Art. 12 Licenza ordinaria 1. Qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione della licenza ordinaria nel corso dell'anno, la parte residua deve essere fruita entro i diciotto mesi successivi. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire della licenza residua entro i diciotto mesi successivi all'anno di spettanza. 2. Per il personale inviato in missione all'estero a far data dall'entrata in vigore del presente decreto, i termini di cui al comma 1 iniziano a decorrere dalla data di effettivo rientro nella sede di servizio. 3. Al personale a cui, per indifferibili esigenze di servizio, venga revocata la licenza ordinaria gia' concessa compete, sulla base della documentazione fornita, il rimborso delle spese sostenute successivamente alla concessione della licenza stessa e connesse al mancato viaggio e soggiorno. 4. Il pagamento sostitutivo della licenza ordinaria e' consentito nei limiti di quanto previsto dall'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dalle relative disposizioni applicative, anche nei casi di transito ai sensi dell'articolo 930 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, qualora non sia prevista nell'amministrazione di destinazione la fruizione della licenza maturata e non fruita.
Note all'art. 12: Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 8 del decreto - legge 6 luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 7 agosto 2012, n. 135: "Art. 5.Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni (Omissis). 8. Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' delle autorita' indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilita', dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di eta'. Eventuali disposizioni normative e contrattuali piu' favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, e' fonte di responsabilita' disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attivita' didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui e' consentito al personale in questione di fruire delle ferie. (Omissis).". Si riporta il testo dell'articolo 930 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare": "Art. 930. Transito nell'impiego civile 1. Il personale delle Forze armate giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa, secondo modalita' e procedure definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e innovazione. 1-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica, a decorrere dall'entrata in vigore del codice, anche ai volontari in ferma prefissata quadriennale in posizione di rafferma, risultati idonei ma non vincitori al termine delle procedure di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente di cui all'articolo 704, nel caso di sopravvenuta inidoneita' al servizio militare incondizionato. Il predetto personale transita secondo la corrispondenza prevista per il grado iniziale dei volontari in servizio permanente. 1-ter. La procedura di transito di cui al comma 1 e' sospesa nei seguenti casi: a) procedimento disciplinare da cui potrebbe derivare una sanzione di stato; b) sospensione dall'impiego per qualsiasi causa. 1-quater. All'esito sfavorevole dei procedimenti di cui al comma 1-ter consegue l'annullamento della procedura di transito. 1-quinquies. Il personale non dirigente delle Forze armate che transita nei ruoli del personale civile della Difesa, per effetto del comma 1, o di amministrazioni pubbliche nei casi previsti dalla legislazione vigente e' inquadrato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2209-quinquies, secondo tabelle di corrispondenza, ispirate a criteri di equiordinazione con le Forze di polizia a ordinamento civile e militare, approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, informati il Consiglio centrale di rappresentanza militare e le organizzazioni sindacali. Nelle more dell'adozione del decreto, a decorrere dal 1° gennaio 2018, al personale delle Forze armate, per le finalita' indicate nel presente comma, si applica la tabella di corrispondenza prevista a legislazione vigente per il personale dei Corpi di polizia ad ordinamento militare.".