Art. 13 Allineamento allo spazio europeo dell'educazione superiore 1. Le scuole superiori per mediatori linguistici autorizzate al rilascio dei titoli di primo ciclo, nonche' quelle autorizzate al rilascio dei titoli di secondo ciclo, ai sensi del presente regolamento, sono tenute al rilascio del supplemento al diploma (diploma supplement) contestualmente a quello del titolo finale, secondo le linee guida emanate dal Ministro, ai sensi della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, recepita nell'ordinamento italiano dalla legge 11 luglio 2002, n. 148. 2. In favore degli iscritti ai corsi di cui al presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti in materia di mobilita' per i cittadini appartenenti all'Unione europea o in essa regolarmente residenti, nonche' le disposizioni vigenti in materia di diritto allo studio di competenza delle regioni.