Art. 30 Efficienza dei servizi istituzionali 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 53, comma 1, dopo la lettera e), e' aggiunta la seguente: «f) provvedimenti che dispongono stanziamenti in relazione a quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, limitatamente alla quota destinata alle finalita' di cui al presente comma.»; b) all'articolo 59: 1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Procedure di informazione, pareri e rapporti con le Amministrazioni»; 2) al comma 2, la parola «20» e' sostituita dalla seguente: «30». 2. Al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, il comma 4 dell'articolo 53 e' sostituito dal seguente: «4. Con distinti decreti del Ministro della difesa e del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei rispettivi Comandanti Generali, acquisito il parere delle rappresentanze militari centrali ai sensi dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, sono annualmente determinati i criteri per la destinazione, l'utilizzazione delle risorse indicate al comma 1, disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, e le modalita' applicative concernenti l'attribuzione dei compensi previsti dal presente articolo.».
Note all'art. 30: Il decreto del citato Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, modificato dal presente regolamento, e' stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 3 agosto 1999, n. 180. Il citato decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, modificato dal presente regolamento, e' stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2002, n. 178.