Art. 9
Frode informatica
1. All'articolo 640-ter, del codice penale, approvato con regio
decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, al quarto comma le parole:
«un'altra circostanza aggravante» sono sostituite dalle seguenti:
«taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma,
numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di
persona, anche in riferimento all'eta', e numero 7».
Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'articolo 640-ter del codice
penale, come modificato dal presente decreto:
«Art. 640-ter (Frode informatica). - Chiunque,
alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema
informatico o telematico o intervenendo senza diritto con
qualsiasi modalita' su dati, informazioni o programmi
contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso
pertinenti, procura a se' o ad altri un ingiusto profitto
con altrui danno, e' punito con la reclusione da sei mesi a
tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.
La pena e' della reclusione da uno a cinque anni e
della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle
circostanze previste dal numero 1) del secondo comma
dell'articolo 640, ovvero se il fatto e' commesso con abuso
della qualita' di operatore del sistema.
La pena e' della reclusione da due a sei anni e della
multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto e' commesso con
furto o indebito utilizzo dell'identita' digitale in danno
di uno o piu' soggetti.
Il delitto e' punibile a querela della persona offesa,
salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al
secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste
dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente
all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in
riferimento all'eta', e numero 7.».