Art. 8 Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo n. 40 del 2017 1. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n. 40 del 2017, dopo le parole «esiti delle valutazioni» sono aggiunte le seguenti: «, con evidenza sui propri siti internet, presso le sedi dove sono state effettuate le selezioni e con ogni altra idonea modalita'».
Note all'art. 8: Si riporta il testo dell'articolo 15 del citato decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, come modificato dal presente decreto: «Art. 15 (Procedure di selezione). - 1. La selezione dei giovani da avviare al servizio civile universale si svolge a seguito dell'indizione di un bando pubblico ed e' effettuata dagli enti iscritti all'albo di cui all'articolo 11, nel rispetto dei principi di trasparenza, semplificazione, pubblicita', parita' di trattamento e divieto di discriminazione, in modo da garantire la riduzione dei tempi della procedura e la pubblicita' delle modalita' di attribuzione dei punteggi nonche' degli esiti delle valutazioni, con evidenza sui propri siti internet, presso le sedi dove sono state effettuate le selezioni e con ogni altra idonea modalita'. 2. (Omissis).».