  collettivo  di
salvataggio in una zona per la messa a mare  non  devono  interferire
con la rapida preparazione e il maneggio  di  qualsiasi  altro  mezzo
collettivo di salvataggio o battello di emergenza in qualsiasi  altra
zona per la messa a mare. 
    .7 Devono essere disponibili  mezzi  atti  a  impedire  qualsiasi
scarico d'acqua  dalla  nave  sui  mezzi  collettivi  di  salvataggio
durante l'abbandono nave. 
    .8 Durante la preparazione e la messa a mare, il mezzo collettivo
di salvataggio, il suo dispositivo per la messa a mare e il  relativo
specchio d'acqua devono essere illuminati adeguatamente  con  energia
fornita dalla sorgente di emergenza di energia  elettrica  prescritta
dalle regole II-1/D/3 e II-1/D/4. 
 
10. Dispositivi di imbarco sui battelli di  emergenza  e  dispositivi
per la messa a mare e di recupero (R 17) 
 
    NAVI NUOVE ED ESISTENTI DELLE CLASSI B, C e D 
    .1 I dispositivi  di  imbarco  sul  battello  di  emergenza  e  i
dispositivi per la messa a mare devono essere tali che le  operazioni
avvengano nel minor tempo possibile. 
    .2 Il battello di emergenza deve poter essere recuperato e  messo
a mare direttamente dalla propria posizione normale con  a  bordo  il
numero di persone designate a governare il battello. 
    .3 Se il battello funge anche da mezzo collettivo di  salvataggio
e le altre imbarcazioni di salvataggio sono recuperate  a  bordo  dal
ponte di imbarco, in aggiunta  a  quanto  prescritto  dal  precedente
punto .2, il battello deve poter essere recuperato a bordo dal  ponte
di imbarco. 
    .4 I dispositivi per la messa a mare devono essere conformi  alle
disposizioni della regola 9. Tuttavia, tutti i battelli di  emergenza
devono poter essere messi a mare utilizzando barbette, se necessario,
con la nave in marcia avanti a velocita' fino  a  5  nodi,  in  acque
calme. 
    .5 Il tempo di recupero a bordo del  battello  di  emergenza  non
deve superare 5 minuti in condizioni meteomarine medie  anche  quando
il battello e' al completo di persone e dotazioni. Se il battello  e'
parte dei mezzi collettivi di salvataggio, detto  tempo  di  recupero
deve poter essere rispettato anche quando il battello e' al  completo
delle dotazioni prescritte per i mezzi collettivi di salvataggio e di
equipaggio abilitato di almeno 6 persone. 
    .6 PER LE NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D, COSTRUITE  A  PARTIRE
DAL 1° GENNAIO 2003 
    Le disposizioni per l'imbarco  e  il  recupero  del  battello  di
emergenza devono permettere di imbarcare in modo sicuro ed efficiente
un infortunato su di una barella.  Per  garantire  la  sicurezza  del
recupero in condizioni meteomarine avverse devono essere  disponibili
opportuni stroppi se l'impiego di pesanti bozzelli puo' costituire un
pericolo. 
 
10a Recupero di persone dall'acqua 
 
    NAVI DELLE CLASSI B, C e D, COSTRUITE A PARTIRE  DAL  1°  GENNAIO
2018 
    .1 Tutte le navi devono disporre di  piani  e  procedure  per  il
recupero di persone dall'acqua specifiche per la nave stessa, tenendo
conto delle linee guida elaborate dall'IMO (5) . 
    Tali piani e procedure devono definire le attrezzature  destinate
ad essere utilizzate ai fini del recupero e le misure da adottare per
ridurre al minimo il rischio per il personale di bordo  coinvolto  in
operazioni di recupero. Le navi costruite prima del 1°  gennaio  2018
devono soddisfare  il  presente  requisito  entro  la  prima  analisi
periodica o di rinnovo delle attrezzature di sicurezza. 
    .2 Le navi ro-ro da passeggeri  conformi  alla  regola  III/5-1.4
sono ritenute conformi anche alla presente regola.