Art. 3 
 
          Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 
                        29 marzo 2004, n. 102 
 
  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo  2004,  n.  102,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la rubrica e' sostituita dalla seguente:  «Piano  di  gestione
dei rischi in agricoltura»; 
    b) il comma 1 e'  sostituito  dal  seguente:  «1.  L'entita'  del
contributo  pubblico  sui  premi  assicurativi  e  sulle   quote   di
partecipazione e adesione a fondi sperimentali di  mutualizzazione  e
della soglia di danno e' determinata attraverso il Piano di  gestione
dei rischi in agricoltura, di  seguito  denominato  "Piano",  tenendo
conto   delle    disponibilita'    di    bilancio,    dell'importanza
socio-economica  delle  produzioni  e  del   numero   di   potenziali
assicurati e aderenti ai fondi di mutualizzazione,  dell'esigenza  di
ampliare la base territoriale e il numero di imprese beneficiarie.»; 
    c) al comma 2, le parole: «Piano  assicurativo»  sono  sostituite
dalla seguente: «Piano»; dopo la parola: «elaborato» e'  inserita  la
seguente: «anche»; alla lettera f) le  parole:  «dei  consorzi»  sono
sostituite dalle seguenti:  «degli  organismi  collettivi»;  dopo  la
lettera g) sono aggiunte le seguenti: 
      «g-bis) un rappresentante dell'Agenzia  per  le  erogazioni  in
agricoltura (AGEA); 
      g-ter)  un  rappresentante  dell'Istituto  di  vigilanza  sulle
imprese assicuratrici (IVASS).»; 
    d) il comma 3 e' sostituito dal seguente:  «3.  Con  decreto  del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e' approvato
il  regolamento  di  funzionamento  della  Commissione  tecnica.   Ai
componenti della Commissione tecnica  non  spetta  alcun  emolumento,
indennita', gettone di presenza, rimborso spese  o  altri  emolumenti
comunque denominati. Alle spese di  funzionamento  della  Commissione
tecnica si provvede nell'ambito delle risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente,  senza  nuovi   o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato.»; 
    e) il comma 4 e' sostituito dal  seguente:  «4.  Nel  Piano  sono
stabiliti, nel  rispetto  della  normativa  europea,  i  termini,  le
modalita', l'entita' del contributo dello Stato, le soglie minime  di
danno, le procedure di erogazione del  contributo  ed  i  criteri  di
cumulo delle misure di gestione del rischio  ai  sensi  dell'articolo
2-bis, nonche' i parametri per il calcolo del contributo pubblico sui
premi assicurativi e sulle quote di  partecipazione  ed  adesione  ai
fondi di mutualizzazione distinti per: 
      a) tipologia di polizza assicurativa o  mutualistica  e  schema
contrattuale contenente gli standard minimi; 
      b) area territoriale identificata  sulla  base  delle  proposte
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano; 
      c) eventi coperti, garanzia; 
      d) tipo di coltura impianti produttivi, produzioni zootecniche,
strutture.»; 
    f) al comma 5 e  5-bis,  le  parole:  «piano  assicurativo»  sono
sostituite dalla seguente: «Piano». 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo dell'art. 4  del  citato  decreto
          legislativo 29 marzo 2004,  n.  102,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 4 (Piano di gestione dei rischi in  agricoltura).
          -  1.  L'entita'  del   contributo   pubblico   sui   premi
          assicurativi e sulle quote di partecipazione e  adesione  a
          fondi sperimentali di mutualizzazione  e  della  soglia  di
          danno e' determinata attraverso il Piano  di  gestione  dei
          rischi  in  agricoltura,  di  seguito  denominato  "Piano",
          tenendo   conto   delle   disponibilita'    di    bilancio,
          dell'importanza  socio-economica  delle  produzioni  e  del
          numero di potenziali assicurati  e  aderenti  ai  fondi  di
          mutualizzazione,  dell'esigenza   di   ampliare   la   base
          territoriale e il numero di imprese beneficiarie. 
              2.  Il  Piano  e'  elaborato  anche  sulla  base  delle
          informazioni     e     dei      dati      di      carattere
          statistico-assicurativo  rilevati  dalla  Banca  dati   sui
          rischi agricoli, ed e' approvato, entro il 30  novembre  di
          ogni  anno,  con  decreto  del  Ministero  delle  politiche
          agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano, sentite le proposte di una
          Commissione tecnica costituita, da: 
                a) un rappresentante del  Ministero  delle  politiche
          agricole alimentari e forestali, che la presiede; 
                b) tre rappresentanti delle regioni e delle  province
          autonome di Trento e di Bolzano; 
                c) un rappresentate dell'Istituto di servizi  per  il
          mercato agricolo alimentare (ISMEA); 
                d)  un  rappresentante  per  ciascuna  Organizzazione
          professionale   agricola   rappresentata   nel    Consiglio
          nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL); 
                e) un rappresentante della Cooperazione agricola; 
                f)  un  rappresentante  dell'Associazione   nazionale
          degli organismi collettivi di difesa (ASNACODI); 
                g)  due  rappresentanti  dell'Associazione  nazionale
          delle imprese assicuratrici (ANIA).; 
              g-bis) un rappresentante dell'Agenzia per le erogazioni
          in agricoltura (AGEA); 
              g-ter) un  rappresentante  dell'Istituto  di  vigilanza
          sulle imprese assicuratrici (IVASS). 
              3. Con decreto del Ministro  delle  politiche  agricole
          alimentari e  forestali  e'  approvato  il  regolamento  di
          funzionamento  della  Commissione  tecnica.  Ai  componenti
          della Commissione  tecnica  non  spetta  alcun  emolumento,
          indennita', gettone di presenza,  rimborso  spese  o  altri
          emolumenti comunque denominati. Alle spese di funzionamento
          della Commissione tecnica  si  provvede  nell'ambito  delle
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri  per  il
          bilancio dello Stato. 
              4.  Nel  Piano  sono  stabiliti,  nel  rispetto   della
          normativa europea, i termini, le modalita',  l'entita'  del
          contributo dello Stato,  le  soglie  minime  di  danno,  le
          procedure di erogazione del  contributo  ed  i  criteri  di
          cumulo delle  misure  di  gestione  del  rischio  ai  sensi
          dell'art. 2-bis, nonche' i parametri  per  il  calcolo  del
          contributo pubblico sui premi assicurativi e sulle quote di
          partecipazione ed  adesione  ai  fondi  di  mutualizzazione
          distinti per: 
              a) tipologia di polizza assicurativa o  mutualistica  e
          schema contrattuale contenente gli standard minimi; 
              b) area  territoriale  identificata  sulla  base  delle
          proposte delle regioni e delle province autonome di  Trento
          e di Bolzano; 
              c) eventi coperti, garanzia; 
              d) tipo  di  coltura  impianti  produttivi,  produzioni
          zootecniche, strutture. 
              5. Nel Piano possono essere disposti anche: 
                a) i termini massimi di sottoscrizione delle  polizze
          per le diverse produzioni e aree; 
                b) qualsiasi altro elemento ritenuto  necessario  per
          garantire un impiego efficace ed efficiente  delle  risorse
          pubbliche. 
              5-bis. Al fine di garantire continuita' alla  copertura
          dei rischi, qualora entro la data stabilita al comma 2  non
          sia approvato un nuovo Piano, continuano ad  applicarsi  le
          disposizioni del piano precedente.».