Art. 27 
 
 
                          Orario di lavoro 
 
  1. La durata dell'orario di lavoro e' di 36 ore settimanali. 
  2. Al completamento  dell'orario  di  lavoro  di  cui  al  comma  1
concorrono  le  assenze   riconosciute   ai   sensi   delle   vigenti
disposizioni, ivi  compresi  le  assenze  per  malattia,  le  licenze
ordinaria e straordinaria, i recuperi di cui al comma 4  e  i  riposi
compensativi. 
  3. Il personale inviato in servizio fuori sede  che  sia  impiegato
oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che
del tempo necessario all'effettuazione  dell'incarico,  e'  esonerato
dall'espletamento del turno ordinario previsto  o  dal  completamento
dello stesso. Il personale inviato in missione, qualora  il  servizio
si protragga oltre le ore 24:00 per almeno tre ore, ha diritto ad  un
intervallo per il recupero psico-fisico  non  inferiore  alle  dodici
ore. Il  turno  giornaliero  si  intende  completato  anche  ai  fini
dell'espletamento dell'orario settimanale d'obbligo. 
  4. Fermo restando il diritto al  recupero,  al  personale  che  per
sopravvenute  inderogabili  esigenze   di   servizio   sia   chiamato
dall'Amministrazione a prestare  servizio  nel  giorno  destinato  al
riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 1°
gennaio 2009, l'indennita' spettante ai sensi dell'articolo 28, comma
3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007,  n.
170, a compensazione  della  sola  ordinaria  prestazione  di  lavoro
giornaliero, e' rideterminata in euro 8,00. 
  5. Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il  giorno
di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una  festivita'
infrasettimanale, e' concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire
entro le quattro settimane successive. 
  6.  I  riposi  settimanali,  non  fruiti  per   esigenze   connesse
all'impiego in missioni  internazionali,  sono  fruiti  all'atto  del
rientro in territorio nazionale nella misura pari alla differenza tra
il beneficio spettante ed i recuperi  e  riposi  accordati  ai  sensi
della normativa di settore; tale beneficio non e' monetizzabile. 
  7. Le ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale vanno retribuite
con il compenso per lavoro straordinario. Le eventuali  ore  che  non
possono essere retribuite, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di
bilancio, devono essere recuperate mediante riposo compensativo entro
il 31 dicembre dell'anno  successivo  a  quello  in  cui  sono  state
effettuate, tenuto conto della richiesta del personale, da formularsi
entro il termine che sara' stabilito da ciascuna Amministrazione  con
apposita circolare,  e  fatte  salve  le  improrogabili  esigenze  di
servizio. Decorso il predetto termine del  31  dicembre  le  ore  non
recuperate  sono  comunque  retribuite  nell'ambito   delle   risorse
disponibili,  limitatamente   alla   quota   spettante   a   ciascuna
Amministrazione, a condizione che la pertinente richiesta  di  riposo
compensativo non sia stata accolta per esigenze di servizio. 
  8. Fermo restando quanto disposto ai commi precedenti, a  decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto il  termine  per
la fruizione dei  recuperi  di  cui  al  comma  7  per  il  personale
successivamente inviato in missione all'estero e' di  un  anno  dalla
data di effettivo rientro nella sede di servizio. 
 
          Note all'art. 27: 
              - Si riporta il testo dell'articolo  28,  comma  3  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre
          2007, n. 170: 
              «Art. 28. Orario di lavoro 
              (Omissis). 
              3. Fermo restando il diritto al recupero, al  personale
          che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio  sia
          chiamato  dall'amministrazione  a  prestare  servizio   nel
          giorno  destinato  al  riposo  settimanale  o  nel  festivo
          infrasettimanale e' corrisposta una indennita' di € 5,00, a
          compensazione della sola ordinaria  prestazione  di  lavoro
          giornaliero. 
              (Omissis).».