Art. 13 
 
     Allineamento allo spazio europeo dell'educazione superiore 
 
  1. Le scuole superiori per  mediatori  linguistici  autorizzate  al
rilascio dei titoli di primo ciclo,  nonche'  quelle  autorizzate  al
rilascio  dei  titoli  di  secondo  ciclo,  ai  sensi  del   presente
regolamento, sono tenute  al  rilascio  del  supplemento  al  diploma
(diploma supplement) contestualmente  a  quello  del  titolo  finale,
secondo  le  linee  guida  emanate  dal  Ministro,  ai  sensi   della
Convenzione  sul  riconoscimento  dei  titoli  di   studio   relativi
all'insegnamento superiore nella Regione  europea,  fatta  a  Lisbona
l'11 aprile 1997, recepita nell'ordinamento italiano dalla  legge  11
luglio 2002, n. 148. 
  2. In favore degli iscritti ai corsi di cui al presente regolamento
si applicano le disposizioni vigenti in materia di  mobilita'  per  i
cittadini appartenenti all'Unione  europea  o  in  essa  regolarmente
residenti, nonche' le disposizioni vigenti in materia di diritto allo
studio di competenza delle regioni.