Art. 4 
 
               Istituzione dei corsi di secondo ciclo 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dal decreto per  l'istituzione  e
attivazione di nuove scuole superiori per mediatori linguistici e  di
corsi di primo ciclo, le scuole superiori per  mediatori  linguistici
gia' riconosciute ai sensi del decreto, e che hanno attivato corsi di
studio di durata triennale  da  almeno  sei  anni,  possono  attivare
previo accreditamento corsi di secondo ciclo di durata biennale. 
  2. L'accreditamento dei corsi di secondo  ciclo  e'  accordato  dal
Ministero  previo  parere  obbligatorio  e   non   vincolante   della
Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 7. 
  3.  La  Commissione  esprime  il  parere  sulla  sussistenza  delle
condizioni atte a garantire: 
    a) la qualita' formativa; 
    b) adeguate risorse finanziarie; 
    c)  una  congrua  dotazione  di  aule,  laboratori   linguistici,
ambienti multimediali, attrezzature e strumentazioni informatiche; 
    d)  la  presenza  di  biblioteche  e  cabine  di  simultanea   in
proporzione al numero degli studenti ammissibili; 
    e) la continuita' e la stabilita' della didattica nel  preminente
interesse degli studenti e del corpo docente. 
  4. Le scuole superiori per mediatori linguistici di cui al comma  1
devono disporre di qualificati docenti con comprovate  competenze  in
ambito di didattica e ricerca nelle discipline linguistiche, comprese
quelle professionalizzanti. 
  5. I percorsi formativi dei corsi di secondo ciclo sono definiti in
conformita'  con  gli  obiettivi  formativi  qualificanti  e  con  le
attivita'  formative  indispensabili  previste  dalla  classe   LM-94
«Traduzione specialistica  ed  interpretariato»  di  cui  al  decreto
ministeriale 16 marzo 2007 relativo alle classi di laurea magistrale. 
  6. I titoli di studio rilasciati all'esito  dei  corsi  di  secondo
ciclo sono equivalenti alle  lauree  magistrali  della  classe  LM-94
«Traduzione  specialistica   ed   interpretariato»   ai   soli   fini
professionali  e  concorsuali  inerenti   all'interpretariato,   alla
traduzione  ed  alla  mediazione   linguistica   e   non   consentono
l'ammissione a corsi universitari per l'accesso ai quali e' richiesta
la laurea specialistica o magistrale. 
  7. Per la eventuale realizzazione di  corsi  di  laurea  magistrale
resta fermo quanto previsto dall'articolo 13 del decreto.