Art. 2 
 
          Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 
                        29 marzo 2004, n. 102 
 
  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo  2004,  n.  102,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla rubrica, dopo  le  parole:  «Polizze  assicurative»  sono
aggiunte le seguenti: «e fondi di mutualizzazione»; 
    b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Per le finalita'  e
per gli eventi di cui all'articolo 1, lo Stato concede contributi sui
premi assicurativi e sulle quote di partecipazione e adesione a fondi
di mutualizzazione, in conformita' alla normativa europea ed a quanto
previsto dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti  di  Stato
nel settore agricolo, agli imprenditori agricoli di cui  all'articolo
2135  del  codice  civile  iscritti  nel  registro  delle  imprese  o
nell'anagrafe delle imprese agricole  istituita  presso  le  Province
autonome.»; 
    c) il comma 2 e' abrogato; 
    d) il comma 3 e' abrogato; 
    e) il comma 4 e' abrogato; 
    f) al comma 5, le parole:  «i  consorzi»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «gli Organismi collettivi»; 
    g) al comma 5-ter, l'ultimo periodo e' abrogato. 
  2. Dopo l'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102,
e' inserito il seguente: 
  «Art. 2-bis (Polizze assicurative sperimentali). - 1. Ai sensi  del
presente decreto si intendono per polizze assicurative sperimentali: 
    a) le polizze ricavo a copertura della perdita  di  ricavo  della
produzione assicurata, intesa come  combinazione  tra  la  variazione
della resa a causa degli eventi di cui all'articolo 1 e la variazione
del prezzo di mercato; 
    b)  le  polizze  parametriche  a  copertura  della   perdita   di
produzione assicurata per danni di quantita' e qualita' a seguito  di
un andamento climatico avverso, di eventi  di  portata  catastrofica,
determinati anche in base a indici biologici o meteorologici. 
  2. Le polizze sperimentali di cui  al  comma  1  possono  avvalersi
della riassicurazione del Fondo di cui  all'articolo  127,  comma  3,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388.». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo dell'art. 2  del  citato  decreto
          legislativo 29 marzo 2004,  n.  102,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art.   2   (Polizze   assicurative    e    fondi    di
          mutualizzazione). - 1. Per le finalita' e per  gli  eventi,
          di cui all'art. 1, lo Stato concede  contributi  sui  premi
          assicurativi e sulle quote di partecipazione e  adesione  a
          fondi di mutualizzazione,  in  conformita'  alla  normativa
          europea ed a quanto previsto dagli orientamenti  comunitari
          in materia di aiuti di Stato  nel  settore  agricolo,  agli
          imprenditori agricoli  di  cui  all'art.  2135  del  codice
          civile iscritti nel registro delle imprese o  nell'anagrafe
          delle  imprese  agricole  istituita  presso   le   Province
          autonome. 
              2. (Abrogato). 
              3. (Abrogato). 
              4. (Abrogato). 
              5. La  sottoscrizione  delle  polizze  assicurative  e'
          volontaria  e  puo'  avvenire   in   forma   collettiva   o
          individuale. Possono deliberare  di  far  ricorso  a  forme
          assicurative collettive gli Organismi collettivi di  difesa
          di cui al capo III, nonche' le cooperative agricole e  loro
          consorzi. 
              5-bis. La  copertura  assicurativa  per  le  produzioni
          zootecniche di cui al presente decreto e'  comprensiva  del
          costo di smaltimento dei capi morti per qualsiasi causa. 
              5-ter. I prezzi unitari  di  mercato  delle  produzioni
          agricole, di cui all'art. 127,  comma  3,  della  legge  23
          dicembre 2000, n. 388, per  la  determinazione  dei  valori
          assicurabili con polizze agevolate,  sono  stabiliti  sulla
          base delle rilevazioni almeno triennali dell'ISMEA.».