Art. 11 Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 1. All'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, le parole: «I consorzi» sono sostituite dalle seguenti: «gli Organismi collettivi di difesa»; al comma 2 la parola: «consorzi» e' sostituita dalle seguenti: «Organismi collettivi di difesa».
Note all'art. 11: - Si riporta il testo dell'art. 14 del citato decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come modificato dal presente decreto: «Art. 14 (Interventi a favore degli associati). - 1. Gli Organismi collettivi di difesa anno facolta' di scegliere, con deliberazione dell'assemblea, le forme di difesa e di intervento da adottarsi e gli strumenti di attuazione degli stessi che saranno ritenuti piu' opportuni nell'interesse degli associati. 2. Gli Organismi collettivi di difesa, per il raggiungimento delle finalita' associative, possono deliberare di far ricorso a forme assicurative, coerentemente con quanto disposto nel presente decreto legislativo, mediante contratti da stipulare, anche dagli stessi Organismi collettivi di difesa in nome e per conto dei soci qualora essi non vi provvedano direttamente, con societa' di assicurazione autorizzate.».