Art. 3 Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 1. All'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Piano di gestione dei rischi in agricoltura»; b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'entita' del contributo pubblico sui premi assicurativi e sulle quote di partecipazione e adesione a fondi sperimentali di mutualizzazione e della soglia di danno e' determinata attraverso il Piano di gestione dei rischi in agricoltura, di seguito denominato "Piano", tenendo conto delle disponibilita' di bilancio, dell'importanza socio-economica delle produzioni e del numero di potenziali assicurati e aderenti ai fondi di mutualizzazione, dell'esigenza di ampliare la base territoriale e il numero di imprese beneficiarie.»; c) al comma 2, le parole: «Piano assicurativo» sono sostituite dalla seguente: «Piano»; dopo la parola: «elaborato» e' inserita la seguente: «anche»; alla lettera f) le parole: «dei consorzi» sono sostituite dalle seguenti: «degli organismi collettivi»; dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti: «g-bis) un rappresentante dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA); g-ter) un rappresentante dell'Istituto di vigilanza sulle imprese assicuratrici (IVASS).»; d) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e' approvato il regolamento di funzionamento della Commissione tecnica. Ai componenti della Commissione tecnica non spetta alcun emolumento, indennita', gettone di presenza, rimborso spese o altri emolumenti comunque denominati. Alle spese di funzionamento della Commissione tecnica si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.»; e) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Nel Piano sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea, i termini, le modalita', l'entita' del contributo dello Stato, le soglie minime di danno, le procedure di erogazione del contributo ed i criteri di cumulo delle misure di gestione del rischio ai sensi dell'articolo 2-bis, nonche' i parametri per il calcolo del contributo pubblico sui premi assicurativi e sulle quote di partecipazione ed adesione ai fondi di mutualizzazione distinti per: a) tipologia di polizza assicurativa o mutualistica e schema contrattuale contenente gli standard minimi; b) area territoriale identificata sulla base delle proposte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano; c) eventi coperti, garanzia; d) tipo di coltura impianti produttivi, produzioni zootecniche, strutture.»; f) al comma 5 e 5-bis, le parole: «piano assicurativo» sono sostituite dalla seguente: «Piano».
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come modificato dal presente decreto: «Art. 4 (Piano di gestione dei rischi in agricoltura). - 1. L'entita' del contributo pubblico sui premi assicurativi e sulle quote di partecipazione e adesione a fondi sperimentali di mutualizzazione e della soglia di danno e' determinata attraverso il Piano di gestione dei rischi in agricoltura, di seguito denominato "Piano", tenendo conto delle disponibilita' di bilancio, dell'importanza socio-economica delle produzioni e del numero di potenziali assicurati e aderenti ai fondi di mutualizzazione, dell'esigenza di ampliare la base territoriale e il numero di imprese beneficiarie. 2. Il Piano e' elaborato anche sulla base delle informazioni e dei dati di carattere statistico-assicurativo rilevati dalla Banca dati sui rischi agricoli, ed e' approvato, entro il 30 novembre di ogni anno, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le proposte di una Commissione tecnica costituita, da: a) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che la presiede; b) tre rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano; c) un rappresentate dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA); d) un rappresentante per ciascuna Organizzazione professionale agricola rappresentata nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL); e) un rappresentante della Cooperazione agricola; f) un rappresentante dell'Associazione nazionale degli organismi collettivi di difesa (ASNACODI); g) due rappresentanti dell'Associazione nazionale delle imprese assicuratrici (ANIA).; g-bis) un rappresentante dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA); g-ter) un rappresentante dell'Istituto di vigilanza sulle imprese assicuratrici (IVASS). 3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e' approvato il regolamento di funzionamento della Commissione tecnica. Ai componenti della Commissione tecnica non spetta alcun emolumento, indennita', gettone di presenza, rimborso spese o altri emolumenti comunque denominati. Alle spese di funzionamento della Commissione tecnica si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 4. Nel Piano sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea, i termini, le modalita', l'entita' del contributo dello Stato, le soglie minime di danno, le procedure di erogazione del contributo ed i criteri di cumulo delle misure di gestione del rischio ai sensi dell'art. 2-bis, nonche' i parametri per il calcolo del contributo pubblico sui premi assicurativi e sulle quote di partecipazione ed adesione ai fondi di mutualizzazione distinti per: a) tipologia di polizza assicurativa o mutualistica e schema contrattuale contenente gli standard minimi; b) area territoriale identificata sulla base delle proposte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano; c) eventi coperti, garanzia; d) tipo di coltura impianti produttivi, produzioni zootecniche, strutture. 5. Nel Piano possono essere disposti anche: a) i termini massimi di sottoscrizione delle polizze per le diverse produzioni e aree; b) qualsiasi altro elemento ritenuto necessario per garantire un impiego efficace ed efficiente delle risorse pubbliche. 5-bis. Al fine di garantire continuita' alla copertura dei rischi, qualora entro la data stabilita al comma 2 non sia approvato un nuovo Piano, continuano ad applicarsi le disposizioni del piano precedente.».