Art. 6 Valutazione delle prove 1. La prova dell'esame di Stato per l'abilitazione di cui all'articolo 4 si conclude con un giudizio di idoneita' o non idoneita'. 2. Consegue il giudizio di idoneita' il candidato che ha superato la prova ai sensi dell'articolo 4, comma 5. 3. Al termine della prova dell'esame di Stato per l'abilitazione, la Commissione giudicatrice redige un elenco finale degli idonei e lo trasmette al Rettore della sede universitaria presso cui si e' svolto l'esame che, per delega del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, conferisce il diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo a coloro che hanno superato la prova dell'esame di Stato per l'abilitazione. 4. L'elenco finale degli abilitati di cui al comma 3 e' pubblicato sul sito web istituzionale dell'universita'.