Art. 8 
 
 
                      Modifiche all'articolo 15 
               del decreto legislativo n. 40 del 2017 
 
  1. All'articolo 15, comma 1, del  decreto  legislativo  n.  40  del
2017, dopo le parole  «esiti  delle  valutazioni»  sono  aggiunte  le
seguenti: «, con evidenza sui propri siti internet,  presso  le  sedi
dove sono state effettuate le  selezioni  e  con  ogni  altra  idonea
modalita'». 
 
          Note all'art. 8: 
              Si riporta il testo dell'articolo 15 del citato decreto
          legislativo 6  marzo  2017,  n.  40,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 15 (Procedure di selezione). -  1.  La  selezione
          dei giovani da avviare al  servizio  civile  universale  si
          svolge a seguito dell'indizione di un bando pubblico ed  e'
          effettuata dagli enti iscritti all'albo di cui all'articolo
          11,   nel   rispetto   dei   principi    di    trasparenza,
          semplificazione,  pubblicita',  parita'  di  trattamento  e
          divieto  di  discriminazione,  in  modo  da  garantire   la
          riduzione dei tempi della procedura e la pubblicita'  delle
          modalita' di attribuzione dei punteggi nonche' degli  esiti
          delle valutazioni, con evidenza sui propri  siti  internet,
          presso le sedi dove sono state effettuate  le  selezioni  e
          con ogni altra idonea modalita'. 
              2. (Omissis).».