Art. 2 
 
Competenze dell'Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei
                confronti degli amministratori locali 
 
  1. Nell'ambito delle competenze assegnate ai sensi dell'articolo  6
della legge 3 luglio 2017, n. 105, l'Osservatorio, anche  sulla  base
delle  risultanze  dell'attivita'  dell'Organismo  tecnico   di   cui
all'articolo 3, promuove il raccordo fra lo Stato e gli  enti  locali
nel monitoraggio, nella prevenzione  e  nel  contrasto  del  fenomeno
degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali. 
  2. In particolare, in tale contesto l'Osservatorio: 
    a) propone al  Ministro  dell'interno  l'adozione  di  specifiche
direttive da indirizzare ai Prefetti della Repubblica; 
    b) promuove studi e  analisi  per  la  formulazione  di  proposte
normative in materia; 
    c)   elabora   mirate   campagne   di   comunicazione   volte   a
sensibilizzare l'opinione pubblica sul fenomeno; 
    d) promuove il raccordo e lo scambio informativo tra  i  soggetti
istituzionali   interessati,   anche    ai    fini    del    supporto
all'elaborazione di progettualita' in tema  di  legalita',  idonee  a
fronteggiare il fenomeno, finanziabili con specifiche risorse europee
e nazionali; 
    e) promuove - anche attraverso l'eventuale  coinvolgimento  delle
universita'  o  delle  scuole   di   formazione   delle   istituzioni
interessate - iniziative di formazione  e  di  aggiornamento  rivolte
agli amministratori locali,  ai  segretari  comunali,  ai  dipendenti
degli enti locali, nonche' ai dipendenti dello Stato che, per ragione
del loro ruolo o incarico, sono comunque coinvolti nelle attivita' di
prevenzione e contrasto del  fenomeno  degli  atti  intimidatori  nei
confronti degli amministratori locali; 
    f) promuove - anche attraverso l'eventuale  coinvolgimento  delle
scuole  del  sistema  nazionale  di  istruzione  o  delle  scuole  di
formazione delle istituzioni interessate - iniziative  di  promozione
della legalita' con particolare riferimento alle giovani generazioni; 
    g) assicura un'attivita'  di  monitoraggio  e  valutazione  delle
azioni intraprese, anche ai fini delle verifiche  dell'impatto  della
regolamentazione di cui al decreto del Presidente del  Consiglio  dei
ministri 15 settembre 2017, n. 169. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per il testo dell'art. 6 della legge 3  luglio  2017,
          n. 105, si rimanda alle note alle premesse. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          15 settembre 2017, n. 169 (Regolamento  recante  disciplina
          sull'analisi  dell'impatto   della   regolamentazione,   la
          verifica   dell'impatto   della   regolamentazione   e   la
          consultazione) e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  30
          novembre 2017, n. 280.