Art. 6 
 
 
             Requisiti e condizioni per il finanziamento 
                       dei programmi genetici 
 
  1. Gli Enti selezionatori, per poter accedere a contributi pubblici
previsti dalla normativa vigente,  finalizzati  allo  svolgimento  di
programmi genetici, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
    a) essere Associazioni di primo grado senza fine di lucro; 
    b) essere aggregati nei comparti di cui all'articolo 3, comma  2,
ad eccezione del comparto dei bovini a  duplice  attitudine,  per  il
quale possono coesistere  diversi  ed  autonomi  Enti  selezionatori,
purche' questi presentino un concordato programma genetico articolato
per singola razza; 
    c)  non  avere  rappresentanti  legali  e  membri  nei   Consigli
direttivi   che   siano   contemporaneamente   amministratori   delle
organizzazioni cui venga delegata l'attivita'  di  raccolta  dati  in
allevamento di cui alla lettera d); 
    d) nel caso in cui il programma  genetico  approvato  preveda  la
raccolta dei dati in allevamento, attuare la  specializzazione  delle
attivita' e la terzieta' sui dati delegando la raccolta dei  dati  in
allevamento a soggetti in possesso dei requisiti di cui  all'articolo
4. 
  2. Ai fini del comma 1 gli statuti degli  Enti  selezionatori  sono
sottoposti al parere preventivo del Ministero. 
  3. Gli Enti selezionatori possono autofinanziare,  in  tutto  o  in
parte, la propria attivita' attraverso l'espletamento di servizi  per
i propri soci e l'utilizzo di marchi  collettivi,  con  l'obbligo  di
impiegare  i  relativi   proventi   in   attivita'   e   investimenti
riconducibili a programmi di conservazione e miglioramento genetico. 
  4. Le attivita' degli Enti  selezionatori  senza  scopo  di  lucro,
comprese quelle eventualmente  delegate  ai  sensi  dell'articolo  4,
comma 1, si configurano come attivita' di natura non commerciale.