Art. 6 Fondo di amministrazione 1. Il fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 251 e' annualmente incrementato a decorrere dall'anno 2018 dalle risorse, indicate nell'allegato 1 al presente decreto, che residuano a seguito dell'applicazione dei miglioramenti retributivi previsti dal presente decreto.
Note all'art. 6: - Si riporta il testo dell'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 251: «Art. 6 (Fondo di amministrazione). - 1. Il Fondo di amministrazione per il personale non direttivo e non dirigente di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007 e' aumentato dalle seguenti risorse annue: a) per l'anno 2008: euro 40.900,00; b) per l'anno 2009: euro 984.600,00; c) a decorrere dal 31 dicembre 2009 e a valere dal 2010: euro 8.300,00. 2. Gli importi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Gli importi di cui alle lettere a) e b) non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo. 3. Restano ferme le disposizioni relative alla composizione del predetto Fondo ed all'utilizzo dello stesso. 4. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono conservate per le medesime esigenze, nell'anno successivo.».