Art. 30 
 
 
                Efficienza dei servizi istituzionali 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica  16  marzo  1999,  n.
254, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 53, comma 1, dopo la lettera e), e'  aggiunta  la
seguente: «f) provvedimenti che dispongono stanziamenti in  relazione
a quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, della legge  4  novembre
2010, n. 183, limitatamente alla quota destinata  alle  finalita'  di
cui al presente comma.»; 
    b) all'articolo 59: 
      1) la rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Procedure  di
informazione, pareri e rapporti con le Amministrazioni»; 
      2) al comma 2, la parola «20»  e'  sostituita  dalla  seguente:
«30». 
  2. Al decreto del Presidente della Repubblica 18  giugno  2002,  n.
164, il comma 4 dell'articolo 53 e' sostituito dal seguente: «4.  Con
distinti  decreti  del  Ministro  della   difesa   e   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta dei rispettivi  Comandanti
Generali, acquisito il parere delle rappresentanze militari  centrali
ai sensi dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica
16 marzo 1999, n. 254, sono annualmente determinati i criteri per  la
destinazione, l'utilizzazione delle  risorse  indicate  al  comma  1,
disponibili  al  31  dicembre  di  ciascun  anno,  e   le   modalita'
applicative concernenti  l'attribuzione  dei  compensi  previsti  dal
presente articolo.». 
 
          Note all'art. 30: 
              Il decreto del citato Presidente  della  Repubblica  16
          marzo 1999, n. 254, modificato dal presente regolamento, e'
          stato pubblicato nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale 3 agosto 1999, n. 180. 
              Il citato decreto del Presidente  della  Repubblica  18
          giugno 2002, n. 164, modificato dal  presente  regolamento,
          e' stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
          Ufficiale 31 luglio 2002, n. 178.