Art. 10 
 
                       Appropriazione indebita 
 
  1. All'articolo 646 del codice penale, approvato con regio  decreto
19 ottobre 1930, n. 1398, il terzo comma e' abrogato. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  646  del  codice
          penale, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 646 (Appropriazione indebita).  -  Chiunque,  per
          procurare a  se'  o  ad  altri  un  ingiusto  profitto,  si
          appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a
          qualsiasi titolo, il possesso, e' punito, a  querela  della
          persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con  la
          multa fino a euro 1.032. 
              Se il fatto e' commesso su cose possedute a  titolo  di
          deposito necessario, la pena e' aumentata.».