Art. 11 
 
Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 29 marzo  2004,  n.
                                 102 
 
  1. All'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto legislativo  29  marzo
2004, n. 102, le parole: «I consorzi» sono sostituite dalle seguenti:
«gli  Organismi  collettivi  di  difesa»;  al  comma  2  la   parola:
«consorzi» e' sostituita dalle  seguenti:  «Organismi  collettivi  di
difesa». 
 
          Note all'art. 11: 
              - Si riporta il testo dell'art. 14 del  citato  decreto
          legislativo 29 marzo 2004,  n.  102,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 14 (Interventi a favore degli  associati).  -  1.
          Gli  Organismi  collettivi  di  difesa  anno  facolta'   di
          scegliere, con deliberazione dell'assemblea,  le  forme  di
          difesa e di intervento da  adottarsi  e  gli  strumenti  di
          attuazione degli stessi che saranno ritenuti piu' opportuni
          nell'interesse degli associati. 
              2.  Gli  Organismi  collettivi  di   difesa,   per   il
          raggiungimento   delle   finalita'   associative,   possono
          deliberare   di   far   ricorso   a   forme   assicurative,
          coerentemente con  quanto  disposto  nel  presente  decreto
          legislativo, mediante contratti da stipulare,  anche  dagli
          stessi Organismi collettivi di difesa in nome e  per  conto
          dei soci qualora essi non vi provvedano  direttamente,  con
          societa' di assicurazione autorizzate.».