Art. 3 
 
                   Spese correnti di funzionamento 
 
  1. Il patrimonio della Fondazione e'  articolato  in  un  fondo  di
dotazione, indisponibile e vincolato al perseguimento delle finalita'
statutarie, e in un  fondo  di  gestione,  destinato  alle  spese  di
funzionamento della Fondazione. 
  2. Le risorse disponibili nel fondo di gestione sono destinate alla
copertura delle spese di funzionamento  individuate  nelle  spese  di
logistica e  di  amministrazione;  il  fabbisogno  economico  per  le
predette voci di spesa e' determinato in rapporto al  fabbisogno  per
le voci di spesa direttamente imputabili alle attivita' di ricerca  e
in relazione all'avanzamento delle stesse, nel rispetto di criteri  e
parametri di efficacia e di  efficienza  definiti  nel  documento  di
programmazione di  cui  all'articolo  7,  comma  1.  Il  bilancio  di
esercizio della Fondazione presenta un rapporto  equilibrato  tra  la
consistenza del fondo di dotazione e quella del fondo di gestione, al
fine di assicurare il finanziamento degli investimenti  necessari  al
perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 1  e  nel  rispetto
dei principi di sana e prudente gestione.