Art. 5 Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 1. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, il secondo periodo e' abrogato.
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 6, comma 3, del citato decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come modificato dal presente decreto: «Art. 6 (Procedure di trasferimento alle regioni di disponibilita' del FSN). - (Omissis). 3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto dei fabbisogni di spesa, dispone trimestralmente, con proprio decreto, il piano di riparto, delle somme da prelevarsi dal FSN e da trasferire alle regioni.».