Art. 2 Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 1. All'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla rubrica, dopo le parole: «Polizze assicurative» sono aggiunte le seguenti: «e fondi di mutualizzazione»; b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Per le finalita' e per gli eventi di cui all'articolo 1, lo Stato concede contributi sui premi assicurativi e sulle quote di partecipazione e adesione a fondi di mutualizzazione, in conformita' alla normativa europea ed a quanto previsto dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo, agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile iscritti nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province autonome.»; c) il comma 2 e' abrogato; d) il comma 3 e' abrogato; e) il comma 4 e' abrogato; f) al comma 5, le parole: «i consorzi» sono sostituite dalle seguenti: «gli Organismi collettivi»; g) al comma 5-ter, l'ultimo periodo e' abrogato. 2. Dopo l'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e' inserito il seguente: «Art. 2-bis (Polizze assicurative sperimentali). - 1. Ai sensi del presente decreto si intendono per polizze assicurative sperimentali: a) le polizze ricavo a copertura della perdita di ricavo della produzione assicurata, intesa come combinazione tra la variazione della resa a causa degli eventi di cui all'articolo 1 e la variazione del prezzo di mercato; b) le polizze parametriche a copertura della perdita di produzione assicurata per danni di quantita' e qualita' a seguito di un andamento climatico avverso, di eventi di portata catastrofica, determinati anche in base a indici biologici o meteorologici. 2. Le polizze sperimentali di cui al comma 1 possono avvalersi della riassicurazione del Fondo di cui all'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.».
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 2 del citato decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come modificato dal presente decreto: «Art. 2 (Polizze assicurative e fondi di mutualizzazione). - 1. Per le finalita' e per gli eventi, di cui all'art. 1, lo Stato concede contributi sui premi assicurativi e sulle quote di partecipazione e adesione a fondi di mutualizzazione, in conformita' alla normativa europea ed a quanto previsto dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo, agli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile iscritti nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province autonome. 2. (Abrogato). 3. (Abrogato). 4. (Abrogato). 5. La sottoscrizione delle polizze assicurative e' volontaria e puo' avvenire in forma collettiva o individuale. Possono deliberare di far ricorso a forme assicurative collettive gli Organismi collettivi di difesa di cui al capo III, nonche' le cooperative agricole e loro consorzi. 5-bis. La copertura assicurativa per le produzioni zootecniche di cui al presente decreto e' comprensiva del costo di smaltimento dei capi morti per qualsiasi causa. 5-ter. I prezzi unitari di mercato delle produzioni agricole, di cui all'art. 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per la determinazione dei valori assicurabili con polizze agevolate, sono stabiliti sulla base delle rilevazioni almeno triennali dell'ISMEA.».