Art. 6 
 
                      Fondo di amministrazione 
 
  1. Il fondo di amministrazione di cui all'articolo  6  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  19  novembre  2010,  n.  251   e'
annualmente incrementato a decorrere dall'anno  2018  dalle  risorse,
indicate nell'allegato 1 al presente decreto, che residuano a seguito
dell'applicazione dei miglioramenti retributivi previsti dal presente
decreto. 
 
          Note all'art. 6: 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 6  del  citato  decreto
          del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 251: 
              «Art. 6 (Fondo di amministrazione). - 1.  Il  Fondo  di
          amministrazione  per  il  personale  non  direttivo  e  non
          dirigente di cui all'art.  6  del  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  29  novembre  2007  e'  aumentato  dalle
          seguenti risorse annue: 
                a) per l'anno 2008: euro 40.900,00; 
                b) per l'anno 2009: euro 984.600,00; 
                c) a decorrere dal 31 dicembre 2009 e  a  valere  dal
          2010: euro 8.300,00. 
              2. Gli importi di cui alle lettere  a),  b)  e  c)  del
          comma 1 non comprendono gli oneri contributivi e  l'IRAP  a
          carico dello Stato. Gli importi di cui alle lettere a) e b)
          non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo. 
              3.  Restano  ferme  le   disposizioni   relative   alla
          composizione  del  predetto  Fondo  ed  all'utilizzo  dello
          stesso. 
              4. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio
          di competenza sono conservate  per  le  medesime  esigenze,
          nell'anno successivo.».