Art. 24 
 
 
                           Permessi brevi 
 
    1. Previa valutazione del comandante di Corpo o di reparto,  puo'
essere concesso al dipendente che ne faccia richiesta il permesso  di
assentarsi per brevi periodi durante l'orario di lavoro, ivi comprese
le assenze per espletare visite, terapie, prestazioni  specialistiche
o esami diagnostici, di cui all'articolo 55-septies, comma 5-ter, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I permessi di cui al primo
periodo non possono essere in nessun caso di  durata  superiore  alla
meta' dell'orario  di  lavoro  giornaliero  e  non  possono  comunque
superare le cinquantaquattro ore nel corso dell'anno. 
    2. La richiesta del permesso deve essere formulata in tempo utile
per consentire al comandante di Corpo o di  reparto  di  adottare  le
misure organizzative necessarie. 
    3. Il personale e' tenuto a recuperare le ore non lavorate  entro
il mese successivo, secondo le disposizioni del comandante di Corpo o
di reparto. Nel caso in cui il  recupero  non  venga  effettuato,  la
retribuzione viene proporzionalmente decurtata. 
    4. Per le visite, terapie,  prestazioni  specialistiche  o  esami
diagnostici di cui al comma 1, in caso di  gravi  motivi  debitamente
documentati,  qualora  l'esigenza  comporti  un'assenza   di   durata
superiore alla meta' dell'orario di lavoro giornaliero,  il  militare
puo' essere posto in licenza straordinaria di cui all'articolo 48 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395. 
 
          Note all'art. 24: 
              Per il testo dell'articolo 55 septies, comma 5-ter  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 si vedano le note
          all'articolo 7. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  48  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995,  n.
          395: 
              «Art. 48. Licenze straordinarie 
              1. Per il personale di cui all'art.  34,  comma  1,  la
          licenza  straordinaria  e'  disciplinata  dalla   normativa
          prevista dall'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n.  537,
          come interpretato, modificato ed  integrato  dall'art.  22,
          commi 22 e 23, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. 
              2. In occasione di trasferimento del personale, per  le
          esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare presso
          la nuova sede di servizio,  l'Amministrazione  concede  una
          licenza straordinaria  speciale  nelle  durate  di  seguito
          specificate: 
              a) trasferimento in territorio nazionale: giorni  venti
          per il personale ammogliato o con famiglia a carico  o  con
          almeno  dieci  anni  di  servizio;  giorni  dieci  per   il
          personale senza famiglia a carico con meno di dieci anni di
          servizio; 
              b) trasferimento per il personale destinato a  prestare
          o che rientri dal servizio  all'estero:  giorni  trenta  al
          personale ammogliato o con famiglia a carico o  con  almeno
          dieci anni di servizio; giorni  venti  al  personale  senza
          famiglia a carico con meno di dieci anni di servizio. 
              3. Per il personale di cui all'art.  34,  comma  1,  la
          licenza breve e' soppressa. 
              4. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma  39,  della
          legge 24 dicembre 1993, n. 537,  non  si  applicano  quando
          l'assenza dal servizio sia dovuta ad infermita'  o  lesioni
          dipendenti da causa di servizio o  comunque  riportate  per
          fatti di servizio. 
              5. Le norme di cui al presente  articolo  si  applicano
          dal 1° gennaio 1996. Per la connessa disciplina  di  ordine
          procedurale  continuano  ad  applicarsi   le   disposizioni
          previste dalle norme vigenti in materia  per  il  personale
          militare, e successive modificazioni ed integrazioni.».