Art. 5 
 
          Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 
                        29 marzo 2004, n. 102 
 
  1. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo  2004,
n. 102, il secondo periodo e' abrogato. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta il testo dell'art. 6, comma 3, del  citato
          decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 6 (Procedure di  trasferimento  alle  regioni  di
          disponibilita' del FSN). - (Omissis). 
              3. Il Ministro delle politiche  agricole  alimentari  e
          forestali, d'intesa con  la  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, tenuto conto dei fabbisogni di  spesa,
          dispone trimestralmente, con proprio decreto, il  piano  di
          riparto, delle somme da prelevarsi dal FSN e da  trasferire
          alle regioni.».